Rescissione anticipata del contratto di credito al consumo con restituzione del bene – Vessatoria la clausola che obbliga il debitore a conferire mandato di vendita al meglio

Spesso nei contratti di finanziamento di credito al consumo finalizzati all'acquisto di un bene (in particolare per quel che attiene i veicoli) è prevista la possibilità di rescissione anticipata con contestuale obbligo per il debitore di mettere il bene a disposizione del creditore e di conferire a quest’ultimo mandato irrevocabile a venderlo al meglio, senza alcun obbligo di rendiconto. Il ricavato è riconosciuto a credito del cliente per l'estinzione del debito residuale.

Tale previsione, nella misura in cui non consente al debitore di conoscere in anticipo i criteri di effettuazione della valutazione, né gli consente alcun diritto di informazione sulle modalità di concreta determinazione del valore di vendita del bene oggetto di riconsegna, genera un indubbio squilibrio tra la posizione del cliente e quella del finanziatore che potrebbe essere ritenuto “significativo” rispetto a quanto normato dal Codice del consumo.

Siffatta clausola, infatti, è da ritenersi vessatoria poiché in contrasto con quanto previsto dal Codice del consumo a proposito di escludere o limitare l'opportunità da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest'ultimo.

La clausola, a parere degli Arbitri bancari finanziari è, pertanto nulla. Ne discende che la determinazione definitiva di quanto dovuto dal debitore al creditore potrà aversi solo previa stima del bene riconsegnato, da effettuarsi con modalità idonee a consentire, appunto, al debitore di conoscere preventivamente i criteri di valutazione e verificarne il loro effettivo rispetto.

Questo l'orientamento dell'Arbitro Bancario Finanziario come emerge dalla decisione numero 1644/15.

3 Giugno 2015 · Giovanni Napoletano


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