Ricorso cartella esattoriale ex articolo 615 c.p.c.

Ricorso alla cartella esattoriale ex articolo 615 del codice di procedura civile

Il termine di trenta giorni decorrenti dalla notifica della cartella esattoriale originata da multa è da rispettare in considerazione del fatto che nella cartella è previsto?

E' valida la sospensione dei termini processuali per il ricorso contro cartella esattoriale ex articolo 615 del codice di procedura civile?

Riguardo all'irreperibilità del destinatario della notifica, questa può essere inserita come motivo nel ricorso ex articolo 615?

Il tribunale competente chi è? Per proporre il ricorso in questi termini è valida la sospensione feriale dei termini Processuali?

Infine, perchè nella cartella esattoriale indicano un termine di trenta giorni per l'opposizione quando essa non è soggetta a decadenza?

Opposizione all'esecuzione di una cartella esattoriale originata da sanzioni amministrative mai notificate

L’opposizione all'esecuzione ex articolo 615 del codice di procedura civile deve essere adottata quando il ricorrente contesta l’illegittimità della iscrizione al ruolo per omessa notifica dell'atto presupposto, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l’iscrizione al ruolo (quindi anche l’inesistenza del titolo per mancata notifica di un verbale di violazione al codice della strada).

Oppure adduce fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come, ad esempio, la prescrizione maturata dopo l’irrogazione della sanzione, l’avvenuto pagamento di quest’ultima, la morte dell'intimato.

Con la conseguenza che se il ricorso riguardante violazioni al codice della strada è esperito prima dell'inizio dell'esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall'articolo 615, primo comma, codice di procedura civile, quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l’opposizione al provvedimento sanzionatorio.

E quindi, in caso di sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni del codice della strada, il giudice di pace, nel termine di 30 giorni dalla notifica della cartella esattoriale in analogia a quanto previsto per il ricorso al verbale di multa.

Se l'esecuzione è già iniziata, se cioè è stata notificata la cartella esattoriale, per l’opposizione ai sensi dell'articolo 615 codice di procedura civile non è previsto alcun termine di decadenza poiché la contestazione investe esclusivamente il diritto di procedere all'esecuzione.

Infatti, in tema di esecuzione forzata delle sanzioni amministrative, l’opposizione avverso la cartella esattoriale per far valere fatti estintivi o impeditivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (come il pagamento, l’estinzione, la prescrizione, la morte dell'autore del fatto) non è quella disciplinata dagli articoli 22 e 23 della legge numero 689/81, bensì l’ordinario rimedio costituito dall'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 615 codice di procedura civile, poiché la contestazione investe esclusivamente il diritto di procedere all'esecuzione. Consegue, che per tale opposizione non è previsto alcun termine di decadenza. (Cass. numero 12685 del 16/11/99).

La sospensiva degli effetti del mancato pagamento del titolo esecutivo nelle more della decisione va richiesta esplicitamente nel ricorso.

La sospensione dei termini processuali in periodo feriale non si applica ai procedimenti di opposizione all'esecuzione e a quelli di opposizione agli atti esecutivi e di opposizione di terzo all'esecuzione.

Quando effettuare l'opposizione all'esecuzione con ricorso ex articolo 615 del codice di procedura civile

Se è stata già consegnata la cartella esattoriale e si intende ricorrere ex articolo 615 codice di procedura civile, eccependo l'omessa notifica del verbale di multa, non è previsto alcun termine di decadenza, poiché la contestazione investe esclusivamente il diritto di procedere all'esecuzione.

Le suggerisco di leggere con attenzione questo articolo, perchè la normativa è molto articolata e dipende dai motivi di opposizione oltre che dallo stato in cui è giunta la procedura.

E quindi, fornite le indicazioni orientative di base, deve essere necessariamente consultato un legale che possa valutare compiutamente la documentazione acquisita e decidere le strategie più efficaci per la proposizione del ricorso.

Prima dell'esecuzione, quando non è stata ancora notificata la cartella esattoriale (inizio esecuzione) e/o l'importo non è stato iscritto a ruolo, ed il trasgressore apprende in modo informale dell'esistenza di un verbale di multa, egli può ricorrere al giudice di pace entro 30 giorni, così come avviene quando la notifica del verbale è notificata correttamente.

In questo caso il destinatario del verbale potrebbe entrare nel merito della violazione rilevata, per "recuperare" l’esercizio del mezzo di tutela previsto appunto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori, contestando il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta.

Del resto questa tipologia di opposizione era ammessa, nel termine di 30 giorni al G.d.P., prima dell'abrogazione degli articolo 22 e 23 della legge numero 689/81, anche dopo la notifica della cartella esattoriale.

Poi, il decreto legge 150/2011, entrato in vigore il 6 ottobre 2011, recante "Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione" ha esplicitamente abrogato gli articoli 22 e 23.

Si trattava comunque di una procedura (quella prevista dagli articoli 22 e 23 della legge numero 689/81) anche abbastanza illogica dal momento che ha poco senso tornare a eccepire nel merito il verbale supposto, quando basta eccepirne l’inesistenza ed annullare la cartella esattoriale ex articolo 615 codice di procedura civile.

19 Settembre 2012 · Ludmilla Karadzic


Commenti e domande

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2 risposte a “Ricorso cartella esattoriale ex articolo 615 c.p.c.”

  1. GIUS ha detto:

    Da un estratto di ruolo ho scoperto varie cartelle per sanzioni del Codice della strada. Richieste le relate di notifica a equitalia non mi é stato dato alcunché. Tutte le cartelle sono ampiamente prescritte perché pur prendendo per vera la loro “presunta” notifica (non provata) sono comuqnue trascorsi abbondantemente cinque anni da allora.

    La mia domanda é: che cosa dovrei fare per annullare queste cartelle?

    Leggendo i vostri articoli mi pare di dedurre che dovrei fare un ricorso ex art 615 cpc. Ma mi converrebbe far valere l’omessa notifica o la prescrizione?

    Ultima domanda: il ricorso si fa davanti al giudice di pace anche personalmente? E quale giudice sarebbe competente territorialmente, perché ho letto che in teoria dovrebbe essere quello del luogo della notifica ma se questa non é avvenuta?

    • Annapaola Ferri ha detto:

      L’opposizione all’esecuzione ex articolo 615 del codice di procedura civile deve essere adottata quando il ricorrente contesta l’illegittimita’ della iscrizione al ruolo per omessa notifica dell’atto presupposto, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l’iscrizione al ruolo (quindi anche l’inesistenza del titolo per mancata notifica di un verbale di violazione al codice della strada). Oppure adduce fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come, ad esempio, la prescrizione maturata dopo l’irrogazione della sanzione, l’avvenuto pagamento di quest’ultima, la morte dell’intimato.

      L’opposizione ex articolo 615 del codice di procedura civile richiede necessariamente l’assistenza tecnica di un avvocato, il giudice territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata rilevata l’infrazione, l’organo giudicante (giudice di pace o tribunale civile) dipende dall’importo della pretesa che viene contestata.

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