Illegittima la rettifica del valore di compravendita di un immobile fondata esclusivamente su una perizia redatta dall’Ufficio Tecnico Erariale
Dinanzi al giudice tributario l’amministrazione finanziaria si pone sullo stesso piano del contribuente: pertanto la relazione di stima di un immobile, redatta dall'Ufficio tecnico erariale (UTE) o da altro organismo interno all'amministrazione stessa, e da quest’ultima prodotta in giudizio, costituisce una relazione tecnica di parte e non una perizia d’ufficio. Ne consegue che ad essa deve essere attribuito il valore di atto pubblico soltanto per quel che concerne la sua provenienza, non anche per quel che riguarda il suo contenuto estimativo.
La relazione di stima redatta dall'UTE non è del tutto priva di efficacia probatoria, ben potendo essa costituire fonte di convincimento del giudice, che può elevarla a fondamento, anche esclusivo, della sua decisione; e tuttavia, occorre che il giudice spieghi le ragioni per le quali ritenga tale relazione (di parte) corretta e convincente: sia in sé, sia in rapporto a tutte le altre risultanze istruttorie comunque acquisite al giudizio.
In altre parole, la stima UTE è una valutazione di parte che va raffrontata con eventuali ulteriori elementi prodotti dal contribuente.
In tal modo i giudici della Corte di cassazione hanno motivato la sentenza 10222/16.
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