Reversibilità della pensione di invalidità al figlio maggiorenne – Solo se riconosciuto inabile al lavoro
In caso di morte del titolare di pensione di invalidità, la pensione di reversibilità spetta al coniuge e ai figli minorenni, mentre ai figli superstiti maggiorenni spetta soltanto se essi siano riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di quest'ultimo.
L'inabilità al lavoro rappresenta, pertanto, un presupposto del diritto alla pensione di reversibilità del figlio maggiorenne e, quindi, un elemento costitutivo dell'azione diretta ad ottenerne il riconoscimento, con la conseguenza che la sussistenza di esso deve essere accertata anche d'ufficio dal giudice (tanto che a nulla rileva che l'istituto previdenziale non abbia tempestivamente eccepito la carenza del suddetto presupposto).
Così hanno sancito i giudici della Corte di cassazione nella sentenza 26181/2016.
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