Ricorso a cartella esattoriale originata da multe – notifica omessa e relata in bianco

Ricorso a cartella esattoriale originata da multe » Articolo 615 codice di procedura civile

Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo.

Quando è iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa.

Questi fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notifica del ricorso e del decreto.

Se, invece,  il ricorso riguardante violazioni al codice della strada è esperito prima dell'inizio dell'esecuzione (prima della notifica della cartella esattoriale), giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall'articolo 615, primo comma, codice di procedura civile, quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l’opposizione al provvedimento sanzionatorio. Ovvero, nel caso di multe per violazione al C.d.S., il Giudice di Pace nel termine di 30 giorni (che partono dal momento in cui si apprende l’esistenza del verbale di multa non notificato).  Così si è pronunciata la Corte di Cassazione in numerose sentenze.

Ricorso a cartella esattoriale originata da multe » Articolo 617 codice di procedura civile

Quando è iniziata l'esecuzione, l'opposizione al precetto e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notifica del ricorso e del decreto.

Ricorso a cartella esattoriale originata da multe » Opposizione all'esecuzione ex articolo 615 codice di procedura civile

L’opposizione all'esecuzione è il rimedio processuale da adottare quando l’opponente o contesta l’illegittimità della iscrizione al ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l’iscrizione al ruolo (quindi anche l’inesistenza del titolo per mancata notifica di un verbale di violazione al codice della strada numero d.r.) o adduce fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come, ad esempio, la prescrizione maturata dopo l’irrogazione della sanzione, l’avvenuto pagamento di quest’ultima, la morte dell'intimato.

Ricorso a cartella esattoriale originata da multe » Opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 codice di procedura civile

L’opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'articolo 617 codice di procedura civile, deve essere attivata (nel termine di 20 giorni dalla notifica della cartella esattoriale) nel caso in cui si contesti da parte dell'interessato la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora.

Deve rilevarsi, in proposito, che la proponibilità dell'azione di ricorso a cartella esattoriale di cui agli articoli 615 e 617 codice di procedura civile davanti al giudice ordinario non risulta preclusa, per ormai costante indirizzo giurisprudenziale anche del Giudice delle leggi (Corte Costituzionale numero 29/1998, numero 372/97 e numero 239/1997).

Differenza fra opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi

Per distinguere l'opposizione all'esecuzione da quella agli atti esecutivi, bisogna considerare che la prima investe il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni (l'"an" delle esecuzioni).

L'opposizione agli atti esecutivi consiste, invece, nella contestazione della legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo: in questa la parte fa valere vizi formali degli atti e dei provvedimenti svolti o adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva, come il titolo esecutivo ed il precetto (la cartella esattoriale), nonché la notifica di essi.

Ricorso a cartella esattoriale originata da multe » Termini per il ricorso ex articolo 615 codice di procedura civile

Per l’opposizione ai sensi dell'articolo 615 codice di procedura civile, una volta iniziata l'esecuzione (dopo la notifica della cartella esattoriale) non e' previsto alcun termine di decadenza poiché la contestazione investe esclusivamente il diritto di procedere all'esecuzione.

Infatti In tema di esecuzione forzata delle sanzioni amministrative, l’opposizione avverso la cartella esattoriale per far valere fatti estintivi o impeditivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (come il pagamento, l’estinzione, la prescrizione, la morte dell'autore del fatto) non è quella disciplinata dagli articoli 22 e 23 della legge numero 689/81, bensì l’ordinario rimedio costituito dall'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 615 codice di procedura civile, poiché la contestazione investe esclusivamente il diritto di procedere all'esecuzione. Consegue, che per tale opposizione non è previsto alcun termine di decadenza. (Cass. numero 12685 del 16/11/99).

Articolo 149 codice di procedura civile - Notifica a mezzo del servizio postale

Se non ne è fatto espresso divieto dalla legge, la notifica può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale.

In tal caso l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notifica sull'originale e sulla copia dell'atto, facendovi menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Quest'ultimo è allegato all'originale.

La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto.

Notifica della cartella esattoriale e relata in bianco

Chi ha avuto modo di vedersi notificata una cartella esattoriale, ha potuto verificare di persona come nella cartella esista, solitamente nella prima pagina, un apposito spazio da compilare, nel quale l'agente notificatore dovrebbe riportare il dettaglio delle operazioni di notifica (data, ora, persona cui il plico viene consegnato, ecc,).

Tale spazio viene lasciato in bianco quando Equitalia procede con la notifica postale diretta.

Alcune sentenze hanno stabilito che la relata in bianco e la mancanza di sottoscrizione del notificatore determinano la nullità della cartella per difetto insanabile di notifica.

Per la validità della notifica è dunque necessario che la relata di notifica sia correttamente compilata e sottoscritta dal notificatore e, pertanto, anche nel caso in cui si volesse ritenere che l'Agente della riscossione possa effettuare la notifica senza avvalersi di un soggetto abilitato, è comunque necessario la relata di notifica sia completamente compilata e sottoscritta.

In difetto di tali elementi l'atto è nullo per inesistenza della notifica che qualifica un vizio insanabile dell'atto impugnato.

I rilievi di cui sopra hanno importanti risvolti pratici. Innanzi tutto consentono di impugnare anche cartelle di pagamento per le quali siano scaduti i termini perentori di impugnazione; ciò in quanto la notifica della cartella affetta da vizi di notifica, come quelli sopra indicati, è giuridicamente inesistente.

Ricorso a cartella esattoriale originata da multe » - omessa notifica del verbale di multa

Per concludere riportiamo un esempio di sentenza su opposizione all'esecuzione ex articolo 615 codice di procedura civile

 E' ammissibile l'opposizione all'esecuzione ex articolo 615, comma 1, codice di procedura civile (che non è soggetta a termine) contro una cartella esattoriale, allorquando si deduca il difetto di notifica dei verbali di contravvenzione o la prescrizione del diritto a riscuotere la somma pretesa dall'amministrazione, l'azione essendo diretta a contestare la formazione del titolo esecutivo o la estinzione del diritto. 

Da tale sentenza si evince che è' ammissibile l'opposizione all'esecuzione ex articolo 615, comma 1, codice di procedura civile (che non è soggetta a termine) contro una cartella esattoriale, allorquando si deduca il difetto di notifica dei verbali di contravvenzione o la prescrizione del diritto a riscuotere la somma pretesa dall'amministrazione, l'azione essendo diretta a contestare la formazione del titolo esecutivo o la estinzione del diritto.

21 Aprile 2012 · Rosaria Proietti




Commenti e domande

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5 risposte a “Ricorso a cartella esattoriale originata da multe – notifica omessa e relata in bianco”

  1. giacomo2 ha detto:

    Il giorno 17 LUGLIO 2012 ho trovato nella buca postale la cartolina verde, che a causa della mia assenza e dei soggetti idonei non è stato possibile notificarmi un’atto e che lo stesso sarà depositato presso la casa comunale. Oggi 13 agosto mi è arrivata la raccomandata di avvenuto deposito portata dal postino dove all’interno era specificato che la Cartella era stata depositata e che l’agenzia di riscossione delegava il postino a darmi detta notizia, mi sono recato presso la Casa Comunale e la cartella esattoriale si rifà a delle contravvenzioni al C.d.S. non pagate.

    All’interno della Cartella vi è una relata di notifica mi sembra compilata con carta copiativa, ma è in pratica illeggibile la data è praticamente assente o non è rimasto nulla della trascrizione, ed inoltre viene evidenziata con una “x” la casella che indica che l’atto non è stato possibile notificarlo perchè rifiutato (ovviamente ciò è impossibile perchè come detto inizialmente causa la mia assenza ho trovato la cartolina verde nella buca postale), in pratica e stata ricopiata malissimo…..

    Ciò in virtù delle ultime pronunce da parte dei giudici di merito, può costituire un motivo per presentare un ricorso?

    Anche perchè secondo me ci sarebbero anche altri motivi, per esempio il mancato rispetto della notifica entro i 2 anni dall’iscrizione al ruolo

  2. utente ha detto:

    Per l’opposizione ex art. 615 c.p.c. occorre il patrocinio legale?

  3. Annapaola Ferri ha detto:

    L’opposizione alla cartella esattoriale, nelle forme previste dalla legge n. 689 del 1981, è proponibile allorquando sia mancata la notificazione dell’ordinanza — ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada al fine di consentire all’interessato di recuperare l’esercizio del mezzo di tutela previsto dalla legge e il relativo momento di garanzia giurisdizionale (Cass. Sez. Unite 10.08.2000 n. 562).

    Qualora si contesti la legittimità dell’iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, come nella fattispecie, quindi, la mancanza di un titolo legittimante l’iscrizione a ruolo o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, l’opposizione – all’esecuzione o agli atti esecutivi — va proposta nelle forme ordinarie previste dagli art 615 e ss c.p.c e non è soggetta alla speciale disciplina dell’opposizione a sanzione amministrativa ( si cfr. Cass. Civ, Sez. I, 20.04.2006 7 .n.9180; Cass. Civ, Sez. I, Sent. 16.12.2004 n. 23394).

    (Giudice di Pace di Ottaviano – sentenza 20.01.2012).

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