Ricorso – L’estratto di ruolo non è suscettibile di impugnazione

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La sentenza della Corte di Cassazione su impugnabilità dell'estratto di ruolo

Si allarga il raggio dell'impugnazione nel processo tributario:  l'estratto di ruolo può essere impugnato dal contribuente anche senza la notifica della cartella di pagamento.

Insomma, l'estratto può essere oggetto di ricorso alla commissione tributaria perché costituisce esso stesso una parziale riproduzione del ruolo, cioè di uno degli atti considerati impugnabili dall'articolo 19 del decreto legislativo 546/92.

Così la Cassazione con l'ordinanza 15946/10 ha accolto il ricorso di due contribuenti contro il verdetto della commissione tributaria regionale che aveva negato l'impugnabilità dei ruoli non comunicati in difetto di atti ulteriori.

Il recente orientamento di legittimità sulla possibilità di impugnare l'estratto di ruolo

In particolare, la sezione tributaria del Palazzaccio ha dato continuità al recente orientamento di legittimità secondo cui, per impugnare un atto dell'ente impositore, è sufficiente che lo stesso «porti comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria senza la necessità che la stessa si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'articolo 19» citato.

Basta una semplice notizia di pretesa per procedere ad impugnazione dell'estratto di ruolo

In altre parole, basta la ricezione della semplice notizia dell'esistenza di una pretesa tributaria per far sorgere in capo al contribuente un interesse ad agire ex articolo 100 Cpc.

Ma la quinta sezione civile della Corte di Cassazione ha sancito che l'estratto di ruolo non è atto autonomamente impugnabile

Questa pronuncia si pone in contrasto con l’indirizzo che la Suprema Corte ha seguito sino ad ora, secondo cui, ai fini della sussistenza dell'interesse a ricorrere, è sufficiente la conoscenza di una ben individuata pretesa tributaria, senza attendere che la medesima si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'articolo 19 del D. Lgs.n. 546/1992. In base a tale principio, la Corte ha ritenuto atti impugnabili l’avviso bonario (sentenze nn. 16428/2007, 21045/2007), la visura catastale (sent.n. 27385/2008), l’estratto di ruolo (sentenza numero 724//2010, ordinanza numero 15946/2010).

Ma tant'è. L'estratto di ruolo, che è atto interno all'Amministrazione, non può esser oggetto di autonoma impugnazione davanti al giudice tributario. E questo perché, senza notifica di un atto impositivo, non c'è alcun interesse concreto e attuale ex articolo 100 codice di procedura civile, a radicare una lite tributaria. L'estratto di ruolo, quindi, può esser impugnato soltanto unitamente alla cartella che sia stata notificata. Ciò che è altresì confermato dalla struttura oppositiva del processo tributario, che non ammette preventive azioni di accertamento negativo del tributo.

Così con la sentenza numero 6906 del 20 marzo 2013, gli ermellini scrivono (almeno temporaneamente) la parola fine su questa annosa questione. L’estratto di ruolo, di cui il contribuente sia venuto a conoscenza casualmente, deve considerarsi atto interno dell'Agente di riscossione, e per questo motivo, in mancanza di notifica della cartella esattoriale, esso non costituisce atto impugnabile dinnanzi agli organi del contenzioso tributario, per carenza di interesse ad agire.

A quanto sembra, la questione potrà essere solo rimandata al giudizio delle sezioni unite per comporre il conflitto ormai in essere fra gli opposti orientamenti della Corte di cassazione sulla possibilità di impugnazione dell'estratto di ruolo.

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8 Settembre 2010 · Andrea Ricciardi




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