Accertamento da redditometro – La presunzione legale di capacità contributiva

In tema di accertamento dei redditi, costituiscono elementi indicativi di capacità contributiva, tra gli altri, la disponibilità in Italia o all'estero di autoveicoli, nonchè di residenze principali o secondarie.

La disponibilità di tali beni, come degli altri previsti dalla norma, costituisce, quindi, una presunzione legale perchè è la stessa legge che impone di ritenere conseguente al fatto (certo) di tale disponibilità la esistenza di una capacità contributiva, mentre grava sul contribuente fornire la prova di redditi non imponibili idonei al mantenimento (ivi compreso l'originario acquisto) del possesso di tali beni.

Il contribuente, per giustificare la disponibilità dei beni che, come accennato, determinano una presunzione legale di capacità contributiva, non può chiamare in causa una presunta donazione endofamiliare.

La prova delle liberalità che, eventualmente, hanno consentito in tutto o in parte l’incremento patrimoniale deve essere documentale e in grado di collegare la stessa provvista, fornita dai congiunti, all'incremento patrimoniale realizzato.

La tracciabilità del pagamento, infatti, risponde ad una esigenza che non può essere disattesa neppure nei rapporti tra parenti o affini. La disponibilità finanziaria necessaria per far fronte agli investimenti può provenire anche da una donazione indiretta enunciata nell’atto. In tal caso il prezzo di acquisto di un bene viene fornito da un familiare o da un terzo mediante strumenti negoziali diversi dalla donazione ma ugualmente caratterizzati dalla volontà di attribuire ad altri un vantaggio patrimoniale per spirito di liberalità (donazioni indirette).

L’enunciazione di tali liberalità nell'atto che realizza l’incremento patrimoniale, mediante l’intervento del disponente, il quale mette a disposizione la somma utilizzata dal beneficiario per realizzare l’incremento patrimoniale, vale normalmente a dimostrare il collegamento tra il predetto incremento e la disponibilità finanziaria presupposta.

Una consuetudine familiare - come quella di aiutare economicamente un figlio - non può infatti assurgere al rango di fatto notorio tale da consentire al giudice di ritenere l’esistenza dell’atto di liberalità e quindi di annullare l’accertamento da redditometro.

Questo, in sintesi, l'orientamento a cui si è uniformata la Corte di cassazione con la sentenza 16832/14.

1 Agosto 2014 · Loredana Pavolini




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