Accertamento fiscale tramite redditometro » Illegittimo se si prova la simulazione nell’acquisto del bene

No all'accertamento tramite lo strumento del redditometro se si prova la simulazione nell'acquisto del bene: per il contribuente è sufficiente la dimostrazione del mancato passaggio di denaro.

È illegittimo l'accertamento da redditometro fondato su un incremento patrimoniale che il contribuente ha dimostrato essere solo simulato.

Tra le prove contrarie, infatti, è ammessa anche la dimostrazione che l'esborso non è avvenuto e che pertanto non sussisteva una reale disponibilità economica.

Questo, in sintesi, l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 21442/14.

Da quanto si evince dalla suddetta pronuncia, al fine di contestare l’avviso di accertamento tramite redditometro, fondato sul metodo sintetico, il contribuente può far valere la simulazione degli atti da lui stipulati.

In parole semplici, per smontare il redditometro, è possibile dimostrare che l’acquisto del bene è, in realtà, simulato e non vi è stato un reale passaggio di denaro.

Praticamente, il contribuente deve provare che l’incremento patrimoniale è solo simulato.

Tra le prove contrarie, infatti, è ammessa anche la dimostrazione che l’esborso non è avvenuto e che pertanto non sussiste una reale disponibilità economica.

Resta dunque sempre salva la possibilità per il contribuente di fornire la prova contraria, consistente nella dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso, da parte sua, di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o, più in generale, nella prova che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.

13 Ottobre 2014 · Paolo Rastelli


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!