Separazione e divorzio » Problematiche di recupero crediti in materia di obbligo di mantenimento

Separazione e divorzio » Problematiche di recupero crediti in materia di obbligo di mantenimento

Nell'ambito di una separazione, o divorzio, tra due coniugi, sono diverse le problematiche che possono sorgere quando l'assegno di mantenimento non viene versato: dunque, quando ciò avviene, come è possibile recuperare il credito?

Come accennato, quando avviene una separazione, o un divorzio, tra due coniugi, non sempre viene rispettato l'obbligo del mantenimento.

Con la redazione di questo articolo, dunque, vogliamo fornire una breve guida al recupero degli assegni di mantenimento non pagati dal coniuge divorziato o separato.

Gli strumenti a disposizione dell’ex coniuge quando l’altro non versa l’assegno di mantenimento

Vediamo quali sono g sono diversi strumenti a tutela dell’ex coniuge quando l’altro non versa l’assegno, lo versa solo in parte o è sempre in ritardo.

Vi sono diversi strumenti a disposizione del coniuge beneficiario per recuperare le somme da versare nell'assegno di mantenimento.

La più comune è la diffida dell’Avvocato per ottenere il pagamento: in pratica, si tratta di inviare una raccomandata con la quale si invita la parte inadempiente al pagamento.

Nella lettera si può mettere in mora l’obbligato ossia assegnargli un termine entro cui dovrà provvedere al versamento delle somme dovute con l’avvertimento che in mancanza si procederà nei suoi confronti nelle opportune sedi giudiziarie.

Se ciò non basta si passa, di solito, alle azioni giudiziarie.

Infatti, wuando anche l’invio della lettera è inutile e non si ottiene il pagamento dopo il termine assegnato é possibile procedere giudizialmente:

  • con un’esecuzione forzata nei confronti del debitore.
  • con il sequestro dei beni.
  • Con il pignoramento dei crediti del debitore ( stipendio, conto corrente, canoni di locazione.

Occorre ricordare che il mancato pagamento, come pure simulare uno stato di povertà, spogliarsi di tutti i beni, simulare vendite fittizie, il porre in essere atti fraudolenti finalizzati a non pagare il debito verso l’ex coniuge, sono tutti un comportamento penalmente rilevanti e puniti dalla legge.

L’esecuzione forzata per rimediare al mancato o ritardato pagamento del mantenimento

Come finalizzare un'esecuzione forzata per rimediare al mancato o ritardato pagamento del mantenimento.

Come abbiamo visto in caso di mancato o ritardo nel pagamento dell’assegno, si puo’ procedere con un’azione espropriativa.

La sentenza di divorzio, il verbale o la sentenza di separazione e i provvedimenti dei Tribunali per il mantenimento dei figli di genitori non sposati costituiscono un titolo esecutivo che consente a chi ha diritto all’assegno di mettere in esecuzione quanto stabilito dal giudice.

Il cliente dovrà dare mandato all’avvocato che potrà predisporre un atto di precetto: ossia un’ intimazione fatta all’ex coniuge/debitore a rispettare l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non inferiore a 10 giorni, con l’avvertimento che, ove ciò non avvenga, si procederà all’esecuzione forzata.

Se trascorsi i dieci giorni non provvede al pagamento verrà iniziata un’azione espropriativa sui beni del debitore.

Le opzioni sono: il pignoramento di beni mobili o immobili (locali, abitazioni, terreni), il pignoramento presso terzi ( stipendi, conti correnti, crediti, canoni di locazione ecc.).

La scelta tra le varie opzioni di pignoramento dipende dalla situazione del debitore e dalle possibilità di recupero

Ricorrere al sequestro dei beni per il mancato versamento dell'assegno di mantenimento

E' possibile ricorrere al sequestro dei beni dell'ex coniuge per il mancato versamento dell'assegno di mantenimento: vediamo come.

Sia per il caso di mancato versamento che nel caso in cui sussista il pericolo di inadempimento, chi ha diritto all’assegno può chiedere il sequestro di beni di proprietà dell’ex coniuge obbligato a pagare l’assegno.

E’ sufficiente che il beneficiario dell’assegno fornisca al giudice degli indizi di varia natura dai quali si possa trarre il fondato convincimento che il debitore non voglia adempiere.

Il sequestro è un provvedimento che può essere emesso dal presidente del tribunale, dal giudice dinanzi al quale si svolge la causa di divorzio nel caso in cui sia stato stabilito un assegno in via a provvisoria, e dal collegio in sede di decisione.

Ottenere il pagamento diretto del mantenimento dal datore di lavoro dell’ex coniuge

In alternativa, è possibile ottenere il pagamento diretto del mantenimento dal datore di lavoro dell’ex coniuge.

Il cosiddetto ordine di pagamento diretto, consente di ricevere il mantenimento con un effetto molto simile a quello risultante da un pignoramento (presso terzi), pur avendone caratteristiche differenti.

Si tratta di uno strumento considerato fra i più idonei a garantire il soddisfacimento di un credito periodico come quello derivante dall’obbligo di mantenimento, in quanto permette di “scavalcare” l’inerzia dell’obbligato.

Esso è previsto non solo nella ipotesi di separazione e divorzio, ma anche in una serie di casi in cui il familiare viene meno all’obbligo di prestare il sostegno economico alla famiglia.

Infatti, se per effetto della separazione, il tribunale ha stabilito a vantaggio di uno dei coniugi il diritto ad un assegno di mantenimento, in caso di inadempienza dell’obbligato, il giudice può disporre, su richiesta dell’avente diritto, il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi (ad esempio, al datore di lavoro), tenuti a corrispondergli anche periodicamente somme di danaro, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto.

A riguardo, la Cassazione ha ribadito che, anche se la norma fa riferimento solo ad “una parte” delle somme, in realtà non vi sono limiti quantitativi alla misura.

In altre parole, il magistrato può legittimamente disporre il pagamento diretto dell’intera somma dovuta dal terzo quando questa copra per intero la misura economica determinata in sede di separazione.

Con riferimento, poi, ai “terzi” assoggettabili alla procedura, la legge si riferisce a tutti i soggetti tenuti a versare periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato, e perciò non solo al datore di lavoro privato, ma anche agli enti pubblici (pur eroganti prestazioni pensionistiche), ai conduttori degli immobili nella titolarità dell’obbligato ed ogni altro soggetto che debba versare periodicamente somme al coniuge inadempiente (ad esempio chi debba pagare una somma rateale quale adempimento di un debito).

Affinché, dunque, possa essere emanato l’ordine del giudice, è sufficiente che sussistano due condizioni:

  1. che il coniuge obbligato vanti nei confronti di terzi un credito che abbia ad oggetto il versamento, anche periodico, di somme di denaro (ivi compresi proventi di attività lavorativa, assegni pensionistici;
  2. sia accertato l’inadempimento o il non puntuale adempimento dell’obbligo, pure se con pochi giorni di ritardo rispetto alla scadenza imposta, se esso faccia dubitare in modo fondato della tempestività dei pagamenti futuri [10]. Dunque, non occorre che l’inadempimento sia stato grave, ma bastano anche semplici ritardi.

Tale previsione si estende anche all’ipotesi in cui l’inadempimento riguardi il contributo per il mantenimento dei figli e nell’ipotesi di separazione consensuale.

In parole semplici, il Tribunale rivolge un ordine di pagamento a chi deve delle somme all’obbligato (ad esempio il datore di lavoro), il quale dovrà versare direttamente all’ex coniuge beneficiario del mantenimento l’importo dell’assegno dovuto, prelevandolo dallo stipendio. Il terzo sarà anche tenuto a corrispondere l’annuale aggiornamento Istat, senza che sia necessario un ulteriore ordine del giudice.

Le garanzie reali o personali per rimediare alla mancata corresponsione del mantenimento

Ecco quali sono le garanzie reali o personali per rimediare alla mancata corresponsione del mantenimento.

Nel caso in cui sussista il pericolo che l’ex coniuge tenuto a versare l’assegno all’ex o ai figli non vi provveda, il tribunale può imporgli con la sentenza di divorzio di prestare idonea garanzia reale (pegno o ipoteca) oppure personale (fideiussione).

La richiesta, però, non può essere formulata dopo la sentenza di divorzio.

Iscrizione di ipoteca sui beni dell'obbligato al mantenimento

Come funziona l'iscrizione di ipoteca sui beni dell'obbligato al mantenimento che non versa le somme prestabilite.

Se sussiste un concreto pericolo che l’ex coniuge non adempia all’obbligo di versare l’assegno di divorzio, l’ex coniuge/creditore può iscrivere ipoteca giudiziale sui beni dell’obbligato.

La Cassazione, rispetto all’importo della somma per cui può essere iscritta l’ipoteca, ha affermato che esso va stabilito riferendosi a elementi oggettivi, come le tabelle per la costituzione delle rendite vitalizie immediate.

Il coniuge debitore può chiedere che sia il giudice a rideterminare l’ importo dell’ipoteca e, se la somma per la quale è stata richiesta l’iscrizione eccede di un quinto di quella accertata, può chiedere la riduzione dell’ipoteca e la cancellazione dell’ipoteca.

Responsabilità penale dell'obbligato che non procede alla corresponsione del mantenimento

La responsabilità penale dell'obbligato che non procede alla corresponsione dell'assegno di mantenimento all'ex coniuge.

Qualora emerga che il genitore inadempiente si stia sottraendo volontariamente al proprio obbligo per ragioni di “ripicca”, potrà sporgersi una denuncia penale contro di lui.

Va detto che quella della querela contro l’altro genitore costituisce una delle strade più battute dai genitori che si trovano in questo tipo di situazioni (anche perché non comporta un esborso di denaro), ma non sempre è di utilità per chi intenda solo ottenere il pagamento del mantenimento.

Il reato del quale risponderebbe il genitore inadempiente è, in tale ipotesi, quello di “violazione degli obblighi di assistenza familiare”.

In esso può incorrere “chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla patria potestà, o alla qualità di coniuge”.

In quali casi si rischia di perdere il diritto all'assegno di mantenimento

Vediamo, infine, in quali casi si rischia di perdere il diritto all'assegno di mantenimento.

L’art. 710 c.p.c. prevede la possibilità per i coniugi di chiedere, in qualunque momento, la modifica dei provvedimenti riguardanti i coniugi e i figli minori, e in tale ottica ciascun coniuge può ricorrere al Tribunale per far revocare o quanto meno modificare il provvedimento con il quale il giudice della separazione abbia disposto in favore dell’altro coniuge un assegno di mantenimento.

Naturalmente devono ricorrere determinate circostanze, ad es: nel caso in cui la moglie abbia cominciato a svolgere una propria attività lavorativa e percepisca quindi un proprio reddito, l’altro coniuge può rivolgersi al giudice perché questi riduca proporzionalmente l’importo dell’assegno di mantenimento a suo carico oppure addirittura lo esoneri dal corrispondere gli alimenti alla moglie, divenuta ormai autosufficiente.

In caso di divorzio, oltre alla possibilità di ricorrere al giudice in qualunque tempo ex art. 710 cpc qualora ricorrano circostanze tali da chiedere la modifica delle condizioni di divorzio, solo le nuove nozze dell'ex coniuge creditore dell'assegno di divorzio di cui all' art. 5 L. 1 dicembre 1970 n. 898, fanno cessare automaticamente l'obbligo, a carico dell'altro, di corrispondergli l'assegno stesso, ma non la semplice instaurazione di una convivenza "more uxorio", non implicando la stessa alcun diritto al mantenimento (Cassazione civile, sez. I, 30 ottobre 1996, n. 9505).

In altre parole, se il coniuge che percepisce l'assegno di divorzio si sposa nuovamente (ovviamente con altra persona) perde il diritto all'assegno di mantenimento, mentre se inizia una convivenza, questa, con l'attuale normativa, non determina automaticamente la perdita del diritto all'assegno.

18 Ottobre 2016 · Andrea Ricciardi


Commenti e domande

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2 risposte a “Separazione e divorzio » Problematiche di recupero crediti in materia di obbligo di mantenimento”

  1. Utente anonimo ha detto:

    Buongiorno, con il mio avvocato sto predisponendo un ATTO DI PRECETTO nei confronti del mio ex-marito che di punto in bianco, senza motivo, ha deciso di sospendere l’assegno di mantenimento di mio figlio. Posso addebitare al mio ex le spese dell’avvocato e dell’atto?

    • Secondo la sentenza della Corte di cassazione 28627/2008, in tema di spese inerenti la notifica del titolo esecutivo e le attività di redazione e notifica del precetto, costituendo esse un accessorio delle spese processuali riferibili al titolo esecutivo giudiziale ne è dovuto il pagamento, da parte del debitore e quale conseguenza, di regola, del suo comportamento inadempiente rispetto a quanto stabilito nel titolo, quando esse – sulla scorta del c.d. principio di causalità – siano state sostenute dal creditore ed il relativo precetto sia stato anche solo consegnato per la notifica all’ufficiale giudiziario.

      Naturalmente, dovrà disporre della fattura rilasciata dall’avvocato per un importo che non si discosti dalle tariffe professionali vigenti.

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