Pignoramento stipendi e pensioni – regole

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Pignoramento stipendi e pensioni - Articolo 545 codice di procedura civile sui crediti impignorabili

Con il vostro gentile aiuto, mi piacerebbe comprendere su quali basi il giudice può disporre il pignoramento del quinto dello stipendio per crediti diversi da quelli dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni.

Grazie e cordiali saluti

Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per causa di alimenti e sempre con l'autorizzazione del pretore e per la parte da lui determinata mediante decreto.

Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie e funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.

Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario di altra indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal pretore.

Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.

Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre la metà dell'ammontare delle somme predette.

Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge.

Pignoramento stipendi e pensioni - La legge finanziaria 2005 (311/2004)

La Finanziaria 2005 (legge 311/04) ha definitivamente equiparato le disposizioni relative alla pignorabilita’ degli stipendi privati e di quelli pubblici. Per questi ultimi ricordiamo che gia’ da tempo è stata abolita la regola di assoluta impignorabilita’ a seguito di varie pronunce della Corte Costituzionale (sentenze numero 89/1987 e numero 878/1988).

In sostanza vige per tutti gli stipendi (nonche’ le gratifiche, le pensioni, le indennita’, i sussidi, etc) la regola generale secondo cui essi sono impignorabili ed insequestrabili salvo queste eccezioni:

1) se il debito riguarda alimenti dovuti per legge, è prevista la pignorabilita’ fino ad un terzo degli stipendi al netto di ritenute;

2) se il debito è verso lo Stato o altri enti o imprese da cui il debitore dipende, e riguarda il rapporto di impiego, è prevista la pignorabilita’ fino ad un quinto degli stipendi al netto di ritenute;

3) se il debito riguarda tributi dovuti allo Stato, alle Province o ai Comuni dall'impiegato o salariato, è prevista la pignorabilita’ fino ad un quinto degli stipendi dello stesso al netto di ritenute.

Se concorrono simultaneamente i casi 2 e 3 il pignoramento non puo’ colpire una quota totale maggiore del quinto gia’ detto, mentre se concorre anche il caso 1 il pignoramento non puo’ colpire una quota maggiore della meta’ degli stipendi al netto di ritenute.

E’ da precisare, per quanto previsto dal codice di procedura civile, che la quota oggetto di pignoramento è decisa dal presidente del Tribunale o da un giudice da questi delegato.

La Finanziaria 2005 ha quindi equiparato le disposizioni relative alla pignorabilita’ degli stipendi privati e di quelli pubblici. Ma non ha abrogato quanto disposto dall'articolo 545 del codice di procedura civile laddove sancisce che "... Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario di altra indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego ... possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito".

Pignoramento stipendi e pensioni - La legge 44/2012 (semplificazioni tributarie)

Il decreto legge numero 16/2012, convertito con modificazioni dalla legge 44/2012, ha modificato il limite di pignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio, salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento per crediti speciali vantati dalla PA (Agenzia delle Entrate, Comuni, Regioni, Province, INPS). Queste somme possono essere pignorate da Equitalia (o da altri concessionari per la riscossione) con un prelievo mensile massimo fissato nella misura di:

  •  1/10 nel caso in cui l'importo mensile percepito dal debitore sia minore di 2.500 euro netti
  •  1/7 nel caso in cui l'importo mensile percepito dal debitore sia compreso fra 2.500 e 5.000 euro netti
  •  1/5 nel caso in cui l'importo mensile percepito dal debitore vada oltre i 5.000 euro netti.

Pignoramento stipendi e pensioni - Vale la seguente interpretazione

La disciplina prevista in materia di pignoramento, per dipendenti pubblici e privati, prevede quanto segue:

  1. per debiti verso il datore di lavoro derivanti dal rapporto nel limite di un quinto, al netto delle ritenute;
  2. per tributi dovuti all'amministrazione pubblica (Stato, province e comuni) nel limite di un quinto, sempre al netto delle ritenute:
    •  1/10 nel caso in cui l'importo mensile percepito dal debitore sia minore di 2.500 euro netti
    •  1/7 nel caso in cui l'importo mensile percepito dal debitore sia compreso fra 2.500 e 5.000 euro netti
    •  1/5 nel caso in cui l'importo mensile percepito dal debitore vada oltre i 5.000 euro netti.
  3. per ogni altro credito nei limiti di un quinto.

Per porre una domanda sui limiti alla pignorabilità dello stipendio per dipendenti pubblici e privati o su altri argomenti correlati clicca qui.

26 Luglio 2013 · Paolo Rastelli


Commenti e domande

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43 risposte a “Pignoramento stipendi e pensioni – regole”

  1. alcatraz71 ha detto:

    Scusate, ma probabilmente non mi so spiegare.

    Ripeto, lo so che la prescrizione è di 10 anni per aprire ed accettare l’eredità. Ma io mi riferisco alla prescrizione del credito vantato che è relativo a pigioni di locazione non pagati. Tale credito è, o non è, soggetto a prescrizione dopo la morte del creditore pignorante?

    Siccome il creditore che aveva già pignorato il mio stipendio è deceduto a gennaio del 2010 e, quindi, sono già passati 3 anni dalla sua morte senza che alcun erede si è fatto vivo per proseguire con il pignoramento del quinto dello stipendio, mi chiedo:
    se un erede (che è legittimato perchè rientra nella prescrizione decennale relativa all’eredità) si fa vivo, per esempio, fra 5 anni (e quindi dopo ben 8 anni dalla morte del creditore), io mi posso opporre con un’eventuale prescrizione del credito pignorato che è relativo, ripeto, ad affitti di locazione non pagati?
    In altre parole, alla non prescrizione dell’eredità dell’erede posso poi oppormi io con la prescrizione (se c’è) del credito pignorato vantato avente ad oggetto gli affitti della locazione?

    Grazie ancora per il confronto.

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Quando scrivo l’erede ha dieci anni di tempo per evitare la prescrizione intendo riferirmi al fatto che l’erede ha dieci anni di tempo per richiederle i soldi, inviandole comunicazione di messa in mora. Poi si può discutere se il termine prescrizionale sia quinquennale (affitti non pagati) o decennale (somme già oggetto di pignoramento presso terzi).

      Il suo obbligo non si estingue con la morte del creditore pignorante. Il suo obbligo si trasmette agli eredi del creditore, se ve ne sono, e se si attivano entro i termini di prescrizione.

  2. alcatraz71 ha detto:

    Ho subìto un pignoramento dello stipendio perchè non riuscivo più a pagare l’affitto.

    C’è stato l’atto di pignoramento con conseguente obbligazione sul mio stipendio di euro 199,00.

    Un giorno noto che questa trattenuta non c’era più sullo stipendio. Mi informo ed apprendo che era morto il creditore e la mia Amministrazione ha sospeso il pignoramento in attesa che gli eredi si fanno vivi. In tutto questo, dalla morte del creditore (avvenuta a gennaio 2010), la mia Amministrazione ha continuato a trattenere per 10 mesi consecutivi euro 199 mensili sino a ottobre 2010.

    La domanda è questa: se gli eredi non si fanno vivi, questo pignoramento si prescrive e se si in quanti anni? E se si prescrive, da quando decorre la prescrizione, dalla morte del creditore o da altro?

    E poi, qualora gli eredi non si dovessero fare vivi, io potrei chiedere all’Amministrazione il recupero delle 10 quote mensili di 199 euro che la stessa ha continuato a trattenere dal mio stipendio nonostante la morte del creditore?

    Vi ringrazio anticipatamente per il Vs aiuto e per eventuali contributi, e complimenti per questo meraviglioso sito!

    • Annapaola Ferri ha detto:

      I chiamati all’eredità hanno dieci anni, dalla morte del de cuius, per accettare l’eredità. Comprensiva, dunque, del credito vantato dal defunto nei suoi confronti.

      Tuttavia non si capisce perché l’amministrazione abbia continuato a trattenere la quota pignorata anche dopo la morte del creditore.

    • alcatraz71 ha detto:

      Si, lo so che i chiamati all’eredità hanno dieci anni dalla morte del de cuius ma la mia domanda era un’altra: se gli eredi non si fanno vivi, questo pignoramento si prescrive e se si in quanti anni? E se si prescrive, da quando decorre la prescrizione, dalla morte del creditore o da altro?
      ed ancora, qualora gli eredi non si dovessero fare vivi, io potrei chiedere all’Amministrazione il recupero delle 10 quote mensili di 199 euro che la stessa ha continuato a trattenere dal mio stipendio nonostante la morte del creditore?

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Una volta definita la successione, l’erede ha dieci anni di tempo per evitare la prescrizione. Se non ci sono eredi, i beni del de cuius passano allo Stato. E, dunque, i soldi accantonati dall’amministrazione a favore del defunto, passerebbero allo Stato. Il pignoramento delle somme residue, invece, andrebbe “in cavalleria”.

  3. giosef ha detto:

    Buongiorno, chiedevo delle informazioni e delle risposte alle mie domande in riferimento ad un pignoramento che mi è stato fatto sullo stipendio dal mese scorso da un privato per un fitto di un ex negozio che avevo in socio con altri 2 ragazzi.

    La mia Azienda è dal 2010 in AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, il 2 Agosto 2010 furono consegnati i libri in tribunale e messi tutti a cassa integrazione straordinaria. Oggi l’azienda è ancora così con un commissario straordianario, si lavora ma 80 x 100 delle persone è a Cassa integrazione Straordinaria, di cui anche io effettuo una sorte di rotazione di cassa integrazione straordinaria.

    Ma l’azienda in questo stato poteva accettare il pignoramento? visto che non ho uno stipendio fisso e continuativo, visto che lavoro a volte una settimana, a volte 2 al mese? esiste qualche legge che poteva non accettare questa richiesta di pignoramento nei miei confronti visto lo stato della azienda? in comitanza con la situazione aziendale e quindi non un salario fisso, posso ribattere di aver un mutuo da pagare, 2 prestiti bancari da pagare, con un bimbo e una moglie che non lavora? Mi sa che il mio avvocato non si e fatto valere, anche se nulla toglie che in realtà questi soldi li dovremmo restituire, infine le chiedo nella stessa situazione l’altro mio socio lavora nella mia stessa azienda quindi stesse condizioni salarie, a lui non gli e stato pignorato, la differenza che lui e un anno che non lavora ed e a cassa integrazione costante, ma penso che il caso e simile e i diritti sono gli stessi.

    Spero di avere qualche risposta in merito e ringraziando anticipatamente

    Cordiali Saluti

    • Carla Benvenuto ha detto:

      L’azienda è un terzo che ha un debito verso di lei. Non ha scelta. Deve adempiere al pignoramento ordinato dal giudice.

      Il giudice deve solo verificare che la quota pignorata non ecceda la metà dello stipendio percepito mensilmente dal debitore, che lo stipendio residuo non sia inferiore al minimo vitale (500 euro) e che la pretesa del creditore sia giustificata da documentazione probante. Non può entrare nel merito delle esigenze familiari del debitore, per quanto esse possano essere circostanziate e serie.

      Altrimenti il creditore potrebbe chiedere al Giudice di saldare egli stesso, di persona, il debito e poi mostrare verso il debitore tutta la comprensione e l’umanità che crede. Magari, accontentandosi del rimborso con un caffè al giorno, vita natural durante.

      Per quanto riguarda il suo ex socio, il fatto che lui non abbia subito ancora il pignoramento dello stipendio, è irrilevante. A parte l’esistenza di circostanze ostative peculiari, di cui potrei non essere a conoscenza, Il creditore è libero di escutere chi vuole.

      Mi spiace, ma le cose stanno così e non credo proprio che al suo avvocato possano essere attribuite responsabilità specifiche.

  4. ralma ha detto:

    Buongiorno,
    alla mia suocera e’ stata pignorata la pensione intera! La badante le ha denunciata, mia suocera pensando che aveva ragione ha trascurato la cosa e non si e’ presentata al tribunale. Il giudice ha accolto la richiesta della badante ( circa 87.000 euro!!!) La pensione viene accreditata, da parte dell’INPS, sul conto corrente in banca e la giustificazione dataci per il pignoramento dell’intera somma e’ che, dal momento che la pensione viene versata sul conto corrente, perde il carattere della pensione e diventa il patrimonio! Sottolineo che mia suocera non ha altri soldi sul conto, non ha neanche altri conti o depositi ed e’ nullatenente. Unica fonte economica per lei e’ la pensione! E possibile uscirne fuori da questa situazione? Dove altro potrebbe essere accreditata la pensione per non diventare il patrimonio? Grazie mille

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Bisogna presentare opposizione in Tribunale al giudice per le esecuzioni, con il supporto di un avvocato. Se la suocera non percepisce altri redditi e se si può dimostrare, con gli estratti cronologici degli ultimi anni, che sul conto corrente viene accreditata esclusivamente la pensione INPS, allora il creditore non può pignorare il “patrimonio”, ma può solo procedere al pignoramento del 20% del rateo mensile.

  5. Fede ha detto:

    per i privati il pignoramento si esegue secondo l’art 545 c.p.c.; le modifiche al d.p.r. 180 del 1950 ed in particolare l’estensione ai privati della disciplinad ella cessione non influiscono sul pignoramento che continua ad essere regolato dal 545 e non dall’art. 2 del d.pr. 18 del 1950.
    perché?
    l’art. 1 primo comma del d.p.r. prevede (tra l’altro) l’impignorabilità slave le eccesioni sabilite nei seguenti articoli ed in atre disposizioni di legge.
    le altre disposizioni di legge è anche il 545 c.p.c.

    • marja ha detto:

      Troppo semplice! Lo spirito della finanziaria 2005 era quello di eliminare la disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e privati. La legge 180/1950, così modificata, soddisfa questa esigenza e, in qualità di legge sopravvenuta, subentra nell’ applicazione all’ art.545 c.p.c. che,a questo punto,essendo incompatibile, diventa automaticamente inapplicabile.

    • c0cc0bill ha detto:

      Marja, lo spirito era forse senz’altro quello.

      Fatto sta che i giudici continuano a pignorare il quinto dello stipendio e della pensione a soggetti che hanno contratto debiti con finanziarie e banche.

    • anonimo ha detto:

      E’ anche vero che nessuno,fra gli avvocati che ho consultato finora, è a conoscenza del fatto che il D.P.R. 180/1950 nel 2005 è stato modificato; ne consegue che si continua …..come se nulla fosse successo.

    • ambro ha detto:

      Sono d’accordo con te.
      Ma la certezza dell’inapplicabilità del 545 c.p.c. chi ce la dà? Ci sono precedenti? Mi stanno pignorando il 5° per fidejussioni rilasciate a banche in favore di terzi.
      E’più forte il c.p.c. della 180/50 modificata?
      Ciao

    • cocco bill ha detto:

      Vale sia quanto previsto dalla 180/50 modificata dalla finanziaria 2005, sia il disposto dall’articolo 545 del c.p.c. Ed infatti la situazione reale al momento è quella di seguito indicata.

      Sulle pensioni e/o stipendi netti possono insistere contemporaneamente:

      1) pignoramento per crediti alimentari;
      2) pignoramento per crediti erariali e contributivi nella misura massima di 1/5 (Equitalia e/o INPS).
      3) pignoramento per ogni altro credito nella misura massima di 1/5.

    • Marcello ha detto:

      Quindi un pensionato se non paga equitalia e debiti con le banche avrà 2/5 dello stipendio pignorato oppure solo per la misura di 1/5 per debiti erariali e creditizi (sulla somma eccedente il cosiddetto minimo vitale).

    • cocco bill ha detto:

      Avrà 2/5 della pensione pignorati. Un quinto per debiti erariali e contributivi ed un quinto per debiti con banche, finanziarie, assegni e cambiali protestate ecc…

  6. caramia cosimo ha detto:

    salve,evidente che la mia domanda non è di nessun interesse , per cui non merita risposta,grazie comunque. cosimo caramia

    • caramia cosimo ha detto:

      ho gia inviato un commento ma non vedo nessuna risposta vi ho annoiato? grazie

    • c0cc0bill ha detto:

      No sig. Caramia.Lei non ci ha annoiato. Semplicemente le avevamo già risposto in data 4 ottobre, precisamente qui.

      Comunque le riporto la risposta per sua comodità:

      Carissimo Cosimo, potrebbero pignorare solo il quinto della pensione, ma non essendoci alcuna opposizione legale da parte sua, fanno un pò come gli pare e credo che alla sua età ormai conosca bene come funziona la giustizia nel paese che ha appena lasciato.

      Le suggerisco di iscriversi all’AIRE, tanto non è riuscito comunque ad eludere la morsa dei creditori. Il vantaggio è che così potrà almeno ricevere la notifica dei provvedimenti presi a suo carico e capirne le motivazioni.

      Inutile illudersi. Dovrebbe affidarsi ad un legale.

  7. rita sabelli ha detto:

    PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

    Riguarda crediti del debitore verso terzi (come fitti, stipendi -con limiti che diremo- e somme presenti sul conto corrente) o cose del debitore che si trovano presso terzi. Si esegue mediante atto notificato al terzo e al debitore, e deve contenere oltre all’ingiunzione a non compiere alcun atto dispositivo circa i beni e i crediti assoggettati a pignoramento, l’indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, l’indicazione anche generica delle cose o somme dovute e l’intimazione al terzo di non disporne senza ordine del giudice.

    L’atto contiene anche l’invito a presentarsi davanti al giudice per dichiarare “di quali cose o quali somme” il terzo e’ debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna.
    Interessante osservare che questa disposizione non riguarda i pignoramenti “esattoriali” (si veda piu’ avanti), per i quali e’ invece previsto che il terzo debitore effettui direttamente i pagamenti al concessionario.

    PIGNORABILITA’ DELLO STIPENDIO

    La Finanziaria 2005 (legge 311/04) ha definitivamente equiparato le disposizioni relative alla pignorabilita’ degli stipendi privati e di quelli pubblici. Per questi ultimi ricordiamo che gia’ da tempo e’ stata abolita la regola di assoluta impignorabilita’ a seguito di varie pronunce della Corte Costituzionale (sentenze n.89/1987 e n.878/1988).

    In sostanza vige per tutti gli stipendi (nonche’ le gratifiche, le pensioni, le indennita’, i sussidi, etc) la regola generale secondo cui essi sono impignorabili ed insequestrabili salvo queste eccezioni:

    1) se il debito riguarda alimenti dovuti per legge, e’ prevista la pignorabilita’ fino ad un terzo degli stipendi al netto di ritenute;

    2) se il debito e’ verso lo Stato o altri enti o imprese da cui il debitore dipende, e riguarda il rapporto di impiego, e’ prevista la pignorabilita’ fino ad un quinto degli stipendi al netto di ritenute;

    3) se il debito riguarda tributi dovuti allo Stato, alle Province o ai Comuni dall’impiegato o salariato, e’ prevista la pignorabilita’ fino ad un quinto degli stipendi dello stesso al netto di ritenute.

    Se concorrono simultaneamente i casi 2 e 3 il pignoramento non puo’ colpire una quota totale maggiore del quinto gia’ detto, mentre se concorre anche il caso 1 il pignoramento non puo’ colpire una quota maggiore della meta’ degli stipendi al netto di ritenute.

    E’ da precisare, per quanto previsto dal codice di procedura civile, che la quota oggetto di pignoramento e’ decisa dal presidente del Tribunale o da un giudice da questi delegato.

    Fonte: art.1 e 2 d.p.r.180/50 con modifiche della legge 311/04 art.1 comma 137, e c.p.c. Art.545 e segg.

  8. ugo maffei ha detto:

    Informazioni sul pignoramento: dall’impignorabilità allo stipendio

    Nella scelta dei beni su cui effettuare il pignoramento mobiliare, vanno esclusi alcuni determinati oggetti a causa del loro valore morale (oggetti votivi, fede nuziale) o a causa del bisogno che ne ha il debitore per poter continuare una vita normale (elettrodomestici…).

    Per questo motivo vengono privilegiati altri beni rispetto a quelli che garantiscono i bisogni principali del debitore.

    Altri beni che possono essere sottratti al pignoramento sono i crediti alimentari che un coniuge separato deve versare, e tutti gli altri tipi di crediti relativi a sussidi di sostentamento, malattia, maternità.

    Tutti questi beni, dunque, sono totalmente impignorabili. Esistono poi una serie di beni definiti come parzialmente impignorabili, quali ad esempio quelli di cui il debitore non può fare a meno per esercitare la propria professione. Il loro pignoramento è fissato entro un limite di un quinto, qualora si riscontri una insufficienza degli altri beni per soddisfare il credito.

    La finanziaria del 2005 ha inoltre equiparato le disposizioni in materia di pignorabilità degli stipendi pubblici e di quelli privati.

    Pertanto, tutti gli stipendi, comprese indennità, pensioni, sussidi, ecc., risultano impignorabili fatta eccezione per alcune casistiche. Ad esempio, se il debito è nei confronti dello Stato o riguarda il rapporto di impiego con enti da cui i il debitore dipende, è possibile un pignoramento fino a un quinto dello stipendio al netto delle ritenute.

    Un altro caso di pignorabilità dello stipendio è relativo agli alimenti dovuti per legge: in questo caso si può pignorare fino a un terzo dello stipendio, al netto di ritenute.

    Infine, è previsto il pignoramento fino a un quinto degli stipendi, al netto delle ritenute, in caso di debiti relativi a tributi dovuti a Stato, Provincia o Comune.

  9. augusto schicchi ha detto:

    Tra le forme di pignorabilità, esiste quella di rivalrsi sullo stipendio del debitore.

    Gli stipendi i salari e le altre indennità dovute dai privati per rapporti di lavoro sono pignorabili da coloro che vantino un credito per alimenti, e nella misura autorizzata dal giudice; per ogni altro credito sono pignorabili fino ad un massimo di una quinta parte (per pensioni pignorabili fino ad un terzo per cause di alimenti).

    Anche per i crediti da imposte o imposte, non può essere superato un altro quinto; in ogni caso, pur nel concorso di varie cause di credito, non può essere superata la metà dell’ammontare.
    Gli stipendi e i salari dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni erano impignorabili, con eccezioni a favore dei crediti per alimenti, per debiti verso l’ente da cui il debitore dipendeva o per debiti verso lo Stato nel massimo di un quinto dell’introito.

    In virtù di decisioni della della Corte Costituzionale tale particolare regime venne dapprima escluso per le retribuzioni dovute da altri enti diversi dallo stato e infine per gli stessi dipendenti statali.

    Con sentenza n.340 del 1990 la stessa Corte ha esteso la pignorabilità all’indennità di buona uscita degli statali per crediti alimentari e quindi, con altra sentenza nel 1993, ne ha stabilito la pignorabilità, entro il quinto, per ogni altro credito.

    Infine con sentenza n.506 del 2002 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità delle norme che escludono la pignorabilità per ogni altro credito dell’intero ammontare di pensioni indennità che ne tengono luogo ed altri assegni di quiescenza erogati da Stato, enti locali ed istituzioni pubbliche di assistenza, anzichè meramente prevedere l’impignorabilità della sola parte delle pensioni ed altri emolumenti che sia necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte, e fatte sempre salve le eccezioni previste dalla legge per particolari crediti qualificati (es.crediti per alimenti).

    Per il pagamento dell’assegno divorzile, la legge 1987/74 limita l’impignorabilità alla metà delle somme dovute dall’ente del coniuge obbligato. La giurisprudenza non appica gli stessi limiti massimi quando il provvedimento è richiesto dai componenti della comunità familiare, che non sono considerati terzi allorchè agiscono per diritti che loro provengono nell’ambito del rapporto di famiglia. Il pignoramento dello stipendio, pone altre variabili alla sua esecuzione analizzabili unicamente nella specificità del caso posto in analisi.

    • marja ha detto:

      La sentenza n° 506 del 2002 è stata superata con le aggiunte che la finanziaria 2005 ha apportato alla Legge 180/1950. Il motivo di incostituzionalità è stato superato ed oggi nè per i dipendenti pubblici nè per i dipendenti privati e’ previsto il pignoramento dello stipendio “per qualunque credito”.Lo stipendio è pignorabile solo nei casi in essa espressamente previsti all’ art. 2.

    • c0cc0bill ha detto:

      Grazie Marja, avevamo già provveduto, dopo la tua precedente segnalazione ad aggiornare l’articolo, come potrai verificare agevolmente.

      Stiamo cercando di capire (chissà se in questo potrai darci una mano) in base a quale norma (forse transitoria) alcuni lettori si trovano lo stipendio pignorato per debiti contratti con finanziarie.

      In questa sezione, se vuoi, trovi qualche esempio.

    • marja ha detto:

      Ammetto che sarei curiosa di scoprirlo anch’io! Forse qualcuno degli addetti ai lavori potrebbe darci una mano,qualcuno cioè di quegli avvocati che continuano a far pignorare lo stipendio per “qualunque credito”. Sulla base di quale legge lo fanno?

  10. maurizio locci ha detto:

    Il pignoramento del quinto dello stipendio è la trattenuta a monte del guadagno (dello stipendio di un lavoratore dipendente o pensionato) a causa di motivi civili e giudiziari.

    Oggetto del pignoramento del quinto dello stipendio ad esempio può essere un cattivo pagatore che non ha corrisposto al creditore soldi dovuti, conseguenze di un debito erariale, mancata corresponsione dell’assegno mensile per il mantenimento della propria moglie e dei propri figli.

    Il pignoramento di un quinto dello stipendio diventa esecutivo dal momento in cui il debitore non rispetta il termine ultimo previsto dal decreto ingiuntivo del giudice.

    Ricordiamo che il pignoramento di un quinto dello stipendio è diverso dalla cessione del quinto di stipendio per il semplice motivo che il pignoramento è un atto coercitivo dell’autorità giudiziaria,mentre la cessione è concordata tra il debitore e la banca con un contratto.

    Ricordiamo comunque che la cessione dello stipendio è consigliata solamente nel caso di necessità impellente perchè i tassi medi sono all’incirca attorno al 14% mentre il tasso soglia è attorno al 23 %.

  11. lory ha detto:

    Salve,ho una finanziaria in corso,e ho pignorato un quinto del mio stipendio,fra un mese la ditta dove lavoro mi licenzia.il mio dattore di lavoro mi ha detto che deve avvisare la finanziaria per farle sapere il mio licenziamento,per vedere se deve dare a loro la mia liquidazione….ma se la danno a loro, io che faccio?ma e giusto…ho stipulato una polizza in caso di perdita lavoro…e poi le lascio il tfr..
    grazie

    • marja ha detto:

      Non possono farlo. la legge 180/1950 e’ chiara,lo stipendio puo’ essere pignorato solo nei casi da essa previsti all’ art. 2, e non per altri crediti come avveniva in passato. la finanziaria 2005,modificandola, ha infatti eliminato i motivi di incostituzionalita’ed adesso essa si applica sia ai dipendenti pubblici che ai dipendenti di aziende private.

    • c0cc0bill ha detto:

      Cioè Marja, l’interpretazione conclusiva dell’articolo è errata?

      Per debiti contratti con banche e finanziarie non è possibile il pignoramento del quinto dello stipendio o della pensione?

      Grazie in anticipo per la risposta.

    • marja ha detto:

      Si cOccObill,dalla sentenza 25-31/3/1987 e fino al 2004,in mancanza di una legge che,eliminando l’incostituzionalita’,regolamentasse la materia,si è proceduto con tale interpretazione.La finanziaria 2005 è intervenuta modificando la L.180/50 e legiferando in melius dal momento che(inserendo le aziende private,all’art.1) ha equiparato il trattamento dei dipendenti privati a quello dei dipendenti pubblici.L’art.2,a questo punto, ha perso la sua incostituzionalità e non va modificato.

  12. Salvo ha detto:

    Buongiorno,gradirei sapere se lo stipendio di un pubblico dipendente gravato da prestito inpdap per 1/5, può essere pignorato lo stipendio per causa alimentari x figlio
    Se si, in che misura?
    Grazie
    Cordiali saluti

    • fabrizio ha detto:

      una domanda del genere come fai anche solo a portela? hai un figlio e ti preoccupi di cosa ti possono pignorare se non paghi alimenti? io sono un padre e pago regolarmente gli alimenti per mio figlio anche a costo di stare sEMPRE senza un euro, e bada bene che se non paghi potresti finire sotto processo penale, oltre a quello morale che dovresti farti da solo!

    • Anonimo ha detto:

      fabrizio, secondo me sbagli perchè la tua ex con quei soldi ci fa ben altro che alimentareil figlio

  13. c0cc0bill ha detto:

    durante il periodo di cassa integrazione ore zero con massimale circa 800 euro, si può chiedere la sospensione del pagamento delle rate di circa 400 euro? In caso positivo come si fa?

    Commento di Anonimo | Mercoledì, 29 Ottobre 2008

    Non esiste una legge in proposito Anonimo.

    Però puoi scrivere al creditore (invia una raccomandata AR) illustrando la situazione (magari accludi anche copia della comunicazione con cui ti mettono in cassa integrazione) e chiedendo, vista l’eccezionalià della situazione una sospensione del pagamento delle rate.

    Di solito sono intelligenti e capiscono.

    In caso contrario non paghi più e aspetti che chiedano un decreto ingiuntivo. Al giudice presenterai la copia della richiesta inviata. Voglio proprio vedere come il giudice gli accorda il pignoramento del quinto di una indennità di c.i.

  14. c0cc0bill ha detto:

    Vorrei sapere, avendo in busta paga la cessione del quinto e la delega di un altro quinto, i creditori che chiedono un pignoramento cosa ottengono. Grazie

    Commento di marco | Sabato, 18 Ottobre 2008

    Un altro quinto per tutti i creditori. I primi due quinti (cessione e delega) sono infatti volontari e non fanno testo.

    Sia chiaro: un solo quinto per tutti i creditori. Il primo che arriva comincia a prendere, gli altri attendono a turno che si liberi il quinto ….

  15. karalis ha detto:

    Un ex-fallito cui non fosse stata concessa la esdebitazione può vedersi pignorare il conto corrente dove viene accreditato solo il proprio stipendio da dipendente? E il pignoramento può essere immediato oppure devono fare un decreto ingiuntivo dandomi dunque il tempo di togliere il soldi dal conto? Inoltre facendo opposizione posso farmi pignorare eventualmente solo il quinto trattandosi di importi provenienti da stipendio? Grazie per le vs, risposte.

    Commento di Favati Ettore | Mercoledì, 1 Ottobre 2008

    Il pignoramento può essere (quasi) immediato solo se il creditore è già in possesso di titoli esecutivi (cambiali, assegni o sentenze del tribunale).

    In altri casi è necessario un decreto ingiuntivo.

    Ma attenzione. Per quel che riguarda i depositi in conto corrente il creditore può chiederne il sequestro preventivo, ed il giudice può accordarlo.

    Lo stipendio di un lavoratore dipendente non può essere pignorato nella misura superiore al quinto. Non c’è alcun bisogno che tu faccia opposizione.

    Nel caso di sequestro del conto corrente, facendo opposizione e dimostrando che il conto è alimentato solo da stipendi, si otterrebbe il beneficio del pignoramento di un importo equivalente al quinto degli stipendi versati. Ma nel frattempo, i soldi risulterebbero congelati …

  16. karalis ha detto:

    La madre di un fallito viene a mancare. Aveva fatto una polizza vita con beneficiario il figlio appunto fallito. Il fallimento o qualsiasi creditore possono acquisire o pignorare dette somme?

    Commento di Pasquini Nicola | Mercoledì, 1 Ottobre 2008

    Le polizze vita a capitalizzazione rappresentano, per chi le sottoscriv,e una forma di previdenza e pertanto le rendite o gli importi che da esse derivano sono pignorabili in maniera limitata.

    In questo caso la polizza vita perde la caratteristica di forma di previdenza e diviene, per il beneficiario, l’equivalente di un bene ricevuto in eredità.

    Si tratta quindi di una somma di danaro che entra nelle disponibilità di un soggetto, e pertanto aggredibile dai creditori se questo soggetto è insolvente.

  17. karalis ha detto:

    Io ho già un quinto in cessione, possono pignorare altri due?

    Commento di alessandro | Martedì, 30 Settembre 2008

    Un quinto può essere ceduto volontariamente dal titolare dello stipendio nella stipula di quel contratto di prestito che si chiama appunto cessione del quinto.

    In caso di inadempienza per crediti di natura diversa dalla cessione, il creditore può ottenere, tramite decreto ingiuntivo e/o precetto, il pignoramento di un quinto dello stipendio al netto delle ritenute di legge.

    Eventuali altri creditori potranno accodarsi a quel quinto per soddisfare i crediti vantati.

    Dunque un debitore può vedere il proprio stipendio gravato da due quinti: un quinto per cessione volontaria ed un altro quinto per pignoramento. Non di più.

    La regolamentazione imposta dal legislatore è finalizzata ad evitare che si sia costretti a lavorare solo per soddisfare i crediti concessi.

  18. karalis ha detto:

    Mi possono fare il pignoramento sullo stipendio avendo una cartella esattoriale di importo inferiore ad 8 mila euro?
    Grazie

    Commento di abel | Lunedì, 29 Settembre 2008

    Evidentemente hai sentito parlare di pignorabilità dei beni immobili, da parte dell’agente della riscossione, solo per debiti verso lo Stato che risultino superiori ad 8 mila euro.

    Il limite minimo degli 8 mila euro non vale per i beni mobili e quindi per lo stipendio.

    Pertanto avendo tu una cartella esattoriale di importo inferiore agli 8 mila euro sei potenzialmente assoggettabile a pignoramento dello stipendio nella misura di un quinto dello stesso.

  19. karalis ha detto:

    SAlve a tutti vorrei un vs. consiglio. Io e mia moglia siamo sposati in regime di comunione legale. A causa della mia professione ho accumulato un debito verso alcuni creditori. Premesso che non ho nulla intestato e che mia moglie percepisce un regolare stipendio Vi chiedo se sia possibile che i miei creditori possano pignorare la metà dello stipendio di mia moglie.. Attendo fiducioso vs. commenti. Grazie a tutti

    Commento di cristiano | Giovedì, 25 Settembre 2008

    I creditori potranno procedere al pignoramento di un quinto dello stipendio di tua moglie per soddisfare nel tempo, con quel quinto, la metà dei debiti da te contratti.

    Spero di essere stata chiara.

  20. karalis ha detto:

    In tema di pignorabilità delle pensioni da ricordare anche le sentenze n. 468 del 22 novembre 2002 e n. 506 del 4 dicembre 2002 della Corte Costituzionale.

    Con la prima sentenza la Corte Costituziuonale ha stabilito che le pensioni, le indennità che ne tengano luogo ed assegni sono pignorabili fino alla concorrenza di un quinto, valutato al netto di ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, facenti carico, fino dalla loro origine, al pensionato.

    Con la sentenza n. 506/2002 la Consulta ha stabilito l’illegittimità costituzionale dell’art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), nella parte in cui esclude la pignorabilità per ogni credito dell’intero ammontare di pensioni, assegni ed indennità erogati dall’INPS, anziché prevedere l’impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte.

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