Ricorso ad ABF per finanziamento erogato con firma apocrifa – è onere del ricorrente produrre una perizia calligrafica

Per poter giungere a una decisione univoca e oggettiva in ordine alla al denunciato carattere apocrifo della sottoscrizione, sarebbe indispensabile poter effettuare perizie calligrafiche.

Tale eventualità esula tuttavia dalle competenze dell'ABF, in quanto, sulla base della normativa vigente, "la decisione sul ricorso è assunta sulla base della documentazione raccolta nell'ambito dell'istruttoria" (cfr. la deliberazione CICR del 29 luglio 2008 e le disposizioni regolamentari della Banca d'Italia).

È, quindi, onere del ricorrente fornire la prova della non autenticità di una sottoscrizione, eventualmente producendo i relativi documenti e un parere di un esperto calligrafo al riguardo. Da ciò discende l'applicazione del costante indirizzo della giurisprudenza ordinaria, per cui solo nel caso di difformità rilevabile ictu oculi (ossia immediatamente e senza margini di ambiguità) possa concludersi per il carattere apocrifo della sottoscrizione.

E' questo l'orientamento espresso dall'organismo giudicante dell'Arbitro Bancario Finanziario nella decisione numero 5966 del 20 novembre 2013.

29 Marzo 2014 · Giovanni Napoletano


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