Regime fiscale di vantaggio o dei nuovi minimi

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Regime fiscale di vantaggio o dei nuovi minimi - disposizioni per requisiti di accesso a adempimenti

In esecuzione di quanto previsto dall'articolo 27, comma 1 e 2, del decreto legge del 6 luglio 2011, numero 98, concernente il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, con il presente provvedimento sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disciplinato dal citato articolo.

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In particolare, fermo restando, laddove compatibile con quanto disposto dal citato articolo 27 del decreto legge numero 98 del 2010, quanto già espressamente disciplinato dall'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, numero 244 e dalle disposizioni di attuazione contenute nel decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 2 gennaio 2008, sono dettate le ulteriori disposizioni concernenti i requisiti di accesso al regime fiscale di vantaggio, la durata del regime e gli adempimenti dei contribuenti.

Regime fiscale di vantaggio o dei nuovi minimi - Norme applicabili

Ai fini dell'applicazione del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, numero 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, numero 111, per quanto non espressamente previsto da questo provvedimento si applica, laddove compatibile, quanto disposto dall'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, numero 244 e dalle disposizioni di attuazione contenute nel decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 2 gennaio 2008.

Requisiti per l'ammissione al regime fiscale di vantaggio

Le persone fisiche che intraprendono un'attività d'impresa o di lavoro autonomo dal 1° gennaio 2012, ovvero che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007, e che possiedono i requisiti previsti all'articolo 1, commi da 96 a 99 della legge 24 dicembre 2007, numero 244
articolo 1 comma 96 - Ai fini dell'applicazione del regime previsto dai commi da 96 a 117, si considerano contribuenti minimi le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che, al contempo:
a) nell'anno solare precedente:

    1.  hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro;
    2.  non hanno effettuato cessioni all'esportazione;
    3.  non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917, anche assunti secondo la modalita' riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, numero 276, ne' erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), dello stesso testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica numero 917 del 1986;

b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro.

articolo 1 comma 97 - Agli effetti del comma 96 le cessioni all'esportazione e gli acquisti di beni strumentali si considerano effettuati sulla base dei criteri di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633.

articolo 1 comma 98 - Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime dei contribuenti minimi comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633, di presumere la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 96 e 99.

articolo 1 comma 99 -  Non sono considerati contribuenti minimi:

a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

b) i soggetti non residenti;

c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633, e di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, numero 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, numero 427;

d) gli esercenti attività d'impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a societa' di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica. 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero a societa' a responsabilita' limitata di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico.


e dall'articolo 2 del decreto ministeriale 2 gennaio 2008:
Articolo 2 - Requisiti di accesso

1. Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi conseguiti e dei compensi percepiti di cui al numero 1 della lettera a) del comma 96 dell'articolo 1 della legge, concernente i requisiti di accesso al regime:
a) non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall'eventuale adeguamento agli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, numero 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, numero 427, e ai parametri di cui alla legge 28 dicembre 1995, numero 549;
b) nel caso di esercizio contemporaneo di attività di impresa e di arti e professioni, si assume la somma dei ricavi e compensi relativi alle singole attività.
2. Agli effetti del numero 2 della lettera a) del medesimo comma 96 dell'articolo 1 della legge, costituiscono cessioni all'esportazione quelle di cui agli articoli 8, 8-bis, 9, 71 e 72 del decreto.

3. Ai fini della verifica della condizione di cui al numero 3)
della lettera a) del medesimo comma 96 dell'articolo 1 della legge, rilevano altresi' le spese per prestazioni di lavoro di cui all'articolo 60 del testo unico, salvo l'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 4, del medesimo testo unico.

4. Agli effetti della determinazione dell'ammontare degli acquisti di cui alla lettera b) del comma 96 dell'articolo 1 della legge, si assumono i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate, anche da soggetti che non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, nei confronti del contribuente ai sensi dell'articolo 6 del decreto.
accedono al regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, a condizione che siano in possesso anche dei requisiti stabiliti dal comma 2 dell'articolo 27 del decreto legge 6 luglio 2011, numero 98.
Articolo 27 - Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilita'

1. Per favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese, gli attuali regimi forfettari sono riformati e concentrati in funzione di questi obiettivi. Conseguentemente, a partire dal 1° gennaio 2012, il regime di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, numero 244, si applica, per il periodo d'imposta in cui l'attività e' iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche: a) che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione; b) che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007. L'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell'articolo 1 della legge numero 244 del 24 dicembre 2007 e' ridotta al 5 per cento. (Il regime di cui ai periodi precedenti e' applicabile anche oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di inizio dell'attività ma non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di eta').

2. Il beneficio di cui al comma 1 e' riconosciuto a condizione che:
a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività di cui al comma 1, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
c) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.

3. Coloro che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, pur avendo le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, numero 244, non possono beneficiare del regime semplificato per i contribuenti minimi ovvero ne fuoriescono, fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. I soggetti di cui al periodo precedente sono altresi' esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, numero 446.

4. Il regime di cui al comma 3 cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno una della condizioni di cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 99 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, numero 244.

5. I soggetti di cui al comma 3 possono optare per l'applicazione del regime contabile ordinario. L'opzione, valida per almeno un triennio, e' comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

6. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi precedenti.

7. Il primo e il secondo periodo del comma 117 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, numero 244, sono soppressi. Al terzo periodo le parole: "Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del periodo precedente," sono soppresse.
2. La condizione di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 27 del decreto legge 6 luglio 2011 numero 98, secondo cui l'attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente, non opera laddove il contribuente dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà.

3. I soggetti in possesso dei requisiti di cui al punto 2.1, che hanno intrapreso un'attività di impresa, arte o professione successivamente al 31 dicembre 2007, e che hanno optato per il regime ordinario ovvero per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, numero 388,
Articolo 13 - Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo

1. Le persone fisiche che intraprendono un'attività artistica o professionale ovvero d'impresa, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 49 e 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917, possono avvalersi, per il periodo d'imposta in cui l'attività e' iniziata e per i due successivi, di un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, pari al 10 per cento del reddito di lavoro autonomo o d'impresa, determinato rispettivamente ai sensi dell'articolo 50 o dell'articolo 79 del citato testo unico. Nel caso di imprese di cui all'articolo 5, comma 4, dello stesso testo unico, l'imposta sostitutiva e' dovuta dall'imprenditore.

2. Il beneficio di cui al comma 1 e' riconosciuto a condizione che:
a) il contribuente non abbia esercitato negli ultimi tre anni attività artistica o professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
c) sia realizzato un ammontare di compensi di lavoro autonomo non superiore a lire 60 milioni o un ammontare di ricavi non superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attività;

d) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per, oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attività;
e) siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.

3. Il regime agevolato cessa di avere efficacia e il contribuente e' assoggettato a tassazione ordinaria:
a) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale i compensi o i ricavi conseguiti superano gli importi indicati al comma 2, lettera c);
b) a decorrere dallo stesso periodo d'imposta nel quale i compensi o i ricavi superano del 50 per cento gli importi indicati al comma 2, lettera c); in tale caso sara' assoggettato a tassazione nei modi ordinari l'intero reddito d'impresa o di lavoro autonomo conseguito nel periodo d'imposta.

4. I contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di cui al comma 1 possono farsi assistere negli adempimenti tributari dall'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale. In tal caso, devono munirsi di un'apparecchiatura informatica corredata di accessori idonei da utilizzare per la connessione con il sistema informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze.

5. Ai contribuenti che si avvalgono del regime di cui al presente articolo, e' attribuito un credito d'imposta, utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, numero 241, nella misura del 40 per cento della parte del prezzo unitario d'acquisto dell'apparecchiatura, informatica e degli accessori di cui al comma 4. Il predetto credito e' riconosciuto per un importo non superiore a lire seicentomila e spetta anche in caso di acquisizione dei beni in locazione finanziaria. In tale caso il credito e' commisurato al 40 per cento del prezzo di acquisto ed e' liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d'imposta, fino a concorrenza di lire seicentomila. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e non e' rimborsabile.

6. Fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero
600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, i soggetti ammessi al regime agevolato previsto al comma 1 sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA),nonche' dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.

7. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonche' del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime previsto al comma 1 e' valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi dello stesso comma 1, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

8. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime di cui al presente articolo e per i quali risultino inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso si applicano, in particolare, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, numero 471.

9. Con uno o piu' decreti del Ministero delle finanze sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.
possono accedere al regime fiscale di vantaggio per i periodi di imposta residui al completamento del quinquennio ovvero non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età. Resta fermo il vincolo triennale conseguente all'opzione per il regime ordinario.

Ai fini dell'individuazione del limite relativo all'acquisto di beni strumentali, di  cui all'articolo 1, comma 96, della legge 24 dicembre 2007, numero 244, nel caso di  esercizio contemporaneo di più attività, si fa riferimento alle attività complessivamente  esercitate.

 Durata del regime fiscale di vantaggio

1. Il regime fiscale di vantaggio si applica per il periodo di imposta di inizio attività e  per i quattro successivi. I soggetti che non hanno ancora compiuto il trentacinquesimo  anno di età possono continuare ad applicare il regime fiscale di vantaggio fino al  periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età, senza esercitare  alcuna opzione espressa.

2. Per esercizio di attività e per inizio di una  nuova attività produttiva di cui  all'articolo 27, comma 2, lettera a) del decreto legge 6 luglio 2011, numero 98, si fa  riferimento allo svolgimento effettivo e all'inizio effettivo della stessa e non alla sola  apertura della partita IVA.

3. Coloro che, per scelta o al verificarsi di un  motivo di esclusione, cessano di  applicare il regime fiscale di vantaggio non possono più avvalersene, anche nell'ipotesi  in cui, nel corso del quinquennio ovvero non oltre il periodo di imposta di compimento  del trentacinquesimo anno di età, tornino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1,  commi 96 e 99 della legge 24 dicembre 2007, numero 244 e dell'articolo 27, commi 1 e 2,  del decreto legge 6 luglio 2011, numero 98.

Opzione per il regime ordinario e per il regime contabile agevolato

1. Ai sensi del comma 110 dell'articolo 1 della legge numero 244 del 2007,
Articolo 1 comma 110 - I contribuenti minimi possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, e' comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. In deroga alle disposizioni del presente comma, l'opzione esercitata per il periodo d'imposta 2008 può essere revocata con effetto dal successivo periodo d'imposta; la revoca e' comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.
i soggetti in possesso dei requisiti di cui al punto 2.1 possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.

2. I soggetti che effettuano l'opzione di cui al punto 4.1. determinano il reddito secondo le modalità ordinarie previste dal titolo I, capo V e VI del testo unico delle imposte sul reddito, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917, e successive modificazioni, avvalendosi dei regimi contabili di cui agli articoli 14, 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, numero 600 e dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, numero 695.

3. I soggetti in possesso dei requisiti di cui al punto 2.1 possono optare per il regime contabile agevolato di cui all'articolo 27, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011 numero 98.

4. L'opzione è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.

Imposta sostitutiva

1. Sul reddito imponibile determinato ai sensi dell'articolo 1, commi 104 e 108 della legge numero 244 del 2007 e dell'articolo 4 del decreto ministeriale2 gennaio 2008, si applica l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali di cui al comma 105, ridotta al 5 per cento. 5.2. I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime, non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto di imposta. A tal fine i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.

Adempimenti

I contribuenti che applicano il regime fiscale di vantaggio, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, oltre agli adempimenti previsti dall'articolo 7 del decreto ministeriale2 gennaio 2008:

  1. sono obbligati a manifestare preventivamente la volontà di effettuare acquisti intracomunitari, all'atto della presentazione della dichiarazione di inizio attività o successivamente, per essere inclusi nell'archivio VIES, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, lettera e-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633 6, come modificato 27, del decreto legge 31 maggio 2010, numero 78.
  2. sono esonerati dall'obbligo di effettuare la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto prevista all'articolo 21, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, numero 78;
  3. sono esonerati dall'obbligo di comunicare all'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2010, numero 40, i dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001;
  4. sono esonerati dall'obbligo di certificare i corrispettivi qualora svolgano le attività previste dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, numero 696.

31 Gennaio 2012 · Giorgio Valli


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