Ricorso all’Abf (arbitro bancario finanziario) » Il prontuario
Come presentare ricorso all'Abf (arbitro bancario finanziario)
L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un sistema di risoluzione delle controversie che possono sorgere tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.
E' un sistema alternativo, più semplice, rapido ed economico rispetto al ricorso al giudice anche perché non prevede la necessità di assistenza legale da parte di un avvocato.
E' un sistema "stragiudiziale" perché la risoluzione delle controversie avviene al di fuori del processo ordinario.
L'ABF è un organismo indipendente e imparziale nei compiti e nelle decisioni, sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d'Italia.
Le decisioni non sono vincolanti come quelle del giudice ma se l'intermediario non le rispetta il suo inadempimento è reso pubblico.
Il cliente può ricorrere all'ABF solo dopo aver cercato di risolvere la controversia inviando un reclamo scritto all'intermediario.
Se la decisione dell'ABF è ritenuta non soddisfacente, il cliente, l'intermediario o entrambi possono rivolgersi al giudice.
Quando presentare il ricorso all'Abf
Un cliente ha la possibilità di rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) quando il contrasto sorto con l'intermediario non si è risolto attraverso la fase del reclamo.
Prima di presentare un ricorso all'ABF, è necessario presentare un reclamo scritto all'intermediario.
L'intermediario deve avere al suo interno un ufficio o una persona responsabili della gestione dei reclami, sempre aggiornati sugli orientamenti e le decisioni dell'Arbitro.
L'intermediario deve rispondere al cliente entro 30 giorni dalla presentazione del reclamo. Se non lo fa o se il cliente non è soddisfatto della risposta, allora è possibile rivolgersi all'ABF.
Il cliente può ricorrere all'ABF entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo all'intermediario. Se sono trascorsi 12 mesi è tenuto a presentare un nuovo reclamo prima di potersi rivolgere all'ABF.
L'Arbitro Bancario Finanziario può decidere su tutte le controversie che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari, quali ad esempio i conti correnti, i mutui, i prestiti personali:
- fino a 100.000 euro, se il cliente chiede una somma di denaro;
- senza limiti di importo, se il cliente chiede soltanto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà (ad esempio, per la mancata consegna della documentazione di trasparenza o la mancata cancellazione di un'ipoteca dopo aver estinto un mutuo).
L'Arbitro Bancario Finanziario, invece, non può decidere quando la controversia:
- riguarda operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009
- riguarda servizi e attività di investimento quali la compravendita di azioni e obbligazioni o le operazioni in strumenti finanziari derivati
- riguarda beni o servizi diversi da quelli bancari e finanziari, quali il bene concesso in leasing o venduto mediante operazioni di credito al consumo (ad esempio, nel caso del leasing o del prestito per l'acquisto di un bene, l'ABF non decide sui difetti del bene oggetto del contratto)
- è già all'esame dell'autorità giudiziaria
- è già stata sottoposta a sistemi di arbitrato o conciliazione. Il ricorso all'ABF è tuttavia possibile se una procedura di conciliazione non va a buon fine o se è stata attivata dall'intermediario e il cliente non vi ha aderito.
All'Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottoposte le controversie che coinvolgono gli intermediari, italiani o esteri che operano stabilmente in Italia, iscritti negli albi ed elenchi tenuti dalla Banca d'Italia e in particolare:
- banche
- intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 107 del Testo Unico Bancario (TUB), secondo il testo precedente alla riforma del 2010
- intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del TUB e confidi di cui all'articolo155, comma 4, del TUB, secondo il testo precedente alla riforma del 2010
- istituti di pagamento
- istituti di moneta elettronica (IMEL)
- Poste Italiane per l'attività di Bancoposta.
Da notare bene che le banche e gli intermediari che hanno sede in un altro Stato membro dell'Unione Europea e operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi non sono obbligati ad aderire all'ABF, purché aderiscano o siano sottoposti a un sistema stragiudiziale estero partecipante alla rete Fin-Net.
In quest'ultimo caso il cliente può comunque rivolgersi al sistema stragiudiziale nazionale, che lo mette in collegamento con il sistema equivalente del Paese in cui l'intermediario opera.
Informazioni utili sull'abf
Come accennato, può ricorrere all'abf chiunque abbia o abbia avuto rapporti contrattuali, o sia entrato soltanto in relazione, con un intermediario per servizi bancari e finanziari, compresi i servizi di pagamento.
Le questioni da sottoporre all'Arbitro non possono però riguardare operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009.
I sistemi di risoluzione delle controversie, come l'ABF, vengono definiti stragiudiziali perchè sono alternativi rispetto alla giustizia ordinaria.
La risoluzione di una controversia al di fuori di un giudizio civile può risultare più conveniente in quanto la procedura seguita è più semplice (non è necessaria l'assistenza di un avvocato), rapida ed economica.
L'Arbitro Bancario Finanziario è un sistema stragiudiziale di tipo decisorio, regolato da una specifica disciplina di origine legislativa.
Gli intermediari bancari e finanziari sono obbligati ad aderirvi.
L'ABF decide secondo diritto chi ha torto e chi ha ragione, ma le sue pronunce non sono vincolanti per le parti: intermediario e cliente hanno sempre la facoltà di ricorrere al giudice.
L'arbitrato nasce da un accordo delle parti, che può essere preesistente all'insorgere della controversia o successivo a questa e si conclude con un giudizio vincolante adottato da un terzo neutrale (arbitro).
Anche la conciliazione ha origine in un accordo tra le parti; in questo caso, però, il terzo neutrale (conciliatore) non decide sulla controversia, ma facilita le parti nel raggiungere un accordo, che può essere omologato dal giudice e acquistare valore di titolo esecutivo.
Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti e non hanno l’effetto tipico delle sentenze del giudice, ma se l’intermediario non esegue la prestazione stabilita dal Collegio in favore del cliente, la notizia dell'inadempimento è resa pubblica.
Se la decisione dell'ABF non soddisfa le parti o non pone fine alla controversia, entrambe le parti sono libere di ricorrere a ogni altro strumento di tutela previsto dall'ordinamento.
Resta infatti possibile instaurare il procedimento giudiziario o ricorrere alla conciliazione o all'arbitrato.
Nel corso di un ricorso presso l'abf, non è possibile essere ascoltati personalmente per esporre fatti o esprimere valutazioni relative alla controversia.
Le disposizioni, infatti, prevedono che la procedura si svolga esclusivamente in forma scritta.
Il ricorso è deciso sulla base della documentazione fornita dalle parti e acquisita dalla Segreteria tecnica nel corso della fase preparatoria.
L’ABF non può disporre perizie per decidere la controversia, perché la procedura non contempla l’acquisizione di prove mediante perizie disposte d’ufficio dal Collegio.
Ho letto la risposta e la ringrazio. Ora la mia domanda è: prima di rivolgermi all’ABF devo effettuare un reclamo scritto all’intermediario. In questo caso a chi? Cosa devo scrivere nel reclamo?
L’intermediario, nel suo caso, è Poste Italiane. Nel reclamo (da inviare con raccomandata AR) deve chiedere il pagamento del vaglia postale, indicandone numero di serie ed ogni elemento identificativo della emissione. Acquisita la risposta negativa, o il silenzio, di Poste Italiane, presenterà ricorso all’ABF.