Gratuito patrocinio – ammissione e revoca nel caso di variazioni reddituali rispetto all’ultima dichiarazione fiscale

Come sappiamo, l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato è condizionata dal possesso di specifici requisiti reddituali posseduti dal richiedente, in base all'ultima dichiarazione fiscale dallo stesso presentata.

Ma, cosa accade se, dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi, interviene una diminuzione del reddito una volta che il gratuito patrocinio è stato negato? Oppure, per converso, cosa a cade se il richiedente a cui è stato concesso il beneficio percepisce redditi maggiori rispetto a quelli indicati nell'ultima dichiarazione?

La competenza a disporre la revoca dell’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato spetta al magistrato innanzi al quale pende il procedimento nel momento in cui scadono i termini previsti dalla legge per le comunicazioni relative alle eventuali variazioni reddituali rispetto all'ultima dichiarazione dei redditi presentata dall'interessato.

E' in riferimento a tale scadenza che devono ritenersi eventualmente venuti meno (concorrendone i presupposti) i requisiti sostanziali per fruire del beneficio cui l’interessato era stato precedentemente ammesso.

In sostanza, proprio nel momento stesso in cui l’interessato risulta legalmente non più provvisto dei requisiti per il gratuito patrocinio, viene a determinarsi in via automatica anche l’identificazione del magistrato competente a decidere sulla revoca del beneficio. E, quindi, è il giudice dinanzi al quale pende il procedimento, quello competente a revocare d’ufficio l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nonché a concedere o a negare l'accesso in prima istanza (qualora risulti l'originaria mancanza dei requisiti reddituali).

Le eventuali variazioni (in aumento) dei limiti di reddito, rispetto all'ultima dichiarazione fiscale presentata dal richiedente, devono essere dallo stesso comunicate al giudice. E, naturalmente, l'istanza di accedere al gratuito patrocinio può essere inoltrata anche se la variazione del reddito è in diminuzione, con l’effetto di far rientrare l’istante nei limiti richiesti per l’ammissione al beneficio.

Sono queste le indicazioni fornite dai giudici della Corte di cassazione con la sentenza 47343/14, in tema di acceso al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato.

7 Dicembre 2014 · Loredana Pavolini



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