I requisiti per l’applicazione dell’IRAP

Per quanto riguarda l'applicazione dell'IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interesse; impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Va, inoltre, ribadito che l’elemento della entita’ dei compensi percepiti dal contribuente, cioe’ dell’ammontare del reddito conseguito, e’ di per se’ irrilevante ai fini dell'applicazione dell'IRAP; l’impiego non occasionale di lavoro altrui, costituente una delle possibili condizioni che rende configurabile un’autonoma organizzazione, sussiste se il professionista eroga, non occasionalmente, elevati compensi a terzi per prestazioni afferenti l’esercizio della propria attivita’, restando indifferente il mezzo giuridico utilizzato e, cioe’, il ricorso a lavoratori dipendenti, a una societa’ di servizi o un’associazione professionale; in generale, e’ soggetto passivo dell’imposta chi si avvalga, nell’esercizio dell’attivita’ di lavoro autonomo, di una struttura organizzata in un complesso di fattori che per numero, importanza e valore economico siano suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attivita’ intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al suo know-how, con la conseguenza che puo’ essere escluso il presupposto di imposta quando il risultato economico trovi ragione esclusivamente nella autorganizzazione del professionista o, comunque, quando l’organizzazione da lui predisposta abbia incidenza marginale e non richieda necessita’ di coordinamento.

Quelli appena indicati sono i presupposti per l'applicazione dell'IRAP indicati nella sentenza 16406/15 dai giudici della Corte di cassazione.

15 Settembre 2015 · Giorgio Valli


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