Riforma Giustizia: adesso è legge » Tutte le novità approvate dal Parlamento

Tutte le novità in vigore dopo la riforma giustizia

La Camera ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto di riforma sull'arretrato del processo civile: si tratta di un via libero definitivo.

D'ora in poi, dunque, tutte le novità contenute nella riforma diventano effettive, in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prevista per i prossimi giorni: solo da quel momento la riforma inizierà a sortire i primi, veri effetti sull'ordinamento della giustizia.

Il decreto punta a togliere dalle aule dei tribunali almeno cinquantamila controversie scommettendo su soluzioni stragiudiziali in parte già ammesse dall'ordinamento, in parte nuove.

Ma in sostanza, che cosa cambia?

Ecco tutte le novità su divorzi veloci, arbitrato forense, negoziazione assistita e tutela del credito.

La negoziazione assistita dopo la riforma giustizia

La negoziazione assistita: cosa cambia dopo la riforma giustizia?

Sono previste convenzioni di negoziazione assistita da avvocati in tema di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (nei casi di avvenuta separazione personale), di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

La procedura è possibile sia in assenza sia in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti: nel primo caso l'accordo concluso è vagliato esclusivamente dal procuratore della Repubblica.

Nel secondo caso (figli minori o non autosufficienti), al vaglio del pm si aggiunge il possibile passaggio dinanzi al presidente del tribunale.

L'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzi.

Da ricordare che la convenzione di negoziazione assistita da avvocati è un accordo mediante il quale le parti, che non abbiano adito un giudice o si siano rivolte ad un arbitro, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere la controversia tramite l'assistenza dei propri avvocati in via amichevole.

Per talune materie è condizione di procedibilità e ciò per accrescerne l'efficacia in chiave deflattiva e (per la diversità delle materie) in funzione complementare alla mediazione.

Viene valorizzata la figura del professionista avvocato: a lui è attribuito il potere di autentica delle sottoscrizioni apposte alla convenzione, per la quale è prevista, a pena di nullità, la forma scritta.

Poteri di certificazione sono espressamente conferiti agli avvocati designati per la negoziazione: l'autografia della firma apposta in calce all'invito, la dichiarazione di mancato accordo.

L'intervento normativo prevede il regime di improcedibilità delle domande giudiziali quando sia in corso una procedura di negoziazione assistita in determinate materie (controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50.000 euro).

L'accordo raggiunto all'esito dell'attivazione della procedura di negoziazione assistita, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che li assistono, costituirà titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Separazione e divorzio dopo la riforma giustizia

Cosa cambia in tema di separazione e divorzio dopo la riforma giustizia.

I coniugi potranno comparire innanzi all'ufficiale dello stato civile del Comune per concludere un accordo di separazione o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili o, infine, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L'assistenza dei difensori non è obbligatoria.

Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi sono figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti e a condizione che l'accordo non contenga atti con cui si dispone il trasferimento di diritti patrimoniali.

Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è stato previsto un doppio passaggio dinanzi al sindaco in qualità di ufficiale di stato civile a distanza di 30 giorni.

Il pignoramento dopo la riforma giustizia

Cosa cambia per l'esecuzione forzata dopo la riforma giustizia.

Accelerazioni anche nel processo di esecuzione, attraverso la semplificazione dell'espropriazione forzata e l'impiego di procedure informatizzate.

Il tribunale, su istanza del creditore, può autorizzare la ricerca telematica dei beni da pignorare.

Più facile anche il pignoramento dei veicoli: è stata riformata la disciplina del pignoramento dei veicoli terrestri, prevedendo una modalità di pignoramento mutuata dalla disciplina contenuta nel codice della navigazione relativa all'apprensione delle navi e degli aeromobili, così da superare le criticità dell'esecuzione di siffatti beni.

Saranno però impignorabili i depositi a disposizione delle rappresentanze diplomatiche.

Infine, viene introdotta una fattispecie di chiusura anticipata del processo esecutivo per infruttuosità quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo.

Il giudice dell'esecuzione sarà chiamato a compiere una specifica valutazione a riguardo evitando che vadano avanti (con probabili pregiudizi erariali anche a seguito di azioni risarcitorie per danno da irragionevole durata del processo) procedimenti di esecuzione forzata pregiudizievoli per il debitore, ma manifestamente non idonei a produrre il soddisfacimento degli interessi dei creditori in quanto generatori di costi processuali più elevati del concreto valore di realizzo degli asset patrimoniali pignorati.

Cause civili dopo la riforma giustizia

Cosa cambia nelle cause civili dopo la riforma giustizia.

Sia nelle cause civili pendenti in primo grado sia in grado d'appello, le parti potranno congiuntamente richiedere di promuovere un procedimento arbitrale (secondo le ordinarie regole
dell'arbitrato contenute nel codice di procedura civile espressamente richiamate).

Le cause che consentono il trasferimento alla sede arbitrale non devono avere ad oggetto diritti indisponibili, né vertere in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, salvo che nell'ipotesi in cui l'opzione arbitrale sia prevista dai contratti collettivi.

Gli arbitri dovranno essere individuati tra gli avvocati iscritti all'albo del circondario da almeno tre anni e che si siano resi disponibili con dichiarazione fatta al consiglio dell'ordine circondariale sulla base di criteri di selezione predeterminati e automatizzati da individuarsi in sede regolamentare. È previsto un contenimento dei compensi degli arbitri da stabilirsi con decreto ministeriale.

Inoltre, per disincentivare l'abuso del processo, chi perde la causa deve rimborsare praticamente sempre. E chi non paga i debiti dovrà poi sborsare di più: aumenta dall’1% all’8,15% il tasso di interesse moratorio in pendenza di un contenzioso civile o di un procedimento arbitrale.

Infine, le cause meno complesse, e per la cui decisione è idonea un'istruttoria semplice, passeranno d'ufficio, previo contraddittorio anche mediante trattazione scritta, dal rito ordinario di cognizione al rito sommario, garantendo così una piena intercomunicabilità tra i due modelli di trattazione.

7 Novembre 2014 · Andrea Ricciardi


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