Recupero crediti – la cessione pro soluto dei contratti di leasing

La cessione pro soluto dei crediti - Aspetti economici e di mercato

Le operazioni di cessione pro-soluto assumono sempre maggiore importanza nel panorama finanziario italiano e le imprese che fanno ricorso a questa tecnica sono ormai numerose. Le banche, di fatto, sono tra i principali fruitori di tale attività e ciò per finalità diverse. La funzione economica di un'operazione di tal genere consente, infatti, di superare alcune rigidità tipiche dell'intermediazione creditizia, permettendo al contempo di mantenere un elevato grado di competitività, economicità e controllo del rischio.

In sintesi, l'interesse per la cessione pro-soluto si giustifica per alcuni vantaggi di carattere economico e finanziario che possono essere così sintetizzati:

  • ottenimento di immediata liquidità, grazie alla liberazione di "asset" il cui grado di smobilizzo è certamente non elevato;
  • miglioramento dei ratios patrimoniali, per effetto dell'intervento sulla composizione qualitativa e quantitativa dello stato patrimoniale, che modifica il livello di rischiosità dell'attivo di bilancio;
  • riduzione del costo del capitale, in conseguenza dei minori assorbimenti di capitale regolamentare ed economico.

La cessione pro-soluto dei crediti nelle società di leasing

Con riferimento alle società che operano nel campo del leasing, la cessione pro-soluto può riguardare sia i "crediti" (canoni scaduti e non pagati, nonché, eventualmente, la minusvalenza dopo il ritiro ed il ricollocamento dei cespiti), sia i "beni" già concessi in locazione finanziaria il cui contratto è stato oggetto di risoluzione.

Sotto il profilo amministrativo, occorre sistemare contabilmente le eventuali “plusvalenze” e “minusvalenze” da ricollocamento, al fine di quantificare con esattezza l’importo del credito da cedere.

Per quanto concerne le “plusvalenze”, saranno da imputare a deconto del credito per canoni scaduti, prima di formalizzare l’atto di cessione, mentre le “minusvalenze” andranno ad aumentare il credito vantato verso il debitore ceduto.

Sotto il profilo legale, le criticità riconducibili alla cessione del bene possono essere così sintetizzate:

  • trattandosi di beni non rimpossessati, si corre il rischio di vendere un cespite inesistente, con la conseguenza che l’atto di vendita potrebbe essere nullo;
  • la società cessionaria può ribaltare alla cedente eventuali spese reclamate da terzi al momento del ripossessamento del bene (ad esempio, per deposito, riparazioni, revocatorie da curatela, conseguenti al fallimento del debitore dopo l’atto di cessione, ecc.);
  • il cedente è sottoposto agli obblighi previsti dalla legge in qualità di fornitore ed in materia di "antinfortunistica" (decreto legge 626/94).

Tali criticità devono essere oggetto di approfondimento, per verificare se sussiste la possibilità di evitare eccezioni o roblematiche di qualsiasi natura, inserendo nell’atto di cessione delle clausole che possano tutelare la banca cessionaria.

Il ricorso all'operazione di cessione pro-soluto, da parte delle società di leasing, può risultare opportuno quando:

  • é stata accertata l'esistenza di contratti morosi inesigibili, in conseguenza anche di una amministrazione non puntuale o efficace, intestati a prenditori non solvibili (oggetto di elementi pregiudizievoli, quali protesti, decreti ingiuntivi, pignoramenti o riferiti a sofferenza dal sistema bancario) e non assistiti da valide garanzie accessorie;
  • l'inesigibilità è stata certificata da un service abilitato il quale, dopo aver tentato il recupero del credito e del cespite in via bonaria, al termine dell'intervento ha stilato una relazione negativa;
  • è stato accertato, tramite perizia di stima di società specializzata nella valutazione del rischio bene, che i costi di ritiro del cespite finanziato sono elevati e che lo stesso ha una fungibilità scarsa o addirittura nulla.

E' evidente come in questa situazione non è conveniente procedere contro i prestatari in via giudiziale, in quanto l'attivazione di azioni legali, non di rado costose, non apporterebbe nessun riscontro economico apprezzabile o, addirittura, si risolverebbe in una sterile perdita di tempo e denaro.

Oltre ai costi legali per il recupero dei crediti e/o dei cespiti, infatti, la gestione in contenzioso di tali partite comporterebbe costi amministrativi elevati e costi fiscali, poiché anche esse concorrono, nell’esercizio di competenza, a formare il risultato di bilancio ed il relativo reddito imponibile.

Con la cessione pro-soluto, invece, utilizzata a conclusione del processo di tentato recupero del credito o del cespite, si realizza quella perdita certa, precisa e definitiva richiesta dall'amministrazione fiscale per ammettere in deduzione la perdita connessa alla cessione del credito a titolo oneroso.

Risultano di tutta evidenza, quindi, i vantaggi della cessione pro-soluto:

  • riduzione dei costi per la gestione amministrativa di tali partite;
  • introito immediato, seppure verosimilmente non rilevante, derivante dalla vendita dei crediti che altrimenti sarebbero stati fonte di ulteriori inutili spese;
  • chiarezza nei bilanci, in armonia con le direttive CEE recepite dal decreto legislativo numero 127/1991;
  • risparmio fiscale ottenibile nel periodo dell'avvenuta cessione.

Generalità del processo di cessione pro-soluto dei crediti

I soggetti coinvolti nell'operazione di cessione pro-soluto sono i seguenti:

  • cedente (venditore);
  • cessionario (acquirente);
  • società incaricata di eseguire la Due diligence (analisi legale, tecnica e commerciale delle singole posizioni oggetto di cessione).

In caso di cessione del credito pro-soluto, la differenza tra il credito o il valore del bene iscritti in bilancio ed il prezzo incassato dalla cessione rappresenta una perdita deducibile, in quanto risulta da elementi certi (la vendita) e precisi (differenza tra il prezzo di vendita e valore del credito/bene).

Per porre in essere un’operazione regolare e di difficile eccepibilità, anche da parte dell'amministrazione finanziaria, devono essere adottate alcune cautele nella scelta della società che svolgerà la Due diligence (valutazione) e della società cessionaria (acquirente).

Cessione pro soluto dei crediti - Cautele da adottare nella scelta delle controparti

L'incarico per la esecuzione della Due diligence, finalizzata ad eseguire una analisi sulla recuperabilità delle partite da cedere e ad attribuire alle stesse un prezzo indicativo di cessione, sarà dato ad un soggetto:

  • giuridicamente e professionalmente abilitato (per esempio, una società di recupero o direvisione iscritta all'Albo), che abbia le necessarie licenze ed abilitazioni professionali;
  • che svolga tale attività realmente, ovvero che sia operativo per tutto l’anno.

Per quanto riguarda la controparte cessionaria, la società dovrà:

  • avere la forma di società di capitali, con capitale sociale pari ad almeno 500.000 €;
  • essere iscritta all'U.I.C. e svolgere l’attività finanziaria in via esclusiva;
  • operare professionalmente nell’ambito del recupero dei crediti, ovvero essere in grado, per struttura organizzativa e capacità, di ottenere remunerative percentuali di recupero.

Per porre in atto un'operazione di cessione pro-soluto ineccepibile occorrerà anche:

  • accertare che il soggetto che ha certificato l’inesigibilità del credito non abbia alcun rapporto organico (partecipazioni, appartenenza o altro) con la società cessionaria;
  • consegnare al cessionario la documentazione relativa ai crediti ceduti, necessaria per attivare le azioni di recupero.

Cessione pro soluto dei crediti - Sviluppo dell'operazione

I contratti di leasing da cedere pro-soluto saranno selezionati tra quelli che hanno canoni morosi e che sono stati oggetto di intervento da parte di un service abilitato, il quale ha certificato l'inesigibilità mediante una relazione negativa. Individuati in tal modo i contratti, occorrerà

aggiornare gli elementi di giudizio in nostro possesso (generalmente riferiti a vecchia data in quanto il rapporto fiduciario assistito con il leasing non è soggetto a revisione annuale) per

escludere la convenienza ad attivare le azioni di recupero in via giudiziale.

A tal fine è opportuno:

  • o esaminare la CERVED per accertare l'esistenza di protesti e pregiudizievoli a carico dei prenditori e valutarne, quindi, la solvibilità; oppure per verificare l'andamento economico finanziario, nonché la struttura patrimoniale, e quindi il capitale a presidio del nostro rischio, nel caso di società di capitali;
  • accertare l'esistenza ed il valore di garanzie accessorie a presidio del rischio (fideiussioni, garanzie reali o rilasciate da Enti in base a convenzioni);
  • chiedere le visure ipotecarie sul prenditore e su eventuali garanti, per prendere cognizione di eventuali beni immobili e gravami;
  • esaminare i dati di ritorno Bankit relativi sia al prenditore che ai garanti, per accertarel'entità dei debiti verso il sistema bancario, nonché l'esistenza di eventuali segnalazioni a sofferenza e di sconfinamenti sui rischi a revoca ed a scadenza, comprese le operazioni a medio e lungo termine. Per quanto concerne i garanti, oltre ai debiti verso banche contratti a titolo personale, sarà utile accertare l'entità delle garanzie rilasciate a favore del sistema (sia singolarmente che congiuntamente ad altri);
  • inquadrare il credito complessivo del "gruppo bancario" verso il prenditore, allo scopo di condividere le iniziative più idonee sotto il profilo amministrativo;
  • chiedere una perizia di stima del cespite, per prendere cognizione: della situazione del mercato e delle possibilità di ricollocamento; del valore di stima; della convenienza del recupero, delle difficoltà e dei costi di asporto;
  • accertare i dubbi esiti già eseguiti sia sul credito esplicito (canoni scaduti) sia sul credito implicito (canoni a scadere).

Dopo aver individuato i contratti inesigibili da cedere pro-soluto e scelto le società controparti, occorrerà:

o sottoporre l'operazione di cessione pro-soluto all'autorizzazione dell'Organo competente della Banca (assemblea dei soci o CdA);

  • far eseguire la Due diligence, per attestare l'inesigibilità dei crediti ed accertare il prezzo orientativo della cessione;
  • definire gli accordi con la società cessionaria, compreso il prezzo della cessione, e predisporre la documentazione contrattuale relativa all'operazione di cessione pro-soluto, che deve avvenire per atto scritto, mediante contratto registrato oppure attraverso scambio di corrispondenza, rispettando due elementi:
    • data certa;
    • importo certo.

Cessione pro soluto dei crediti - Contrattualistica

Nel caso di cessione perfezionata mediante contratto registrato, l'adempimento della registrazione dovrà essere svolto entro il termine fisso di 20 giorni dalla data dell'atto, contro pagamento dell'imposta di registro che sarà commisurata al valore nominale delle partite cedute. La forma contrattuale dello scambio di corrispondenza, in genere preferita per la sua economicità, prevede invece le seguenti fasi:

o predisposizione della lettera di proposta di cessione a cura del cedente, contenente l'elenco dei crediti ceduti, ed invio per l'acquisizione della data certa;

o invio al cedente, da parte del cessionario, della lettera di accettazione della cessione pro-soluto;

o compilazione e sottoscrizione da parte del cedente delle notifiche ai debitori ceduti, che saranno inviate per conoscenza anche al cessionario e ad eventuali garanti;

o invio della nota di debito al cessionario, da parte del cedente, per regolare il corrispettivo pattuito ed esecuzione dei conseguenti adempimenti contabili (abbattimento dei crediti e fondi, radiazione dei cespiti);

o invio al cessionario, da parte del cedente, di tutta la documentazione relativa ai crediti ceduti. In proposito si osserva che alla luce della giurisprudenza, della dottrina e della prassi, i vizi rilevati e contestati dalla amministrazione finanziaria sono legati soprattutto a carenze riscontrate nella documentazione relativa ai crediti ceduti, che non consentirebbero al cessionario di attivare le iniziative finalizzate al recupero dei crediti.

Cessione pro soluto dei crediti - Segnalazione alla Centrale dei Rischi

Devono essere segnalate alla Centrale dei Rischi le operazioni di cessione di credito, a società di cartolarizzazione (ex Legge numero 130/99) o ad altri soggetti, da parte di intermediari segnalanti. In particolare, l'intermediario cedente deve segnalare al nome del debitore ceduto un importo pari al debito di quest'ultimo, indipendentemente dal prezzo di cessione. Le segnalazioni sono dovute esclusivamente per il mese in cui è avvenuta la cessione.

Se il cessionario è anch'esso un intermediario partecipante al servizio centralizzato dei rischi, deve segnalare il debitore ceduto nella pertinente categoria di censimento dell'operazione originaria, per un importo pari al debito del cliente, sia in caso di cessione pro-solvendo che pro-soluto.

Articolo a cura del Dr. Mario Latragna, Responsabile Credit Management e Controllo Qualità del Credito MPS Leasing & Factoring SpA

8 Luglio 2013 · Paolo Rastelli


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