Successione: prescrizione dell’azione del legittimario che contesta precedenti donazioni fatte in vita dal de cuius, anche simulate come vendite a titolo oneroso

Qualora l'erede agisca come legittimario a tutela della quota di riserva, proponendo domanda di riduzione di atti di trasferimento a titolo oneroso, previo accertamento della simulazione degli stessi in quanto dissimulanti donazione, il termine decennale di prescrizione dell'azione di simulazione decorre dal momento dell’apertura della successione, perché soltanto in tale momento si concretizza l’ipotizzata lesione della quota di riserva del legittimario.

In tal senso hanno deciso i giudici della Corte di cassazione nella sentenza 138/2017.

10 Gennaio 2017 · Ornella De Bellis




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8 risposte a “Successione: prescrizione dell’azione del legittimario che contesta precedenti donazioni fatte in vita dal de cuius, anche simulate come vendite a titolo oneroso”

  1. Anonimo ha detto:

    Non trovo giusta questa legge, mica io ho minacciato il venditore di vendermi a quel prezzo? E comunque il giudice terrà conto dei soldi con cui io ho pagato la casa (80) e terrà conto dei lavori che ho fatto e che farò per la ristrutturazione? E poi un ultima cosa che vuol dire difficilmente arriverebbero a leggere la seconda sentenza? che passeranno decenni per la sentenza? E mi sorge un dubbio che per ora non penso di farlo, se io un giorno avrei bisogno di vendere questa casa che faccio? Rischio di non poterla vendere?o al nuovo acquirente farebbero problemi gli eredi di cui io ho comprato casa?

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Ci sarebbero problemi solo se, prima della vendita dell’immobile, gli eredi dell’ex proprietario avviassero azione giudiziale per simulazione: in questa ipotesi la domanda giudiziale verrebbe trascritta nei Pubblici Registri Immobiliari e potrebbe allontanare i possibili compratori. Al momento, invece, non ci sarebbero problemi e, io credo, alienare questa casa sarebbe la cosa migliore da fare, visto che lei non ci dorme sopra e ne sta facendo un’ossessione.

      Ogni possibile questione sull’argomento è stata affrontata: la preghiamo di non insistere oltre.

  2. Anonimo ha detto:

    Non vi è nessuna scrittura privata, ma se il figlio procedesse con azione di simulazione che faccio? Perché non gli conviene al figlio? Dire che il prezzo era basso quindi é come se fosse che suo padre mi abbia donato la casa. Mi hanno detto che un figlio può fare un’azione di simulazione entro 10 anni dall’apertura successione. Comunque ripeto non ho firmato nessun accordo privato, ma fatto un regolare atto notarile con pagamenti tracciati,. Che faccio rischio che se accendo un mutuo di ristrutturazione e poi, magari un giorno mi ritrovo senza casa e mutuo da pagare?

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Quando il defunto avesse simulato una donazione attraverso un contratto oneroso (è il suo caso) il legittimario (il figlio del defunto) deve esperire prima l’azione di simulazione, poi quella di riduzione della donazione (e, naturalmente, vincerle entrambe). Il presunto donatario (lei, acquirente) ed il legittimario leso (il figlio del defunto venditore) difficilmente arriverebbero a leggere la seconda sentenza.

      In ogni caso lei (o i suoi eredi) sarebbero tenuti a restituire (al figlio del defunto, o ai suoi eredi) non la casa, ma una somma di denaro calcolata dal giudice come quota eccedente rispetto a quella riservata alle donazioni che il defunto, in vita, avrebbe potuto fare a chiunque, partendo dal valore di mercato che l’immobile aveva al tempo della simulata compravendita.

  3. Anonimo ha detto:

    No non vi é nessun accordo scritto, quindi non rischio più di perdere la casa vero? Mi avevano detto cose assurde tipo che il figlio di cui ho comprato casa mi potrebbe fare una azione di simulazione o le banche per il prezzo con cui ho pagato la casa che é un prezzo irrisorio rispetto al valore, quindi se voglio potrei accedenere un mutuo per ristrutturazione (visto che la casa ha bisogno di lavori urgenti) senza che corra il rischio

    • Simulazione, come già accennato, vuol dire che per evitare le tasse si denuncia un prezzo più basso e il resto lo si paga in nero. Al figlio dell’ex proprietario, anche se ci fosse una scrittura privata che attestasse la simulazione, non conviene troppo alzare polvere se è un erede del defunto padre.

  4. Anonimo ha detto:

    Ho comprato casa con il rischio di un’azione revocatoria da parte di banche per debiti dell’ex proprietario. O ora dopo 8 anni dalla acquisto rischio ancora? Ho letto che esiste un’azione di simulazione visto che il prezzo di acquisto era di 80 mila per una casa che ne valeva 180.

    • Di regola, la simulazione può essere accertata solo con l’individuazione di una scrittura privata sottoscritta dalle stesse parti che hanno perfezionato il contratto simulato, di contenuto contrario a quest’ultimo, la cui formazione è anteriore o contemporanea a quella dello stesso contratto simulato. Dunque, deve temere solo se può venir fuori un patto scritto con cui lei si impegna a versare all’ex proprietario una somma in nero ad integrazione di quella indicata nel contratto di compravendita registrato (100 mila euro). Avrebbe dei grattacapi, ma solo l’azione revocatoria (ormai non più esperibile) avrebbe potuto privarla della casa.

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