Schema di ricorso contro le multe elevate dagli ausiliari del traffico

Chi sono gli ausiliari del traffico

Esistono due tipi di ausiliario:i dipendenti comunali, di società municipalizzate o miste pubblico-private, di società private; e i dipendenti delle società che esercitano il trasporto pubblico.

Ci sono volute successive leggi, circolari e sentenze della Cassazione per arrivare a stabilire che si tratta di pubblici ufficiali, indipendentemente se siano legati alla Pubblica amministrazione da un rapporto di lavoro pubblico oppure privato: i loro atti hanno la stessa validità di quelli della Polizia.

Come se non bastasse, sovente i sindacalisti avanzano l’ipotesi che gli ausiliari guadagnano anche in base al numero di multe date: sarebbero quindi incentivati a sanzionare.

E ancora: specie al Sud Italia (ma sempre di più anche a Roma), l’automobilista è costretto a pagare la sosta due volte: una prima all'ausiliario che svolge regolarmente la propria mansione; una seconda ai parcheggiatori abusivi, anche nelle zone con le strisce blu.

Un altro guaio è dato dal numero sempre più basso di parcheggi liberi. Gli automobilisti sono costretti a sostare nelle aree blu, a pagamento. Ed eventuali infrazioni vengono rilevate proprio dagli ausiliari: raramente ci pensano i Vigili stessi. Così l’ausiliario, pur non avendo responsabilità, viene spesso visto come l’”esattore” delle strisce blu.

Però quelle zone di sosta a pagamento dovrebbero nascere soltanto se ci sono anche aree per il parcheggio gratuito. Tutti conoscono la realtà: ormai è un’invasione di strisce blu. Il Codice della strada fa sì un’eccezione: le strisce blu possono comunque esserci purché sorgano in un’area di rilevanza urbanistica. Ma qui nasce un’altra e più delicata questione: chi stabilisce se l’area sia di rilevanza urbanistica? Il Comune stesso. Che così ha la possibilità, grazie a continue eccezioni, di creare strisce blu in grande quantità. All’inizio, si vedevano soltanto nei centri storici, ma ora stanno invadendo anche le periferie delle città.

Senza dimenticare che ci sono diverse strisce blu pericolose, perché disegnate agli angoli della strada oppure in modo da restringere la carreggiata: in entrambi i casi, il Codice della strada lo proibisce.

Suggerimenti sui ricorsi possibili contro la multa elevata da un ausiliare del traffico

Ci sono altri casi in cui potete fare ricorso contro una multa elevata da un ausiliario.

Primo. Nel preavviso di accertamento lasciato sul parabrezza, devono esserci i requisiti che evidenziano la sua qualifica e il suo potere. Come verificarlo? Semplice: nel verbale (che non è mai dell'ausiliario, ma del responsabile dell'ufficio accertatore) devono emergere il rapporto di lavoro con la società di gestione e l’abilitazione necessaria a redigerlo. Se manca anche uno di questi elementi, avete ottime probabilità che il ricorso venga accolto.

Secondo. L’ausiliario può consegnarvi una specie di preavviso d’infrazione, non il verbale stesso: questo vi verrà inviato a casa dall'ufficio accertatore. Invece, se l’ausiliario vi consegna il verbale, fate ricorso.

Ricorso in opposizione a sanzione amministrativa elevata da ausiliario del traffico

Ecco il form per impugnazione della multa innanzi al Giudice di Pace, da utilizzare nel caso di sosta irregolare su un marciapiede rilevata da un ausiliario del traffico.
Ufficio Del Giudice di Pace di Città

ex articolo 204 bis s.

Ill.mo sig. Giudice,

ricorre: Rossi Mario nato a XXXXX il XXXX e ivi residente in Via XXXXX numero XX, luogo dove elegge anche domicilio ai fini della presente opposizione,

il quale premette ed espone

di avere ricevuto in data 24.12.08, in qualità di proprietario della moto targata XXXXXXX, notifica di accertamento di una infrazione ex articolo 158/1-5 del s. relativa al verbale numero XXXXXXXXX/2008 (all. numero 1) compiuta, secondo quanto sostenuto da un ausiliario del traffico (a ciò autorizzato in base all'articolo 17 della legge numero 127/97) dipendente della ditta XXXXX, il giorno 12.9.08 alle ore 20.42 sulla Via Bonanno in corrispondenza del numero 26 in quanto il motociclo sarebbe rimasto in sosta sull’attraversamento pedonale.

Dal tenore letterale del verbale medesimo, mediante il quale la Polizia municipale di Città richiede adesso il pagamento, in misura ridotta, della complessiva somma di EURO 85,00, si evince che detta violazione non sarebbe stata immediatamente contestata per irreperibilità del trasgressore.

Con il presente ricorso si chiede l’annullamento di detto provvedimento, palesemente infondato ed ingiusto.

Ciò per i sotto elencati motivi:

MOTIVI DI ANNULLAMENTO

Violazione e falsa applicazione di legge con contestuale eccesso di potere stante la carenza di legittimazione riservata all'ausiliario del traffico a rilevare simili infrazioni. Violazioni in particolare degli articoli 201 s. e di converso dei dettami di cui alla legge numero 127/97.

Un fatto pacifico è che il soggetto ausiliario del traffico in questione è un soggetto dipendente di una Società che esercita il trasporto pubblico e come stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza numero 551/09 non avrebbe mai potuto rilevare una simile infrazione in quanto non funzionale rispetto al posteggio dato in concessione. Un simile rilevamento risulta possibile infatti solo in “materia di sosta strettamente connessa all'attività svolta dall'impresa di gestione dei posteggi pubblici o di trasporto pubblico”.

Quanto appena indicato rappresenta ovviamente un manifesto duplice vizio di legittimità per altrettanto evidente violazione e falsa applicazione di legge con contestuale eccesso di potere stante infatti la carenza di legittimazione riservata all'ausiliario del traffico a rilevare simili infrazioni.

Appare ovvio in sostanza come sempre un simile comportamento risulti lesivo degli articoli 201 s. oltre che dei dettami di cui alla legge numero 127/97 e di converso determini la nullità del provvedimento amministrativo posto in essere, sanzione compresa.

Per i sopra citati motivi, oltre che per ogni altro che gli esponenti si riservano di enunciare, col presente atto

RICORRE

alla S.V. Ill.ma affinché, previo assolvimento della procedura di rito e reietta ogni contraria istanza ed eccezione, si compiaccia dichiarare:

1) in tesi, il provvedimento impugnato, inesistente, ovvero nullo o, comunque, inefficace e pertanto privo di qualsiasi effetto nei confronti del ricorrente, revocando tutte le ingiunzioni e le sanzioni in esso previste con vittoria di spese, come per legge;

2) in ipotesi, viene chiesta conferma della applicazione della sanzione nel suo minimo edittale, spese legali compensate.

Con l’ulteriore ed ovvia richiesta in ogni caso, nel frattempo, della provvisoria sospensione del provvedimento impugnato ai sensi dell'articolo 22 ultimo comma legge numero 689/81, oltre che di ogni riserva in via istruttoria.

Con ossequio.

( Città e data)

——————————-

( Nome e Cognome)

Si produce il seguente allegato:

verbale in originale.

25 Agosto 2013 · Giuseppe Pennuto


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