Rinegoziazione mutuo prima casa – articolo 3 del decreto Legge 93 del 27/05/08
Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.
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Articolo 3 - Rinegoziazione mutui per la prima casa
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana definiscono un'apposita convenzione, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, numero 385. In essa sono fissate le modalità ed i criteri di rinegoziazione, anche in deroga, laddove fosse applicabile, a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del citato decreto legislativo numero 385 del 1993, dei mutui a tasso variabile stipulati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. La rinegoziazione assicura la riduzione dell'importo delle rate del mutuo ad un ammontare pari a quello della rata che si ottiene applicando all'importo originario del mutuo il tasso di interesse come risultante dalla media aritmetica dei tassi applicati ai sensi del contratto nell'anno 2006. L'importo della rata così calcolato rimane fisso per tutta la durata del mutuo.
3. La differenza tra l'importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento originariamente previsto e quello risultante dall'atto di rinegoziazione è addebitata su di un conto di finanziamento accessorio regolato al tasso che si ottiene in base all'IRS a dieci anni, alla data di rinegoziazione, maggiorato di uno spread dello 0,50.
4. Nel caso in cui, successivamente alla rinegoziazione effettuata, la differenza tra l'importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento originariamente previsto e quello risultante dall'atto di rinegoziazione generi saldi a favore del mutuatario, tale differenza è imputata a credito del mutuatario sul conto di finanziamento accessorio. Qualora il debito del conto accessorio risulti interamente rimborsato l'ammortamento del mutuo ha luogo secondo la rata variabile originariamente prevista.
5. L'eventuale debito risultante dal conto accessorio, alla data di originaria scadenza del mutuo, è rimborsato dal cliente sulla base di rate costanti il cui importo è uguale all'ammontare della rata risultante dalla rinegoziazione e l'ammortamento è calcolato sulla base dello stesso tasso a cui è regolato il conto accessorio purché più favorevole al cliente.
6. Le garanzie già iscritte a fronte del mutuo oggetto di rinegoziazione continuano ad assistere il rimborso, secondo le modalità convenute, del debito che risulti alla data di scadenza di detto mutuo.
7. Le banche e gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo numero 385 del 1993 che aderiscono alla convenzione di cui al comma 1 formulano ai clienti interessati, secondo le modalità definite nella stessa convenzione, la proposta di rinegoziazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'accettazione della proposta è comunicata dal mutuatario alla banca o all'intermediario finanziario entro tre mesi dalla comunicazione della proposta stessa. La rinegoziazione del mutuo esplica i suoi effetti a decorrere dalla prima rata in scadenza successivamente al 1° gennaio 2009.
8. Le operazioni di rinegoziazione dei mutui sono esenti da imposte e tasse di alcun genere e per esse le banche e gli intermediari finanziari non applicano costi nei riguardi dei clienti.
Per porre una domanda sulla rinegoziazione mutuo prima casa, sul contratto di mutuo in generale, sulle tipologie di mutuo, sulle normative vigenti in tema di mutuo ipotecario, clicca qui.
Il tuo è un mutuo a tasso fisso iniziale (uno o due anni) e poi a tasso variabile per tutta la durata.
Come tale sembrerebbe essere escluso dalla rinegoziazione. Puoi leggere tutti i dettagli qui.
Al di là di qualsiasi situazione di merito o giudizio politico, questa legge permette di ottenere una riduzione della rata immediata, a costo di un maggiore onere futuro.
Non è un mistero che NULLA VIENE REGALATO ai mutuatari che aderiscono alla proposta di rinegoziazione, anzi. Però per chi “è alla canna del gas”, è il modo per tirare un poco il respiro ORA, per rimettersi in pari se qualche rata è andata insoluta o è stata pagata in ritardo, e per rifiatare momentaneamente.
Salvo alcuni casi in cui la situazione economica di una famiglia è EFFETTIVAMENTE cambiata in modo imprevisto (perdita di lavoro o cose simili), in tutti gli altri casi chi ora ha grosse difficoltà a pagare il mutuo è perché si è SOVRAINDEBITATO, a tasso variabile, sotto la propria responsabilità (a volte affidarsi ad un professionista per la gestione della propria economia può rivelarsi utile, il problema è scegliere il professionista giusto) e non si capisce per quale ragione adesso chi è stato poco oculato deve ricevere un regalo da cui è escluso chi è stato invece attento a suo tempo.
La RINEGOZIAZIONE in base alla convenzione ABI/MEF (quella di tremonti, per intenderci), è possibile anche per chi ha avuto problemi di pagamento (ritardi o insoluti) pregressi.
La SURROGA, invece, prevede il cambiare istituto di credito e dubito che una qualsiasi banca accetti di accollarsi (indipendentemente dalle motivazioni) un cliente che ha avuto problemi nel pagare rate precedenti (per le banche una rata in ritardo costituisce un costo, anche se poi viene saldata).
Calma.
La “legge dello stato” prevede che le rate “ridotte” dovute alla rinegoziazione in base all’accordo ABI MEF comincino a Gennaio 2009, pertanto proprio per via di questa legge “se ne riparlerà”.
In secondo luogo è tutto da dimostrare che le condizioni dell’accordo ABI MEF siano “vantaggiose per la clientela”. Permetteranno sì di respirare a chi in questo momento è “a rischio escussione immobile” ma a prezzo ben salato e stabilito per legge di un probabilissimo maggior esborso nel tempo (di cui le banche beneficeranno in pieno).
In ogni caso tutti gli intestatari di un mutuo a tasso variabile riceveranno resto dalla banca mutuante una letterina in cui li si informa delle varie possibilità (tra cui l’accordo ABI MEF) per “mettere mano” al proprio mutuo.
Tutto, si spera, nel rispetto dei limiti temporali stabiliti dalla legge, che finora sono assolutamente rispettati.
Sono ammessi alla rinegoziazione secondo l’accordo ABI-MEF tutti i mutui a tasso variabile. Se il tuo mutuo per effetto di una precedente rinegoziazione diventa “a tasso fisso”, automaticamente non rientra più nell’accordo ABI-MEF.
Ti faccio inoltre presente che l’accordo ABI-MEF LASCIA INVARIATE le condizioni del mutuo in essere e perciò il solo “beneficio” che apporta è dare una maggior sostenibilità alla rata attualmente, salvo caricare quanto non pagato ora, alla fine del mutuo con aggiunta degli interessi passivi maturati al tasso IRS 10 ANNI più 0,50% (non è proprio un regalo, insomma).
Altre rinegoziazioni, comunque, sono sempre possibili sia con il proprio istituto di credito, sia attraverso la portabilità del mutuo con altri istituti di credito secondo la legge Bersani.
Il disegno di legge di conversione del DL 93/08 è stato definitivamente approvato dal Senato della Repubblica il 17 luglio scorso. Il provvedimento, che è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, in sede di conversione del Decreto Legge ha introdotto all’art. 3 alcune novità tra le quali si segnalano le seguenti:
(i) al comma 1 è stato aggiunto il seguente periodo: “Al fine di favorire una maggiore concorrenza nel mercato a vantaggio dei mutuatari, nella convocazione è espressamente prevista la possibilità che le singole banche aderenti adottino, dandone puntale informazione ai clienti, eventuali condizioni migliorative rispetto a quanto previsto ai commi 2 e seguenti del presente articolo, ferma restando l’opzione di portabilità del mutuo, ai sensi dell’art. 8 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni”;
(ii) il comma 6 è sostituito dal seguente: “Le garanzie già iscritte a fronte del mutuo oggetto di rinegoziazione continuano ad assistere, secondo le modalità convenute, il rimborso del debito che risulti alla data di scadenza di detto mutuo senza il compimento di alcuna formalità, anche ipotecaria, fermo restando quanto previsto all’art. 39, comma 5, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La presente disposizione si applica altresì nel caso in cui, per effetto della rinegoziazione, il titolare del conto di finanziamento accessorio sia soggetto diverso dal cessionario del mutuo nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione con cessione di crediti. In tal caso la surroga nelle garanzie opera di diritto, senza il compimento di alcuna formalità, anche ipotecaria, ma ha effetto solo a seguito dell’integrale soddisfacimento del credito vantato dal cessionario del mutuo oggetto dell’operazione di cartolarizzazione”;
(iii) dopo il comma 8 è stato aggiunto il seguente: “Le disposizioni del presente articolo sono derogabili solo in senso più favorevole al mutuatario”.
Ancora non mi risulta che sia richiedibile.
Introdotta dal governo Prodi (ma in attesa di un regolamento attuativo), era stata dapprima tagliata dal governo successivo (che aveva invece introdotto la rinegoziazione forzata che però è onerosa per il cliente) e successivamente reintrodotta da un emendamento.
La norma è in attesa di un regolamento attuativo, che però presenta a mio parere qualche difficoltà, perché la norma stessa in origine, richiede che il mutuatario in difficoltà dimostri di essere effettivamente in difficoltà.
Cito il testo del comma 479: “479. Per conseguire il beneficio di cui al comma 476, il mutuatario deve dimostrare, nelle forme stabilite dal regolamento di attuazione previsto dal comma 480, di non essere
in grado di provvedere al pagamento delle rate del mutuo, per le quali chiede la sospensione, e degli oneri indicati al comma 478.”
La conversione in legge del decreto legge 93/08, lo stesso che prevede la soppressione dell’Ici sulla prima casa e la detassazione degli straordinari, modifica in alcuni punti anche la disciplina della rinegoziazione “coattiva” dei mutui. Si tratta, in particolare, delle norme che impongono la stipula di una convenzione tra il ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Associazione bancaria italiana (Abi) per permettere ai clienti di pretendere dagli istituti di credito di ripristinare la rata al livello nominale dell’anno 2006, e di rimandare quindi il pagamento delle somme dovute in eccedenza.
La prima modifica contenuta nella legge di conversione è la previsione (ancorché forse pleonastica) secondo cui le banche possono praticare anche condizioni migliorative rispetto a quelle dettate nella convenzione tra il ministero dell’Economia e l’Associazione bancaria.
Sul medesimo piano, perché animate dalla stessa “filosofia”, devono poi essere collocate altre modifiche dell’originario testo del decreto legge, e precisamente:
– la stipula della convenzione lascia comunque salva la possibilità che i clienti ricorrano piuttosto alla procedura di surrogazione (meglio conosciuta nel gergo commerciale come “portabilità del mutuo”) anziché a quella di rinegoziazione;
– le norme sulla rinegoziazione “coattiva” sono bensì derogabili, ma solo in senso favorevole al mutuatario (e quindi non possono essere derogate se aggravano o rendono peggiorative le condizioni del contraente debole);
– lo spread del conto di finanziamento non è più rigidamente fissato nella misura dello 0,50% sull’Irs ma invece «fino a un massimo dello 0,50 per cento».
A questo riguardo, occorre ricordare che la rinegoziazione “coattiva”, come già accennato, ha come esito quello di consentire al mutuatario di pagare da oggi in poi rate di importo analogo a quelle che si pagavano nel 2006, mandando la differenza (tra questo importo e quello che è effettivamente dovuto per contratto) a formare un cosiddetto “conto di finanziamento”, il cui ammortamento rateale decorrerà dal momento in cui sarà terminato l’ammortamento del mutuo “normale”.
Ebbene, questo “conto di finanziamento” produrrà interessi in misura pari appunto alla somma dello spread, applicabile fino a un massimo dello 0,5 per cento, con l’Irs e cioè il tasso interbancario che giornalmente quota i contratti con cui le istituzioni finanziarie scambiano il pagamento degli interessi sui rispettivi prestiti.
Un’altra precisazione contenuta nella legge di conversione è quella secondo cui le garanzie già iscritte a fronte del mutuo oggetto di rinegoziazione continuano ad assistere il rimborso del debito che risulti alla data della sua scadenza, e ciò senza alcuna formalità, anche ipotecaria.
Viene inoltre introdotta la previsione secondo cui la procedura di rinegoziazione “coattiva” si applica altresì nel caso in cui, per effetto della rinegoziazione, il titolare del conto di finanziamento accessorio sia un soggetto diverso dal cessionario del mutuo nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione con cessione di crediti. In tale ipotesi è previsto, che la surroga nelle garanzie opera di diritto, senza alcuna formalità, anche ipotecaria, ma ha effetto solo a seguito dell’integrale soddisfacimento del credito vantato dal cessionario del mutuo oggetto dell’operazione di cartolarizzazione.
Il Senato con 150 voti favorevoli, 120 contrari e 2 astenuti ha approvato definitivamente il decreto legge 93 del 27 maggio 2008. Da Palazzo Madama arriva l’approvazione del provvedimento così come lo aveva licenziato la Camera con la fiducia. Tra le modifiche apportate al decreto spicca nel capitolo sulla rinegoziabilità dei mutui una chiusura “più favorevole” per chi li ha contratti. Ecco nel dettaglio le principali novità del testo di legge.
Comune denominatore dell’articolo 3 è la volontà legislativa di dare respiro alle diverse opportunità di alleggerimento del peso dei mutui sulle famiglie. Il provvedimento introduce la possibilità di rinegoziare i mutui contratti per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell’abitazione principale.
I criteri della negoziazione sono definiti con una convenzione ad hoc tra Mef e Abi, nella quale, come stabilisce la legge, è prevista la possibilità che ciascuna banca sia libera di adottare “eventuali condizioni migliorative” per i propri clienti, dandone loro puntuale informazione. Resta comunque ferma l’opzione di portabilità del mutuo.
Nel dettaglio, si possono rinegoziare i mutui trasformando la rata da variabile a fissa con i tassi applicati nel 2006, al fine di ridurre l’importo delle rate. È interessante il dettato della legge relativo al calcolo dello spread. La differenza tra l’importo della rata dovuta secondo il piano originario di ammortamento e quello risultante dalla rinegoziazione è infatti addebitata su un conto di finanziamento accessorio al tasso che si ottiene in base all’Irs a 10 anni, alla data di rinegoziazione, “maggiorabile fino a un massimo di uno spread dello 0,50 per cento annuo”.
Il dato dello 0,50 non rappresenta più l’unico valore applicabile, ma piuttosto un limite massimo, non superabile, bensì ridimensionabile. Inoltre, le garanzie già iscritte a fronte del mutuo da rinegoziare continuano a valere e non occorre compiere alcuna formalità ipotecaria.
Il capitolo sui mutui si chiude con l’aggiunta di un comma 8 bis, che apre le porte a prospettive più rosee per i mutuatari. Si prevede infatti la possibilità di derogare le disposizioni in materia, ma “soltanto in senso più favorevole al mutuatario”.
Io ci ho provato, Enza, a dare qualche info…
Vai qui.
Se non ti basta, mi spiace ma di più non riesco a fare.
Ciao