Risponde per omesso versamento di quanto dovuto all’erario l’amministratore entrato in carica poco prima della scadenza del termine di pagamento

L’assunzione della carica di amministratore comporta, per comune esperienza, una minima verifica della contabilità, dei bilanci e delle ultime dichiarazioni dei redditi. Ove ciò non avvenga, e’ evidente che colui che subentra nelle quote e assume la carica si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze.

Nel caso in esame, la carica di amministratore della società era stata assunta circa un mese prima della scadenza del termine di pagamento per il versamento (poi omesso) delle ritenute d'acconto operate dalla società.

Per i giudici di legittimità, inoltre, non si trattava di un debito verso l'erario particolarmente remoto o nascosto, poiché i versamenti dovuti erano relativi all'ultima dichiarazione con modello 770 e quindi bastava, prima di assumere la carica di amministratore, chiedere di visionare la documentazione fiscale più recente. Le verifiche, dunque, erano assai semplici e coincidevano con i minimi riscontri d’obbligo che devono essere eseguiti prima del subentro nella carica. E, anche ammesso che il nuovo amministratore, da poco subentrato nella carica, non avesse eseguito neppure tale elementare riscontro, si tratterebbe comunque di un fatto-reato addebitabile a titolo di dolo eventuale, quale sarebbe l’elemento psicologico di colui che (in ipotesi) diviene amministratore di una srl senza alcun previo controllo di natura puramente documentale almeno sugli ultimi adempimenti fiscali.

Questo l'orientamento dei giudici della Corte di cassazione nella sentenza 39437/14.

10 Ottobre 2014 · Giorgio Valli




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