Ricariche telefoniche per schede Sim scadute » Via libera ai rimborsi

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Via libera ai rimborsi per le ricariche telefoniche per schede Sim scadute » Decreto Bersani

Come è ormai noto, chi non utilizza una scheda SIM ricaricabile per più di un anno, perde l'attivazione del proprio numero telefonico, e, di conseguenza, anche l’eventuale traffico residuo sulla scheda.

Ma le compagnie di telefonia mobile non possono appropriarsi delle somme residue nelle ricariche telefoniche se, dopo un anno, il consumatore non ha utilizzato il proprio cellulare, con conseguente scadenza della scheda sim.

Questa pratica adoperata dai gestori telefonici è però illecita.

La legge 40/2007, denominata Decreto Bersani, infatti, all'articolo 1, comma 1, stabilisce che: Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza delle tariffe, di garantire ai consumatori finali un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi prezzi del servizio, nonche' di facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato, e' vietata, da parte degli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, l'applicazione di costi fissi e di contributi per la ricarica di carte prepagate, anche via bancomat o in forma telematica, aggiuntivi rispetto al costo del traffico telefonico o del servizio richiesto. E' altresi' vietata la previsione di termini temporali massimi di utilizzo del traffico o del servizio acquistato. Ogni eventuale clausola difforme e' nulla e non comporta la nullita' del contratto, fatti salvi i vincoli di durata di eventuali offerte promozionali comportanti prezzi piu' favorevoli per il consumatore. Gli operatori di telefonia mobile adeguano la propria offerta commerciale alle predette disposizioni entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Pertanto, col decreto appena citato, è stata eliminata la possibilità che il credito sul proprio telefonino possa essere sottoposto a scadenza. Ciò significa che il cliente che non utilizza gli importi ancora presenti sulla SIM per un lungo periodo di tempo, potrà sempre disporre del traffico acquistato. Da ciò si evince che una Compagnia telefonica non potrebbe, in teoria, mai sottrarre il credito dal cellulare, per nessun motivo.

Tuttavia, bisogna aggiungere che il Decreto Bersani non dice nulla in merito ai tempi di validità di una scheda Sim. Ed ecco svelato l'arcano.

Con questa piccola lacuna legislativa, i gestori di telefonia mobile ne approfittano.

Via libera ai rimborsi per le ricariche telefoniche per schede Sim scadute » Sentenza Consiglio di Stato

Le compagnie hanno infatti stabilito, nei contratti imposti al consumatore, che la validità di una SIM ricaricabile sia di 12 mesi dall'ultima ricarica effettuata. Quindi, trascorsi 12 mesi dall'attivazione della scheda o dall'ultima ricarica effettuata, senza che la stessa venga utilizzata, il numero telefonico corrispondente viene disattivato e, con esso anche il credito residuo.

Così, il cliente non può opporsi alla disattivazione della SIM, ma ha il diritto di chiedere (e ottenere) il rimborso del traffico telefonico non goduto. Si perchè, il consumatore potrà inviare una missiva alla Compagnia telefonica e chiedere che gli venga rimborsata la somma pari al credito residuo sul cellulare.

In più, se l’utente ha cambiato gestore telefonico, potrà farsi accreditare il residuo credito sulla nuova scheda: una portabilità quindi sia del numero che del credito!

Questo importante principio, è stato sancito dal Consiglio di Stato, il quale con la pronuncia 2122/2011, ha stabilito che: La ricarica telefonica ha quindi natura di carta prepagata perché consente di usufruire del servizio telefonico dell'operatore prescelto per l’ammontare della carta stessa (e per le sue frazioni), nei limiti del credito (pre)acquistato. La carta può essere utilizzata completamente (ed allora non si pone alcun problema) o può essere utilizzata parzialmente. Ed in tal caso il legislatore ben può prevedere che la parte non utilizzata (che è un credito dell'utente nei confronti dell'operatore) debba essere restituita all'utente, parte debole del rapporto contrattuale, con il venir meno del diritto alla controprestazione in caso di recesso. L’utente ha, infatti, versato anticipatamente del denaro per prestazioni non ancora effettuate dall'operatore telefonico e, se parte di quelle prestazioni non sono più richieste (anche per volontà dell'utente), lo stesso risulta titolare di un "credito residuo" per la parte della carta che non è stata ancora utilizzata. E si sono già, in precedenza, indicate le ragioni per le quali il diritto di recesso previsto dal decreto Bersani non rende possibile agli operatori telefonici di incamerare (o accantonare) tale credito ma comporta per gli stessi il dovere di riconoscere agli utenti il loro credito residuo. Anche a voler condividere la tesi della Telecom, secondo cui i contratti stipulati tra operatore di rete mobile e utente sono due: il contratto (cd. contratto di utenza) che il cliente stipula con l’operatore, per la messa a disposizione della linea telefonica, e il contratto di acquisto del traffico telefonico, non può però negarsi che i due contratti siano indissolubilmente legati, con la conseguenza che non si può sostenere che sciolto il primo (con il recesso) non si determinino effetti anche sul secondo, che non può (evidentemente) sopravvivere.In tale quadro la mancanza di un obbligo di restituzione (o di trasferimento) del credito residuo consentirebbe all'operatore di conservare un ingiustificato vantaggio economico a fronte di una prestazione non corrisposta o solo parzialmente corrisposta. Ciò giustifica l’obbligo di restituzione (o di trasferimento) del credito residuo che si deve ritenere discenda direttamente dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 1 della legge numero 40 del 2007.

Da questa sentenza, è facile dedurre che l'orientamento del Consiglio di Stato in tema di carte telefoniche prepagate, è quello di riconoscere il diritto dei consumatori al rimborso del credito residuo ed anche alla sua trasferibilità fra gli operatori in caso di portabilità del numero.

11 Luglio 2013 · Giovanni Napoletano


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