Rimborsi fiscali – Termini di decadenza per la presentazione della domanda

Gli istituti della prescrizione e della decadenza sono posti a presidio del principio, irrinunciabile in ogni ordinamento giuridico, della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche.

Il termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso, con riferimento ai versamenti in acconto, decorre dal versamento del saldo nel caso in cui il diritto al rimborso derivi da un'eccedenza dei versamenti in acconto, rispetto a quanto risulti poi dovuto a saldo, mentre decorre dal giorno del versamento dell'acconto stesso, nel caso in cui quest'ultimo, già al momento in cui venne eseguito, non fosse dovuto o non lo fosse nella misura in cui fu versato, ovvero qualora fosse inapplicabile la disposizione di legge in base alla quale venne effettuato, poiché in questi casi l'interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sorge sin dal momento in cui avviene il versamento.

Il termine di decadenza per la presentazione della domanda di rimborso non può farsi decorrere dalla data della emanazione di circolari o risoluzioni ministeriali interpretative delle norme tributarie in senso favorevole al contribuente, non avendo detti atti natura normativa ed essendo, quindi, inidonei ad incidere sul rapporto tributario.

Deroghe al detto principio sono state individuate nei casi di procedimenti di riconoscimento di agevolazioni tributarie, poiché è dal momento della conclusione di tale procedimento che sorge per il contribuente il diritto alla restituzione della differenza tra l'imposta versata nella misura ordinaria e quella risultante dall'applicazione dei benefici fiscali, con la conseguenza che la domanda di rimborso deve essere presentata nel termine di due anni, decorrente dall'anzidetto momento; oppure nel caso in cui una legge sopravvenuta aveva introdotto, con effetto retroattivo, un beneficio fiscale prima non previsto, peraltro con l'esplicita previsione di decorrenza del termine per proporre domanda di rimborso dalla data di entrata in vigore.

Così hanno stabilito le sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza 13676/14.

10 Dicembre 2014 · Ornella De Bellis


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2 risposte a “Rimborsi fiscali – Termini di decadenza per la presentazione della domanda”

  1. Anonimo ha detto:

    Versamento tassa rifiuti in eccedenza versato in data 20 novembre 2015 e’ al 4 ottobre 2020 rimborsabile e/ o compensabile ?

    • Si può chiedere il rimborso se è accertabile pacificamente l’eccedenza dell’importo versato. La richiesta di rimborso, inviata al Comune con raccomandata AR o via PEC prima del 20 novembre 2020, interrompe il decorso quinquennale della prescrizione del diritto di richiedere il rimborso.

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