Ricorso al verbale di multa – perché è necessario allegare l’originale del verbale di accertamento

L'articolo 22, terzo comma, della legge numero 689 del 1981, disponendo che al ricorso debba essere allegato l’originale del verbale di accertamento, consente al giudice di pace di accertare se il termine di trenta giorni previsto per la proposizione dell'opposizione (termine che decorre dalla data di notifica del verbale) sia stato o meno osservato.

In base all'articolo 23, primo comma, della legge appena citata, il giudice di pace, se l'opposizione al verbale di multa è esercitata oltre il termine previsto, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza a cui è possibile ricorrere per cassazione.

Ora, cosa succede se al ricorso ci si dimentica di allegare l’originale del verbale di accertamento?

La Corte di Cassazione - con ordinanza numero 11335/13, depositata il 13 maggio 2013 - ha sancito che, in tale circostanza, la mancata produzione, insieme al ricorso, del provvedimento opposto determina un'impossibilità di verificare la tempestività dell'impugnativa soltanto provvisoria, comunque superabile attraverso la produzione dell'atto nel corso del giudizio .

Pertanto, si legge nel dispositivo, non è giustificata l'adozione, in limine litis (cioè, prima che inizi la lite) dell'inammissibilità del ricorso, di cui all'articolo 23, primo comma, della legge numero 689 del 1981, la quale presuppone l'esistenza di una prova certa della tardività dell'opposizione.

Insomma, il ricorrente distratto può dormire sonni tranquilli. Igiudici di legittimità, infatti, ritengono che, nel giudizio di opposizione ad ordinanza di pagamento di sanzioni amministrative, la mancata allegazione al ricorso del provvedimento opposto è superabile attraverso la produzione dell'atto nel corso del giudizio.

D'altra parte, se così non fosse, si legge in sentenza, verrebbe altrimenti a mancare la prova certa della tardività dell'opposizione.

16 Maggio 2013 · Simone di Saintjust




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