Locazioni non abitative – Non può essere riconosciuto al locatore il risarcimento del danno da ritardo nella restituzione dell’immobile, qualora questo sia giustificato dal mancato pagamento al conduttore di una dovuta indennità di avviamento commerciale
All'atto della cessazione del rapporto di locazione non abitativa, in relazione alla quale il conduttore abbia diritto alla corresponsione dell’indennità per perdita dell'avviamento commerciale, permangono a carico delle parti reciproci obblighi di natura contrattuale.
Permane, infatti, l'obbligo di restituzione dell’immobile gravante sul conduttore e quello di versamento dell’indennità per perdita dell'avviamento commerciale a carico del locatore, che si caratterizzano per la loro reciproca inesigibilità in difetto del contemporaneo adempimento ad opera della controparte.
Entrambi i rifiuti ad adempiere trovano titolo giustificativo nella legge: pertanto, non può essere riconosciuto al locatore il risarcimento del danno da ritardo nella restituzione dell'immobile, qualora questo sia giustificato dal mancato pagamento dell’indennità per la perdita di avviamento commerciale subita dal conduttore.
Così hanno deciso i giudici della Corte di cassazione con l'ordinanza 12018/2017.
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