Cartella esattoriale per non avere effettuato il pagamento del canone di abbonamento RAI

Cartella esattoriale - Richiesta di informazioni e di riesame del ruolo in autotutela per canone RAI

Per questa cartella di pagamento è possibile chiedere informazioni alla RAI - Radiotelevisione italiana, Funzione Regionale Abbonamenti TV.

Allo stesso indirizzo può essere spedita o consegnata l'eventuale istanza di riesame per chiedere l'annullamento del ruolo, che deve essere intestata alla Direzione/Ufficio che ha emesso il ruolo, indicato nell'intestazione della pagina relativa al"Dettaglio degli addebiti; l'istanza non interrompe né sospende i termini di proposizione dell'eventuale ricorso.

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il Direttore della Direzione/Ufficio, indicato nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti", o un suo delegato.

Quando impugnare la cartella esattoriale originata dal mancato pagamento del canone RAI

Il contribuente che vuole impugnare il ruolo e/o la cartella deve proporre ricorso entro 60 giorni dalla data di notifica della cartella (artt. 18-22 decreto legislativo numero 546/1992).

I termini per proporre ricorso sono sospesi di diritto dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno (articolo 1 legge numero 742/1969).A chi presentare il ricorso

Il contribuente deve:

  • intestare il ricorso in bollo alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente (articolo 4 decreto legislativo numero 546/1992);
  • notificare il ricorso alla Direzione/Ufficio che ha emesso il ruolo, indicato nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti", spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, o consegnandolo direttamente all'impiegato addetto della Direzione/Ufficio che rilascia la relativa ricevuta, o tramite Ufficiale giudiziario;
  • notificare il ricorso all'Agente della Riscossione nel caso in cui siano contestati vizi imputabili alla sua attività (ad esempio, vizi relativi al procedimento di notifica della cartella di pagamento) spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento o tramite Ufficiale giudiziario.Dati da indicare nel ricorso

Nel ricorso devono essere indicati:

  • la Commissione tributaria provinciale
  • le generalità del ricorrente
  • il codice fiscale
  • il rappresentante legale, se si tratta di società o ente
  • la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto· la Direzione/Ufficio e/o l'Agente della Riscossione contro cui si ricorre
  • il numero della cartella di pagamento
  • i motivi del ricorso· la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale
  • la sottoscrizione del ricorrente o del difensore incaricato.

E' opportuno che il contribuente alleghi al ricorso la fotocopia della documentazione da cui risulti la data di notifica della cartella.

N.B. Se l'importo contestato è pari o superiore a 2.582,28 euro, il contribuente deve essere obbligatoriamenteassistito da un difensore appartenente a una delle categorie previste dalla legge (articolo 12, comma 2, del decreto legislativo numero  546/1992).

Per importo contestato si intende l'ammontare del tributo, esclusi gli interessi e le sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente a sanzioni, per importo contestato si intende il loro ammontare.

Costituzione in giudizio per il ricorso contro la cartella esattoriale originata dal mancato pagamento del canone RAI

Una volta proposto il ricorso contro la cartella esattoriale originata dal mancato pagamento del canone RAI, il contribuente deve costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedirlo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. Il termine è di 30 giorni dalla data del ricorso, a pena di inammissibilità -

Il fascicolo deve contenere:

  • l'originale del ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso;
  • la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale;
  • la fotocopia della cartella di pagamento.

Chi perde in giudizio può essere condannato al pagamento delle spese.

Sospensione del pagamento della cartella esattoriale originata dal mancato pagamento del canone RAI

Una volta proposto il ricorso, si può chiedere la sospensione del pagamento della cartella esattoriale originata dal mancato pagamento del canone RAI. In via amministrativa o giudiziale.

Se la sospensione viene concessa e successivamente il ricorso viene respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

  1. Sospensione amministrativa: l'istanza di sospensione deve essere presentata in carta semplice alla Direzione/Ufficio che ha emesso il ruolo, indicato nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti".
  2. Sospensione giudiziale: se il pagamento della cartella può causare un danno grave e irreparabile, l'istanza motivata di sospensione deve essere proposta alla Commissione tributaria provinciale a cui viene presentato il ricorso. L'istanza può essere inserita nel ricorso oppure proposta con atto separato; in questo caso, il contribuente deve notificare l'istanza alla Direzione/Ufficio o all'Agente della Riscossione contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale con le stesse modalità previste per il ricorso.

Per porre una domanda sul ricorso contro la cartella esattoriale per debiti con la RAI, visita  il forum.

Per ulteriori approfondimenti sul ricorso contro la cartella esattoriale per debiti con la RAI, consulta questa sezione.

29 Agosto 2013 · Andrea Ricciardi


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