Revisione dell’importo relativo all’assegno divorzile

Con la sentenza che pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il giudice, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti gli elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno divorzile quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non puo' procurarseli per ragioni oggettive.

La determinazione dell'assegno divorzile va effettuata verificando, da un lato, l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge beneficiario e tenendo conto, dall'altro lato, che l'accertamento del diritto all'emolumento non deve essere effettuatolimitandosi a prendere in esame le condizioni economiche del coniuge economicamente più debole, essendo necessario mettere a confronto le rispettive potenzialità economiche, intese non solo come disponibilità attuali di beni ed introiti, ma anche come attitudini a procurarsene in grado ulteriore (nonché della impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive), raffrontandole con lo stile di vita mantenuto dai coniugi in costanza di matrimonio.

Tale principio, naturalmente, vale anche in negativo, qualora emerga una situazione eccezionalmente privativa di quelle fonti reddituali e dell'impossibilità conseguente di assicurare il tenore di vita precedente o che sarebbe stato presumibilmente proseguito in caso di continuazione della stessa attività professionale quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di normali aspettative maturate nel corso del rapporto matrimoniale.

Infatti, qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, può, su istanza di uno dei coniugi, disporre la revisione delle disposizioni concernenti la misura e le modalità di corresponsione dell'assegno divorzile.

Questi i principi giuridici enunciati dai giudici della Corte di cassazione nell'ordinanza 21669/15.

26 Ottobre 2015 · Carla Benvenuto


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