Cartella esattoriale originata dal mancato o insufficiente pagamento di irpef iva e bollo auto

Cartella esattoriale originata dal mancato o insufficiente pagamento di irpef iva e bollo auto

In materia di imposte sui redditi e relative imposte sostitutive, IVA, INVIM, imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni, imposte ipotecaria e catastale, imposta sulle assicurazioni, IRAP, imposta di bollo, tassa sui contratti di borsa, tassa sulle concessioni governative, tasse automobilistiche, altri tributi indiretti.

Richiesta di riesame del ruolo in autotutela per cartella esattoriale originata dal mancato pagamento di tributi

Per questa cartella di pagamento è possibile chiedere informazioni al Call Center dell'Agenzia delle Entrate (848.

800.444) oppure alla Direzione/Ufficio che ha emesso il ruolo (indicato nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti").

A tale Direzione/Ufficio potrà, inoltre, essere presentata istanza di riesame per chiedere l'annullamento del ruolo; l'istanza non interrompe né sospende i termini per proporre l'eventuale ricorso.

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il Direttore della Direzione/Ufficio, indicato nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti", o un suo delegato.

Quando e come presentare ricorso contro ruolo e/o cartella esattoriale originata dal mancato pagamento di tributi

Quando presentare il ricorso Il contribuente che vuole impugnare il ruolo e/o la cartella deve proporre ricorso entro 60 giorni dalla data della notifica (artt. 18-22 decreto legislativo numero 546/1992).

I termini per proporre ricorso sono sospesi di diritto dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno (articolo 1 legge numero 742/1969).

Se prima della notifica della cartella il contribuente ha ricevuto la notifica di un avviso di accertamento, di un avviso di liquidazione, di un provvedimento di irrogazione sanzioni o di ogni altro atto per cui la legge prevede l'autonoma impugnabilità, può impugnare il ruolo e/o la cartella solo per vizi propri.

A chi presentare il ricorso contro la cartella esattoriale originata dal mancato pagamento di tributi

Il contribuente deve prestare molta attenzione alla procedura, per evitare che il ricorso possa essere ritenuto inammissibile.

  • intestare il ricorso in bollo alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente (articolo 4 decreto legislativo numero  546/1992);
  • notificare il ricorso alla Direzione/Ufficio che ha emesso il ruolo, indicato nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti", spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, o consegnandolo direttamente all'impiegato addetto della Direzione/Ufficio che rilascia la relativa ricevuta, o tramite Ufficiale giudiziario;
  • notificare il ricorso all'Agente della Riscossione nel caso in cui siano contestati vizi imputabili alla sua attività (ad esempio, vizi relativi al procedimento di notifica della cartella di pagamento) spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento o tramite Ufficiale giudiziario.

Dati da indicare nel ricorso a cartella esattoriale originata dal mancato pagamento di tributi

Attenzione ai dati da indicare nel ricorso: nel ricorso, infatti, non devono mai mancare gli elementi di seguito riportati.

  • la Commissione tributaria provinciale
  • le generalità del ricorrente
  • il codice fiscale
  • il rappresentante legale, se si tratta di società o ente
  • la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
  • la Direzione/Ufficio e/o l'Agente della Riscossione contro cui si ricorre
  • il numero della cartella di pagamento
  • i motivi del ricorso
  • la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale
  • la sottoscrizione del ricorrente o del difensore incaricato.

E' opportuno che il contribuente alleghi al ricorso la fotocopia della documentazione da cui risulti la data di notifica della cartella.

N.B. Se l'importo contestato è pari o superiore a 2.582,28 euro, il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie previste dalla legge (articolo 12, comma 2, del decreto legislativo numero  546/1992).

Per importo contestato si intende l'ammontare del tributo, esclusi gli interessi e le sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente a sanzioni, per importo contestato si intende il loro ammontare.

Costituzione in giudizio contro la cartella esattoriale originata dal mancato pagamento di IRPEF IVA e BOLLO AUTO

Il contribuente, entro 30 giorni da quando ha proposto il ricorso, deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedirlo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

Il fascicolo deve contenere:

  • l'originale del ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso;
  • la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale;
  • la fotocopia della cartella di pagamento.

Chi perde in giudizio può essere condannato al pagamento delle spese.

Sospensione del pagamento di cartella esattoriale originata da irpef iva e bollo auto

Il contribuente che propone ricorso può chiedere la sospensione del pagamento in via amministrativa o giudiziale.

Se la sospensione viene concessa e successivamente il ricorso viene respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

  1. Sospensione amministrativa: l'istanza di sospensione deve essere presentata in carta semplice alla Direzione/Ufficio che ha emesso il ruolo, indicato nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti".
  2. Sospensione giudiziale: se il pagamento della cartella può causare un danno grave e irreparabile, l'istanza motivata di sospensione deve essere proposta alla Commissione tributaria provinciale a cui viene presentato il ricorso. L'istanza può essere inserita nel ricorso oppure proposta con atto separato; in questo caso, il contribuente deve notificare l'istanza alla Direzione/Ufficio o all'Agente della Riscossione contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale con le stesse modalità previste per il ricorso.

Per porre una domanda sul ricorso contro la cartella esattoriale per debiti con l'Agenzia delle Entrate, visita questo forum.

Per ulteriori approfondimenti sul ricorso contro la cartella esattoriale per debiti con l'Agenzia delle Entrate, consulta questa sezione.

Ricorso per cartella esattoriale originata da omesso o insufficiente pagamento del bollo auto - giudice competente

Con gli articoli 23, 24 e 25 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 numero 504, furono trasferite alle Regioni i tributi per le tasse automobilistiche, sebbene la competenza a decidere le controversie rimaneva del giudice ordinario del tribunale, perché in tal senso si era espressa la Corte Costituzionale con ordinanza 152/1997.

Con l’articolo 12 della Finanziaria 2002, è stato sostituito l’articolo 2 del decreto legislativo 546/1992 e, la competenza per tutte le controversie in materia di imposte e tasse, ivi comprese quelle in materia di tasse automobilistiche, è stata attribuita alle Commissioni Tributarie provinciali.

In tal senso si è espressa anche la Corte di Cassazione a Sezioni Unite che ha affermato che le tasse automobilistiche hanno natura tributaria( Cass. SS. UU. numero 16289 e numero 11077 del 2007 ); dunque, alla luce dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, numero 546, come sostituito dall'articolo 12, comma secondo, della legge 28 dicembre 2001, numero 448 ( ed integrato dall'articolo 3 bis del decreto legge 30 settembre 2005, numero 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, numero 248 ) il relativo contenzioso è devoluto alla giurisdizione del giudice tributario.

28 Agosto 2013 · Andrea Ricciardi


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