Il ricorso tributario – Tips and tricks
Sì, è vero, possiamo sempre adire la Commissione Tributaria Provinciale (CTP) territorialmente competente (in base alla nostra residenza anagrafica o fiscale) per impugnare un avviso di liquidazione o di accertamento dell'Agenzia delle Entrate oppure una cartella di pagamento, originata da un presunto insufficiente od omesso versamento di tasse ed imposte, affidata ad Equitalia per la riscossione coattiva.
Tuttavia, è necessario sapere che:
- Nel valutare l’opportunità di instaurare un contenzioso tributario, occorre comunque ponderare sia tempi che costi.
Infatti, la proposizione di un ricorso comporta, nella maggior parte dei casi, costi aggiuntivi rappresentati dall'obbligo (per le controversie di valore superiore a 3 mila euro) di farsi assistere da un difensore e dal rischio, per chi perde, di essere condannato al pagamento delle spese.
- Per le controversie di valore non superiore a 20 mila euro il ricorso tributario produce anche gli effetti del reclamo e può contenere anche una dettagliata proposta di mediazione, cioè di rideterminazione degli importi dovuti.
- E' espressamente previsto il risarcimento del danno per lite temeraria nei confronti della parte soccombente.
- Le sentenze favorevoli al contribuente sono immediatamente esecutive.
- Rientrano nella giurisdizione tributaria tutte le controversie relative a tributi di ogni genere e specie, comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio.
- Rientrano nella giurisdizione tributaria anche le controversie di natura catastale, come quelle concernenti, ad esempio, l'intestazione, la delimitazione, l’estensione, il classamento dei terreni e l’attribuzione della rendita catastale, nonché le controversie inerenti all'imposta o al canone comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni.
- Restano escluse dalla giurisdizione tributaria solo le controversie riguardanti gli atti dell’esecuzione forzata tributaria - successivi alla notifica della cartella di pagamento e, se previsto, dell'’avviso che precede l’espropriazione forzata - per le quali ci si rivolge al giudice dell'esecuzione presso il Tribunale civile territorialmente competente.
- Mediante l’applicazione web Telecontenzioso è possibile consultare la banca dati del contenzioso tributario con cui sono gestiti i ricorsi depositati presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali. Il servizio fornisce informazioni sullo stato del processo e consente di accedere al fascicolo processuale telematico, nonché di consultare tutti gli atti e i provvedimenti emanati dal giudice.
- Il processo tributario inizia con la proposizione del ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale, da notificare all'ufficio che ha emanato l’atto impugnato entro 60 giorni dalla data in cui il contribuente ha ricevuto il medesimo atto. Per le domande di rimborso alle quali l’Agenzia delle Entrate non ha dato risposta, il ricorso può essere presentato decorsi 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta. I termini per proporre ricorso tributario sono sospesi nel periodo feriale (dal primo al 31 agosto).
- Il ricorso non esenta dal versamento, anche se provvisorio e in alcuni casi parziale, delle somme richieste con l’atto impugnato. Ad esempio, per l’avviso di accertamento emesso ai fini delle imposte dirette e dell’Iva è prevista la riscossione di un terzo delle imposte oggetto di contestazione e dei relativi interessi.
- Per la presentazione del ricorso alle Commissioni tributarie è dovuto il contributo unificato: l'importo del contributo da versare varia a seconda del valore della lite, da un minimo di 30 euro ad un massimo di mille e 500 euro. Per le liti il cui valore non è determinabile, il contributo unificato è fissato in 120 euro.
- La proposizione del ricorso tributario non sospende gli effetti giuridici dell’atto impugnato: tuttavia, il ricorrente può chiedere alla Commissione tributaria competente, con un'apposita istanza, la sospensione dell’atto, se ritiene che dallo stesso gli possa derivare un danno grave e irreparabile.
Commenti e domande
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