Il coniuge separato assegnatario della casa familiare ha diritto al rimborso delle spese di conservazione dell’immobile detenuto in comproprietà anche se ciò non è previsto nell’accordo consensuale omologato

In tema di spese relative alle parti comuni di un bene, l’obbligo di partecipare ad esse incombe su tutti i partecipanti alla comunione in funzione delle utilita’ che la cosa comune deve a ciascuno di essi garantire. Pertanto, spetta al partecipante alla comunione che le abbia anticipate per gli altri il rimborso pro quota delle spese necessarie per consentire l’utilizzazione del bene comune.

Così la moglie separata assegnataria della casa familiare, di cui risultava comproprietaria, ha ottenuto il rimborso pro quota delle spese straordinarie sostenute per la sistemazione dell’appartamento comune.

I giudici di legittimità (sentenza 2195/16) hanno confermato la decisione di merito secondo la quale le condizioni di separazione (che limitavano l’obbligo a carico del marito solo per le spese condominiali straordinarie) erano state previste per disciplinare i rapporti tra i coniugi e i figli mentre non incidevano sull'applicabilità nella concreta fattispecie prevista all'articolo 1110 del codice civile, in relazione al diritto al rimborso del partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell’amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione del bene comune.

18 Febbraio 2016 · Marzia Ciunfrini


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