Revoca patente per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti – Il triennio per il conseguimento di una nuova patente decorre dalla data della sentenza penale

Revoca patente per guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti - Il triennio per il conseguimento di una nuova patente decorre dalla data della sentenza penale

Com'è noto, quando la revoca della patente è disposta per guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica dovuta all'uso di sostanze stupefacenti, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato.

Alcuni tribunali ritengono che il termine accertamento del reato, da cui decorre il termine triennale per il conseguimento di una nuova patente, sia riferito al momento dell'accertamento dell'infrazione.

Per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, invece, questa interpretazione è errata.

Tanto è vero che numerosi sono stati i dinieghi opposti dai competenti Uffici della Motorizzazione alle richieste di ammissione alla procedura per il conseguimento del nuovo titolo di guida decorso il termine triennale dall'accertamento dell'infrazione.

Secondo la circolare 14549/15 diramata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, infatti, la data di accertamento del reato, da cui decorre il triennio per poter riottenere il titolo abilitativo alla guida, va intesa con riguardo al passaggio in giudicato della sentenza penale e non già con riferimento al momento in cui l'organo accertatore contesta l'infrazione. Tale momento, invero, segna il mero avvio della fase processuale, il cui esito sarà determinato dalla pronuncia del giudice penale e dal successivo passaggio in giudicato della stessa.

L'accertamento del reato non coincide con l'accertamento dell'infrazione - La giurisprudenza di legittimità a sostegno di questa tesi

A sostegno di questa tesi, il Ministero richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo la quale per accertamento del reato si intende esclusivamente quello compiuto dal giudice penale nel processo; in tale sede il giudice compie un accertamento completo ed esaustivo dei fatti addebitati all'imputato e della sua colpevolezza. Per la Corte di cassazione solo la sentenza di condanna contiene l'accertamento del reato ed il giudizio di colpevolezza; e ciò anche in caso di patteggiamento; ai fini penali, non vi è alcuna differenza concettuale tra "accertamento del reato" e "sentenza di condanna".

Peraltro, è il parere dei tecnici ministeriali, il momento della commessa infrazione non può certamente essere inteso come "data di accertamento del reato", in quanto, in tale occasione non si esplica alcun accertamento, tanto meno di un reato; prima del passaggio in giudicato della sentenza penale, anche in virtù del principio costituzionale di presunzione di innocenza, vi è soltanto la contestazione di un reato. Anche a prescindere dal dato letterale della norma, che fa riferimento al "reato" e non genericamente al fatto, all'illecito o all'infrazione, non vi sarebbe ragione alcuna di una interpretazione "correttiva" della lettera della legge.

Revoca patente per guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti - ulteriori precisazioni della circolare ministeriale

Da ultimo va anche considerata la ratio della norma in questione che è stata introdotta dal legislatore del 2010 con l'intento di inasprire il trattamento sanzionatorio nei casi di guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti prevedendo, oltre a sanzioni penali ed amministrative, in caso di revoca della patente, l'impossibilità di conseguire una nuova patente se non dopo tre anni dall' accertamento del reato.

Si tratta di ipotesi di particolare gravità e che destano grandissimo allarme sociale per le quali il legislatore, più volte intervenuto nel corso degli anni, ha via via inasprito le pene principali ed accessorie e, da ultimo, ha inteso scongiurare il rischio, a tutela della collettività, di un troppo celere rientro sulla strada del guidatore a cui sia stata revocata la patente per guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Infine, prosegue la nota ministeriale, nessun rapporto può poi essere invocato tra l’eventuale sospensione cautelare della patente già scontata dall’interessato e il nuovo provvedimento di revoca. Il provvedimento di sospensione della patente adottato dal prefetto, infatti, non può confondersi con la revoca della patente di guida. Stante la diversa natura dei due istituti non è possibile includere nel triennio di revoca della licenza di guida il precedente periodo di sospensione cautelare del titolo (c.d. presofferto).

Competente a decidere sui ricorsi contro eventuali provvedimenti di revoca adottati dalla motorizzazione, conclude la circolare, è il giudice amministrativo e non quello ordinario.

23 Giugno 2015 · Giuseppe Pennuto


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2 risposte a “Revoca patente per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti – Il triennio per il conseguimento di una nuova patente decorre dalla data della sentenza penale”

  1. Anonimo ha detto:

    Ho la patente scaduta dal 2009: avrei dovuto fare l esame del capello per poterla rinnovare perché ero stato fermato per guida in stato di ebbrezza.. La patente comunque non mi è mai stata ritirata infatti è ancora nelle mie mani.. Non ho fatto l esame del capello e come già detto nel 2009 è poi scaduta e ho lasciato stare così visto che la patente non mi serviva.. Ora che avrei bisogno della patente da dove devo cominciare? E soprattutto dopo 10 anni mi chiederanno ancora di fare l esame del capello?

    • Quando la patente viene sospesa per guida in stato di ebbrezza e/o sotto effetto di sostanze stupefacenti (articoli 186 e 187 del codice della strada) al fine di riottenerla (a tempo determinato) è necessario sottoporsi a delle visite multiple presso le Commissioni Mediche Locali presenti sul territorio.

      Dunque, non conta quanto tempo è passato, poiché risulterà sempre nei database di motorizzazione e Polizia di Stato la sua situazione.

      Pertanto, il primo passo da fare è quello di prenotare, presso una qualsiasi ASL della sua zona, munito di codice fiscale, la prima visita oculistica presso la CML (commissione medica locale) patenti speciali: di solito i tempi variano a seconda del flusso di persone, dai 2 ai 6 mesi.

      Dopo la visita oculistica, le verranno prescritti gli esami di controllo, di solito urine e sangue, e, a discrezione della commissione medica patenti speciali, anche l’esame del capello.

      Piccola parentesi: l’esame del capello è una particolare procedura per verificare se il paziente/candidato faccia uso di sostanze stupefacenti per lunghi periodi.

      Infatti, nel capello i residui delle sostanze stupefacenti possono rimanere anche se il soggetto abbia smesso di assumerle da oltre sei mesi.

      Ora, ogni commissione medica locale, a sua discrezione, a seconda dal flusso di gente o dalle possibilità, può decidere se effettuare o meno l’esame del capello.

      Facendo un esempio, a Roma, la Cml di Lungotevere della Vittoria richiede l’esame del capello, mentre quella di San Basilio, al contrario, no.

      E’ possibile comunque spostarsi da una Commissione medica locale da un’altra, non c’è obbligo.

      Detto ciò, gli esami comunque obbligatori da eseguire sono:

      • 1 analisi del sangue per verificare valori fegato in caso di alcolismo cronico
      • 3 analisi urine per controllo assunzione stupefacenti (6 alla prima sospensione)
      • colloquio con lo psichiatra per valutazione test guida (+ test personalità alla prima sospensione)
      • esame del capello (a discrezione della CML)

      Le analisi sono a completo carico dell’interessato, come previsto dalla normativa vigente.

      Solo dopo aver completato tutto l’iter, qualora non sorgano problemi di positività, le sarà riassegnata la patente per un periodo di 6 mesi.

      Dopodiché dovrà risottoporsi alle visite.

      Il periodo di visite obbligatorie è, infatti:

    • 6 mesi
    • 1 anno
    • 2 anni
    • 3 anni
    • 5 anni
    • 10 anni

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