Riconoscimento dell’assegno divorzile – Non è influenzato dalla durata del matrimonio

L'accertamento del diritto all'assegno divorzile si articola in due fasi, nella prima delle quali il giudice verifica l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso dei rapporto.

Nella seconda fase, il giudice procede alla determinazione in concreto deil'ammontare dell'assegno, che va compiuta tenendo conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione e dei contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune, nonché del reddito di entrambi, valutandosi tali elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio.

Può ritenersi costante l'affermazione nella giurisprudenza di legittimità per cui, in materia di divorzio, la durata del matrimonio influisce sulla determinazione della misura dell'assegno previsto, ma non anche - salvo casi eccezionali in cui non si sia verificata alcuna comunione materiale e spirituale tra i coniugi - sul riconoscimento dell'assegno stesso, assolvendo quest'ultimo ad una finalità di tutela del coniuge economicamente più debole.

Quelli appena elencati sono i contenuti di principio che si evincono dalla lettura dell'ordinanza 2343/16 della Corte Suprema.

9 Febbraio 2016 · Annapaola Ferri


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