Registro delle imprese e diritto all’oblio – La questione è rimessa alla Corte di giustizia europea

Registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio e diritto all'oblio

Nasce l'esigenza di sapere se i dati conservati nel registro delle imprese dalle Camere di commercio, in adempimento della funzione ad esse demandata dalla legge, possano essere resi non più disponibili a chiunque in forza di un diritto all'oblio, disponendosene la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, allorquando sia decorso un tempo che (allo stato attuale della disciplina) non è determinato o determinabile a priori in modo netto, ma è da individuare in quello necessario allo scopo per cui il dato è stato raccolto.

Si tratta del quesito posto ai giudici delle Corte di cassazione dai legali dell'amministratore unico di una società edile che conveniva in giudizio la Camera di commercio, chiedendo che la stessa venisse condannata alla cancellazione o alla trasformazione in forma anonima dei dati che ricollegavano il suo nome al fallimento di un’altra società di cui era stato amministratore unico e liquidatore oltre un decennio prima.

In particolare, il ricorrente sosteneva che tali dati, la cui cancellazione era stata appositamente richiesta, danneggiavano la propria immagine. In accoglimento della domanda, il giudice di primo grado ordinava alla Camera di commercio la trasformazione in forma anonima dei dati e condannava la convenuta al risarcimento del danno all’immagine. La questione approdava, quindi, in Cassazione.

Com'è noto, il diritto all'oblio concerne le ipotesi in cui il soggetto, che in passato ha visto divenire noti i propri dati personali, abbia successivamente interesse a non vederli ulteriormente diffusi, in particolare sul web. Il campo di elezione del medesimo è quello dei mezzi di comunicazione di massa e delle notizie personali che l'interessato non vorrebbe vedere ancora assurgere agli onori delle cronache.

Le considerazioni sulle funzioni svolte dai pubblici registri ed in particolare dal Registro delle imprese

I giudici di legittimità hanno osservato che costituisce interesse generale che determinati fatti giuridici siano resi conoscibili a chiunque: da qui la previsione, in tutti gli ordinamenti moderni, del sistema della pubblicità, realizzata attraverso il sistema dei registri.

I principali di essi attengono a fatti relativi alle persone (l'anagrafe, o registro della popolazione, che riguarda soprattutto residenza e composizione del nucleo familiare; lo stato civile, quali nascita, matrimonio e cittadinanza; il registro delle persone giuridiche; il registro delle tutele e delle curatele; il registro dei piloti e il registro d'iscrizione del personale di volo; ecc.), ai beni immobili (pubblici registri immobiliari; catasto; registro dei diritti sulle zone di demanio marittimo; ecc.) a date categorie di beni mobili (registro automobilistico, navali, aereonautico; registro delle navi in costruzione), di beni immateriali (i registri della proprietà industriale o letteraria: registro dei brevetti, dei brevetti Europei e italiano dei brevetti Europei, dei marchi, registro pubblico generale delle opere protette, registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e le opere audiovisive, ecc.) o infine all'attività economica organizzata (registro delle imprese, albo delle imprese artigiane, registro prefettizio delle cooperative, registro delle imprese di navigazione aerea, registro dei protesti, ecc.).

I pubblici registri realizzano lo scopo della sicurezza giuridica. La loro essenziale caratteristica è perciò l'idoneità alla formazione di documenti di cui permettono la conservazione e la facile esibizione in modo duraturo, in quanto interessano un numero indeterminabile di figure soggettive presenti e future.

Quanto, in particolare, ai registri delle imprese istituiti preso le Camere di commercio, essi svolgono una pubblica funzione nell'interesse generale della certezza del diritto. I registri pubblici come il registro delle imprese possono conseguire il loro obiettivo essenziale, vale a dire il rafforzamento della certezza del diritto, mediante la messa a disposizione trasparente di informazioni giuridicamente attendibili, solo se l'accesso ad essi è aperto a tutti.

Mentre i privati, pur potendo materialmente creare, raccogliere e commercializzare informazioni relative alle imprese, non possono conferire loro lo status giuridico che caratterizza i dati iscritti nel registro ufficiale delle imprese, vale a dire l'opponibilità nei confronti di terzi. Lo scopo esplicito dei registri pubblici, quale il registro delle imprese, consiste nel creare una fonte di informazioni attendibile nei rapporti giuridici e pertanto nel garantire la certezza del diritto necessaria ai fini degli scambi sul mercato.

Diritto all'oblio e Registro delle imprese - La questione viene rimessa alla Corte di giustizia europea

Le considerazioni appena esposte dovrebbero far concludere nel senso che l'ex amministratore e liquidatore di una società, il cui fallimento sia stato annotato nel registro delle imprese, e successivamente chiuso con la conseguente speculare annotazione, seguita dalla liquidazione e dalla cancellazione della società dal registro delle imprese, non ha diritto ad ottenere dalla competente camera di commercio la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati relativi all'iscrizione delle predette cariche, rispondendo le relative iscrizioni alla funzione della pubblicità commerciale, in adempimento dei compiti pubblicistici al detto ente affidati ed in ragione della tassatività delle iscrizioni e cancellazioni degli atti dal registro delle imprese.

La Suprema Corte osserva, tuttavia, che il diritto all’oblio (previsto nella normativa nazionale in applicazione di una disposizione comunitaria) debba indurre ad individuare un tempo massimo di durata anche per le informazioni reperibili nel registro delle imprese e, in aggiunta o in alternativa alla detta limitazione, una selezione dei destinatari della informazione.

I giudici di legittimità, pertanto, con la sentenza 15096/14, hanno deciso di rimettere alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea l’esame di due questioni pregiudiziali:

  1. se il principio di conservazione dei dati personali, in modo da consentire l’identificazione delle persone interessate per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono rilevanti o sono successivamente trattati, debba prevalere e, quindi, osti al sistema di pubblicità attuato con il registro delle imprese laddove esso esige che chiunque, senza limiti di tempo, possa conoscere i dati relativi alle persone fisiche ivi risultanti;
  2. se la normativa comunitaria vigente consenta che, in deroga alla durata temporale illimitata e ai destinatari indeterminati dei dati pubblicati sul registro delle imprese, i dati stessi siano invece disponibili solo per un tempo limitato o nei confronti di destinatari determinati, in base ad una valutazione casistica affidata al gestore del dato.

Vedremo come andrà a finire ...

20 Luglio 2015 · Lilla De Angelis


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