Ricorso alla cartella esattoriale – la mediazione tributaria obbligatoria e il modello di reclamo

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Reclamo e mediazione tributaria obbligatoria

L'articolo 39, comma 9, decreto legge numero 98/2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge numero 111/2011) ha introdotto nel decreto legislativo numero 546/1992 l'articolo 17-bis, rubricato "Il reclamo e la mediazione".

Il reclamo e la mediazione riguardano esclusivamente le controversie di valore non superiore a 20.000 euro relative a tutti gli atti impugnabili emessi dall'Agenzia delle Entrate e notificati a partire dal 1° aprile 2012.

Il valore della controversia si determina con riferimento a ciascun atto impugnato ed è dato dall'importo del tributo contestato, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate. In caso di atto di irrogazione di sanzioni o di impugnazione delle sole sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Rispetto agli altri istituti deflativi del contenzioso, tra i quali l'autotutela e l'accertamento con adesione, il nuovo istituto del reclamo è obbligatorio per gli atti fino a 20.000 euro di valore: la mancata presentazione del reclamo determina, infatti, l'inammissibilità del ricorso presentato, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio.

Le controversie oggetto di mediazione tributaria

La mediazione tributaria può essere applicata solo per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, relative a tutti gli atti impugnabili, individuati dall'articolo 19 del decreto legislativo numero 546 del 1992, emessi esclusivamente dall'Agenzia delle entrate e notificati a partire dal 1° aprile 2012.

La mediazione può riguardare le controversie relative a:

  1. avviso di accertamento
  2. avviso di liquidazione
  3. provvedimento che irroga le sanzioni
  4. ruolo
  5. rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti
  6. diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari
  7. ogni altro atto emanato dall'Agenzia delle entrate, per il quale la legge preveda l’autonoma impugnabilità innanzi alle Commissioni tributarie.

Possono essere oggetto di mediazione anche le controversie relative al silenzio rifiuto alla restituzione di tributi, sanzioni, interessi o altri accessori (articolo 21, c. 2, del decreto legislativo numero 546 del 1992).

A titolo esemplificativo l’istanza è improponibile in caso di impugnazione:

  • di valore superiore a ventimila euro
  • di valore indeterminabile
  • riguardanti attività dell'Agente della riscossione
  • riguardanti atti non impugnabili
  • di atti in cui non è legittimata passivamente l’Agenzia delle entrate
  • di atti notificati prima del 1° aprile 2012
  • di rifiuti taciti di rimborso con riferimento ai quali alla data del 1° aprile 2012 siano già decorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda di rimborso
  • riguardanti recupero di aiuti di Stato
  • di provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 21 (“Sanzioni accessorie”) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, numero 472
  • riguardanti istanze di cui all'articolo 22 (“Ipoteca e sequestro conservativo”) del decreto legislativo numero 472 del 1997
  • del diniego della chiusura delle liti fiscali “minori” pendenti prevista dall'articolo 39, comma 12 del DL numero 98 del 2011.

Il valore della controversia va determinato con riferimento a ciascun atto impugnato ed è dato dall'importo del tributo contestato dal contribuente con l’impugnazione, al netto degli interessi, delle eventuali sanzioni e di ogni altro eventuale accessorio. In caso di impugnazione esclusivamente di atti di irrogazione delle sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Alla mediazione tributaria non si applica l’istituto della conciliazione giudiziale, ma solo le disposizioni, per quanto compatibili, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo numero 546 del 1992.

Ricorso a cartella esattoriale e mediazione tributaria

Si ritiene che trovi applicazione al procedimento di mediazione anche il disposto dell'articolo 19, comma 3 del decreto legislativo numero 546 del 1992, in base al quale "La mancata notifica di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato (come, appunto, la cartella esattoriale) ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo".

Pertanto, anche le  avvertenze aggiornate della cartella esattoriale riepilogano le linee generali del nuovo istituto precisando a chiare lettere come in presenza di iscrizioni a ruolo di valore non superiore a ventimila euro non sia più possibile fare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale senza aver prima presentato l’istanza di reclamo all'Agenzia delle entrate che ha effettuato l’iscrizione a ruolo stessa.

Ciò comporta che il contribuente, qualora intenda impugnare con la cartella esattoriale, anche un atto presupposto adottato dall'Agenzia delle entrate, del quale affermi la mancata precedente notifica, è tenuto ad osservare preliminarmente la disciplina introdotta dall'articolo 17-bis del decreto legislativo numero 546 del 1992 e, quindi, a presentare l'istanza di mediazione.

Dunque, la cartella esattoriale può essere oggetto di reclamo-mediazione solo per vizi relativi al ruolo dal quale trae origine e non per vizi suoi propri. In altre parole deve essere seguita la procedura di reclamo-mediazione per l'omessa notifica di un atto fra quelli precedentemente indicati emessi dall'Agenzia delle Entrate, cui segue la notifica della cartella esattoriale. La procedura di reclamo-mediazione non è invece percorribile per una errata notifica della cartella esattoriale. In questo caso, infatti, la controparte non è più l’Agenzia delle Entrate bensì il concessionario della riscossione (Equitalia).

Mediazione tributaria - L'agenzia delle Entrate come legittimato passivo

Il comma 1 dell'articolo 17 bis del decreto legislativo numero 546 del 1992 trova applicazione limitatamente alle controversie concernenti atti emessi dall'Agenzia delle entrate. Di conseguenza, tra i requisiti posti dalla norma in commento vi è la legittimazione processuale passiva dell'Agenzia delle entrate nell'eventuale, successivo processo.

Al riguardo occorre precisare quanto segue, con particolare riferimento alle controversie relative agli atti emessi dall'Agente della riscossione, quale, ad esempio, la cartella di pagamento che, come ricordato nei precedenti punti, di norma non rientra tra gli atti per i quali è prevista la fase di mediazione:

  1. se il contribuente solleva contestazioni attinenti esclusivamente a vizi propri della cartella di pagamento - quali, ad esempio, le eccezioni relative alla ritualità della notifica - la controversia non può essere oggetto di mediazione;
  2. nel caso in cui impugni la cartella di pagamento sollevando vizi riconducibili solo all'attività dell'Agenzia delle entrate e la relativa controversia sia di valore non superiore a ventimila euro, il contribuente deve preventivamente esperire il procedimento di mediazione;
  3. qualora il contribuente, in sede di impugnazione della cartella di pagamento, formuli eccezioni relative sia all'attività svolta dall'Agenzia sia a quella dell'Agente della riscossione, si possono verificare le seguenti ipotesi:
    1. Il contribuente notifica il ricorso solo all'Agente della riscossione. In questo caso, l'Agente della riscossione ha l'onere di chiamare in causa l'Agenzia delle entrate, considerato che, ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo 13 aprile 1999, numero 112, "Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite". Intervenendo in giudizio, la Direzione eccepisce, limitatamente alle contestazioni sollevate in relazione all'attività dell'Agenzia, l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 2, del decreto legislativo numero 546 del 1992, in base al quale "La presentazione del reclamo (i.e. istanza di mediazione) è condizione di ammissibilità del ricorso.
      L'inammissibilità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio". In subordine, la stessa Direzione si difende nel merito, mentre l'Agente della riscossione svolge la propria difesa per quanto concerne i vizi propri della cartella di pagamento, riconducibili quindi alla propria attività, non operando rispetto a questi la previsione di inammissibilità di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo numero 546 del 1992;
    2. Il contribuente avvia la fase di mediazione nei confronti dell'Agenzia, senza notificare il ricorso all'Agente della riscossione
      In tale ipotesi, trova applicazione l'articolo 17-bis del decreto legislativo numero 546 del 1992, in relazione alle contestazioni riguardanti l'Agenzia delle entrate. In ipotesi di mancata conclusione favorevole della mediazione, il contribuente potrà valutare l'eventuale prosecuzione del contenzioso.
    3. Il contribuente notifica il ricorso all'Agente della riscossione e contestualmente avvia la fase di mediazione con l'Agenzia delle entrate. Anche in tal caso il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio decorre, ai sensi del comma 9 dell'articolo 17-bis in esame, dal giorno successivo alla scadenza di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza ovvero dal giorno successivo alla data di comunicazione del provvedimento di rigetto dell'istanza o dell'atto con il quale l’Agenzia, prima del decorso di novanta giorni, accoglie parzialmente l’istanza.

La procedura di mediazione tributaria e l'eventuale successivo ricorso

Trascorsi novanta giorni, a cui non si applica la sospensione feriale dei termini, dal ricevimento dell'istanza da parte della Direzione regionale o provinciale o del Centro operativo, senza che sia stata conclusa la mediazione ovvero che sia intervenuto l’accoglimento, anche parziale, o il diniego dell'istanza, inizia a decorrere il termine di trenta giorni per l’eventuale costituzione in giudizio del contribuente, a cui invece si applica la sospensione feriale dei termini.

La costituzione avviene con il deposito presso la Commissione tributaria provinciale, del ricorso con l’istanza, con le stesse modalità previste per il ricorso non preceduto da mediazione tributaria obbligatoria. Se il contribuente riceve il diniego o l’accoglimento parziale entro il novantesimo giorno, il termine per l’eventuale costituzione in giudizio decorre dalla data di ricevimento.

Se il procedimento di mediazione si conclude con esito negativo, nell’eventuale successivo giudizio tributario, la parte soccombente è condannata a pagare, in aggiunta alle spese di giudizio, una somma pari al 50% delle spese di giudizio, a titolo di rimborso delle spese del procedimento di mediazione. Inoltre, al di fuori dei casi di soccombenza reciproca, la Commissione tributaria può compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti solo se ricorrono giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, che hanno indotto la parte soccombente a rifiutare la proposta di mediazione.

Sospensione della riscossione durante la fase di mediazione tributaria

La presentazione del reclamo non comporta la sospensione automatica dell'esecuzione dell'atto impugnato.

Tuttavia, anche nell'ambito del procedimento amministrativo disciplinato dall'articolo 17-bis del decreto legislativo numero 546 del 1992, per sua natura funzionale al riesame ed eventuale rideterminazione della pretesa, il contribuente può chiedere la sospensione degli effetti dell'atto.

Quando le eccezioni sollevate nell'istanza non appaiono infondate, la Direzione può dunque concedere, su istanza formulata contestualmente all'atto introduttivo del procedimento di mediazione, ovvero separatamente, la formale sospensione, in tutto o in parte, dell'esecuzione dell'atto in presenza del richiamato presupposto.

Il periodo di sospensione degli effetti dell'atto non può comunque protrarsi oltre il tempo necessario alla conclusione della fase di mediazione.

modello di reclamo per la mediazione tributaria obbligatoria
modello di reclamo

8 Aprile 2012 · Rosaria Proietti


Commenti e domande

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2 risposte a “Ricorso alla cartella esattoriale – la mediazione tributaria obbligatoria e il modello di reclamo”

  1. Roberto Petrella ha detto:

    Relativamente al principio di economicità dell’azione amministrativa, la circolare, al par. 5.4.3., richiama l’art. 1, comma 1, della legge 241/90 sulla trasparenza e precisa che “Il principio di economicità va, quindi, inteso non solo come necessità di ottimizzazione economica delle risorse, ma altresì come ottimizzazione dei procedimenti, vale a dire come impegno a non gravare il procedimento amministrativo di oneri inutili e dispendiosi, cercando di realizzare una rapida ed efficiente conclusione della propria attività amministrativa, nel rispetto degli altri principi di legalità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza. Si tratta di criterio che sostanzialmente accompagna i precedenti, in quanto individua, in specialmodo a fronte di una scarsa sostenibilità della controversia, l’opportunità di procedere alla mediazione della pretesa tributaria. In tale valutazione va considerato anche il rischio di soccombenza nelle spese di lite”.

    Se la mediazione termina con esito positivo, cioè Ufficio e contribuente trovano un accordo, la stessa si perfeziona in modo analogo a quello della conciliazione giudiziale di cui all’art. 48 del D.Lgs. 546/92, cioè si sottoscrive l’accordo di mediazione; la procedura, però, non si perfeziona con la firma dell’accordo bensì si perfeziona con il pagamento dell’intero importo dovuto o della prima rata, da effettuarsi entro il ventesimo giorno successivo alla firma dell’accordo di mediazione. In caso di intervenuto accordo il contribuente, al pari della conciliazione giudiziale, beneficia della riduzione delle sanzioni al 40% pertanto le somme dovute saranno pari al 100% delle imposte determinate sulle maggiori basi imponibili oggetto dell’accordo (che potrebbero essere anche le stesse risultanti dall’atto impugnato se l’Ufficio non ha concesso alcuna rideterminazione della pretesa) e del 40% delle sanzioni irrogate. Il pagamento delle somme dovute può avvenire in unica soluzione o in massimo 8 rate trimestrali di pari importo (trattandosi di controversie di importo fino a 20.000 euro non è possibile il pagamento in un massimo di 12 rate trimestrali di pari importo, previsto se le somme dovute superano i 50.000 euro).

    In caso di rateazione delle somme il contribuente non deve prestare alcuna garanzia ma deve mantenere l’impegno preso; in caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive alla prima, infatti, l’Ufficio provvede all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione del 60% sul residuo importo ancora dovuto a titolo di tributo (cioè la sanzione del 30% ex art. 13 D.Lgs. 471/97 applicata in misura doppia). Precisa correttamente la circolare 9/E/12 che “la cartella di pagamento, emessa in caso di mancato versamento di una delle rate successive alla prima, può essere impugnata solo per vizi propri”. La circolare 41/E/2011, par. 4, ha consentito al contribuente la facoltà di regolarizzare mediante il c.d. ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/97) il mancato pagamento di una rata entro il termine di scadenza della rata successiva al fine di non perdere il beneficio della rateazione.

  2. Al termine di costituzione in giudizio si applica la sospensione feriale

    La sospensione dal 1° agosto al 15 settembre si applica invece al termine di 30 giorni stabilito dall’articolo 22, comma 1, per il deposito del ricorso presso la segreteria della Ctp, trattandosi di termine relativo a un atto processuale.

    Ne consegue che, qualora il diniego o l’accoglimento parziale dell’istanza siano portati a conoscenza del contribuente nel periodo di sospensione feriale o in detto periodo venga a cadere il termine di 90 giorni previsto dal comma 9 dell’articolo 17-bis, il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio decorre a partire dal 16 settembre.

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