Ricorso all’Abf (arbitro bancario finanziario) » Il prontuario

Come presentare ricorso all'Abf (arbitro bancario finanziario)

L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un sistema di risoluzione delle controversie che possono sorgere tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.

E' un sistema alternativo, più semplice, rapido ed economico rispetto al ricorso al giudice anche perché non prevede la necessità di assistenza legale da parte di un avvocato.

E' un sistema "stragiudiziale" perché la risoluzione delle controversie avviene al di fuori del processo ordinario.

L'ABF è un organismo indipendente e imparziale nei compiti e nelle decisioni, sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d'Italia.

Le decisioni non sono vincolanti come quelle del giudice ma se l'intermediario non le rispetta il suo inadempimento è reso pubblico.

Il cliente può ricorrere all'ABF solo dopo aver cercato di risolvere la controversia inviando un reclamo scritto all'intermediario.

Se la decisione dell'ABF è ritenuta non soddisfacente, il cliente, l'intermediario o entrambi possono rivolgersi al giudice.

Quando presentare il ricorso all'Abf

Un cliente ha la possibilità di rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) quando il contrasto sorto con l'intermediario non si è risolto attraverso la fase del reclamo.

Prima di presentare un ricorso all'ABF, è necessario presentare un reclamo scritto all'intermediario.

L'intermediario deve avere al suo interno un ufficio o una persona responsabili della gestione dei reclami, sempre aggiornati sugli orientamenti e le decisioni dell'Arbitro.

L'intermediario deve rispondere al cliente entro 30 giorni dalla presentazione del reclamo. Se non lo fa o se il cliente non è soddisfatto della risposta, allora è possibile rivolgersi all'ABF.

Il cliente può ricorrere all'ABF entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo all'intermediario. Se sono trascorsi 12 mesi è tenuto a presentare un nuovo reclamo prima di potersi rivolgere all'ABF.

L'Arbitro Bancario Finanziario può decidere su tutte le controversie che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari, quali ad esempio i conti correnti, i mutui, i prestiti personali:

L'Arbitro Bancario Finanziario, invece, non può decidere quando la controversia:

All'Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottoposte le controversie che coinvolgono gli intermediari, italiani o esteri che operano stabilmente in Italia, iscritti negli albi ed elenchi tenuti dalla Banca d'Italia e in particolare:

Da notare bene che le banche e gli intermediari che hanno sede in un altro Stato membro dell'Unione Europea e operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi non sono obbligati ad aderire all'ABF, purché aderiscano o siano sottoposti a un sistema stragiudiziale estero partecipante alla rete Fin-Net.

In quest'ultimo caso il cliente può comunque rivolgersi al sistema stragiudiziale nazionale, che lo mette in collegamento con il sistema equivalente del Paese in cui l'intermediario opera.

Informazioni utili sull'abf

Come accennato, può ricorrere all'abf chiunque abbia o abbia avuto rapporti contrattuali, o sia entrato soltanto in relazione, con un intermediario per servizi bancari e finanziari, compresi i servizi di pagamento.

Le questioni da sottoporre all'Arbitro non possono però riguardare operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009.

I sistemi di risoluzione delle controversie, come l'ABF, vengono definiti stragiudiziali perchè sono alternativi rispetto alla giustizia ordinaria.

La risoluzione di una controversia al di fuori di un giudizio civile può risultare più conveniente in quanto la procedura seguita è più semplice (non è necessaria l'assistenza di un avvocato), rapida ed economica.

L'Arbitro Bancario Finanziario è un sistema stragiudiziale di tipo decisorio, regolato da una specifica disciplina di origine legislativa.

Gli intermediari bancari e finanziari sono obbligati ad aderirvi.

L'ABF decide secondo diritto chi ha torto e chi ha ragione, ma le sue pronunce non sono vincolanti per le parti: intermediario e cliente hanno sempre la facoltà di ricorrere al giudice.

L'arbitrato nasce da un accordo delle parti, che può essere preesistente all'insorgere della controversia o successivo a questa e si conclude con un giudizio vincolante adottato da un terzo neutrale (arbitro).

Anche la conciliazione ha origine in un accordo tra le parti; in questo caso, però, il terzo neutrale (conciliatore) non decide sulla controversia, ma facilita le parti nel raggiungere un accordo, che può essere omologato dal giudice e acquistare valore di titolo esecutivo.

Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti e non hanno l’effetto tipico delle sentenze del giudice, ma se l’intermediario non esegue la prestazione stabilita dal Collegio in favore del cliente, la notizia dell'inadempimento è resa pubblica.

Se la decisione dell'ABF non soddisfa le parti o non pone fine alla controversia, entrambe le parti sono libere di ricorrere a ogni altro strumento di tutela previsto dall'ordinamento.

Resta infatti possibile instaurare il procedimento giudiziario o ricorrere alla conciliazione o all'arbitrato.

Nel corso di un ricorso presso l'abf, non è possibile essere ascoltati personalmente per esporre fatti o esprimere valutazioni relative alla controversia.

Le disposizioni, infatti, prevedono che la procedura si svolga esclusivamente in forma scritta.

Il ricorso è deciso sulla base della documentazione fornita dalle parti e acquisita dalla Segreteria tecnica nel corso della fase preparatoria.

L’ABF non può disporre perizie per decidere la controversia, perché la procedura non contempla l’acquisizione di prove mediante perizie disposte d’ufficio dal Collegio.

14 Aprile 2014 · Stefano Iambrenghi




Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

2 risposte a “Ricorso all’Abf (arbitro bancario finanziario) » Il prontuario”

  1. roberto76 ha detto:

    Ho letto la risposta e la ringrazio. Ora la mia domanda è: prima di rivolgermi all’ABF devo effettuare un reclamo scritto all’intermediario. In questo caso a chi? Cosa devo scrivere nel reclamo?

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      L’intermediario, nel suo caso, è Poste Italiane. Nel reclamo (da inviare con raccomandata AR) deve chiedere il pagamento del vaglia postale, indicandone numero di serie ed ogni elemento identificativo della emissione. Acquisita la risposta negativa, o il silenzio, di Poste Italiane, presenterà ricorso all’ABF.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato (ma potrebbe essere utile per soddisfare eventuali esigenze di contatto). I campi obbligatori sono contrassegnati con un (*)


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!