Revisione dei veicoli » Rischi e conseguenze se non si effettua

Revisione auto e moto - Per così poco?

L'altro ieri, essendo una bella giornata di sole, io ed un mio amico, avevamo deciso di fare un giro in centro, con il mio scooter.

Il mezzo era rimasto fermo sei mesi in carrozzeria, per effettuare alcuni aggiustamenti alle carene, ed ero felicissimo, finalmente, di poterlo utilizzare.

Ad un certo punto, senza aver commesso alcuna infrazione, sono stato dapprima seguito e poi fermato dai carabinieri, che mi hanno chiesto i documenti.

Avevo tutto in regola, ma mancava la revisione.

Avrei dovuto farla a dicembre 2012, ma come già detto, il mezzo era fermo in officina, e avevo appunto commissionato al carrozziere l'incarico di effettuarla.

Ma lui, non se ne è affatto preoccupato.

Così, mi è stato temporaneamente sospeso il libretto, sono stato multato per 166 euro e ho dovuto riportare il mezzo a casa.

Ho anche dovuto litigare con mio padre, il quale, come al solito, si è arrabbiato con me, assolvendo completamente il meccanico che non ha eseguito il lavoro pattuito.

Comunque vorrei sapere, come mai per una mancata revisione, roba secondo me di poco conto, le sanzioni sono così pesanti?

Non si poteva chiudere un occhio?

Revisione auto e moto - Una dimenticanza che può costare molto cara

Caro Gennaro, lei fa parte del milione di automobilisti che salta sistematicamente l’appuntamento con l'officina, per la revisione.

Per dimenticanza, per mancanza di soldi o di tempo.

Chi viene sorpreso a circolare con la revisione scaduta è punito con una multa di circa 160 euro e con il ritiro della carta di circolazione, che sarà restituita soltanto dopo il superamento della revisione.

La sanzione raddoppia in caso di recidiva o se l’auto irregolare viene colta a circolare in autostrada.

Ma il problema, non è solo la multa.

Una macchina cui è scaduto il periodo di revisione è priva di copertura assicurativa.

In caso di incidente con danni a persone o cose, la compagnia risarcisce il terzo, ma poi si rivale sull’assicurato, che deve pagare il conto di tasca propria.

Si rischia molto, perché sulle polizze i casi di rivalsa sono scritti in piccolo, e molta gente non ne è al corrente.

Basta sfogliare le condizioni generali di assicurazione per verificare che molte situazioni comportano il divieto di circolazione dell'auto senza revisione e danno alle compagnie il diritto di rivalersi sull’assicurato responsabile di un sinistro con danni.

Alcune compagnie, richiamano esplicitamente la mancata revisione del veicolo, altre invece, tacciono completamente.

Comunque, la regola, contenuta nell’articolo 80 del codice della strada in vigore dal primo gennaio 1993, impone che il proprietario di un’automobile o di uno scooter, come nel suo caso, è tenuto a sottoporre il veicolo alla revisione periodica 4 anni dopo la prima immatricolazione e poi ogni 2 anni, sempre entro il mese di scadenza.

Queste scadenze si applicano per autovetture, autocaravan, autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva non superiore ai 3.500 Kg e dal 2003 anche per motoveicoli e ciclomotori.

La revisione è invece prevista ogni anno per le autovetture adibite al servizio taxi, noleggio con conducente, per gli autoveicoli utilizzati per il trasporto di cose e i rimorchi di peso complessivo superiore ai 3.500 Kg, gli autobus, le autoambulanze e i veicoli atipici.

La revisione può essere effettuata presso gli Uffici motorizzazione civile o presso le officine autorizzate dal ministero dei Trasporti.

Presso un Ufficio motorizzazione civile si deve seguire questa procedura:

  • bisogna compilare il modello MC 2100 in distribuzione presso gli uffici;
  • allegare l’attestazione di versamento di € 45,00 sul c/c 9001 (bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione) e prenotare la visita e prova del veicoloSe la visita ha esito positivo viene rilasciata un’etichetta adesiva che riporta l’esito della revisione e che deve essere applicata sulla carta di circolazione.

In caso di esito negativo ci sono due possibilità.

Se viene indicato il termine “ripetere” si devono effettuare le opportune riparazioni degli impianti indicati come non efficienti presso un meccanico di fiducia ed effettuare una nuova revisione entro un mese.

Se viene invece indicato il termine “sospeso” si devono effettuare le opportune riparazioni e presentare una nuova richiesta di revisione per poter circolare.

I controlli, si effettuano in modo prevalentemente visivo senza smontaggio di parti o componenti e sono i seguenti:

  1. DISPOSITIVI FRENATURA (freno a mano, di servizio);
  2. STERZO (cuscinetti, fissaggio, stato meccanico);
  3. VISIBILITA' (vetri, specchietti, lavavetri);
  4. IMPIANTO ELETTRICO (proiettori, luci, indicatori);
  5. IMPIANTO ELETTRICO (proiettori, luci, indicatori);
  6. TELAIO (carrozzeria, porte, serrature, serbatoio);
  7. EFFETTI NOCIVI (rumori, gas di scarico);
  8. IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO (targa, telaio);
  9. ALTRI EQUIPAGGIAMENTI (avvisatore acustico, cinture anteriori e posteriori ove siano previste).

Bisogna provvedere, prima di presentarsi alla revisione, all'individuazione della posizione del numero di telaio impresso sulla carrozzeria perché il confronto tra questo numero e quello riportato sulla carta di circolazione è di estrema importanza per la completa identificazione del veicolo.

E' convenevole provvedere ai controlli sui componenti più evidenti (luci, pneumatici, carrozzeria) e, nel caso il veicolo venisse preparato dalla propria officina di fiducia, si raccomanda, in particolare, di far eseguire eventuali lavori sull’impianto frenante con un congruo anticipo rispetto alla data di revisione al fine di permettere all'impianto stesso di assestarsi e di rispondere con la massima efficienza alla relativa prova effettuata con l’apposita attrezzatura.

Terminata la verifica tecnica, viene rilasciata un'etichetta adesiva (riportante l'esito della revisione) da apporre sulla carta di circolazione.

Se la revisione è scaduta e c'è stato un ritiro del documento di circolazione da parte degli organi di Polizia, ci si può rivolgere allo sportello informazioni per sapere se il documento è arrivato al nostro ufficio.

In alternativa, si può controllare nel servizio "Carte di circolazione ritirate" verificando in quale sede si trova il documento stesso.

Comunque, Gennaro, per il futuro, cambi officina!!

15 Aprile 2013 · Andrea Ricciardi


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