Recupero crediti – inesigibilità del credito

Recupero crediti inesigibili - Le fasi della procedura di eliminazione contabile dal bilancio

La procedura di inesigibilità dei crediti è, di solito, articolata nelle seguenti fasi:

  • Accertamento e declaratoria di irrecuperabilità del credito;
  • Abbandono dell'azione di recupero del credito;
  • Eliminazione contabile del credito irrecuperabile dal bilancio.
  • Ripresa in carico di partite creditorie eliminate

ACCERTAMENTO E DECLARATORIA DI IRRECUPERABILITA’ DEL CREDITO

Al fine di pervenire ad un corretto accertamento dell'irrecuperabilità del credito sono tenuti distinti i crediti temporaneamente irrecuperabili da quelli definitivamente irrecuperabili, ai quali sono assimilati i crediti dichiarati insussistenti.

Irrecuperabilità temporanea del credito

L’irrecuperabilità temporanea sussiste nel caso in cui il debitore risulti irreperibile e/o insolvibile.
Lo stato di irreperibilità è comprovato dalle attestazioni dell'Ufficiale Giudiziario rese in occasione della notifica di atti giudiziari, dal mancato recapito di diffide di pagamento emesse dagli Uffici amministrativi, dalle risultanze di accertamenti eseguiti presso gli Uffici anagrafici dell'ultima residenza e del Comune di nascita del debitore, dalle informazioni fornite dalle Camere di Commercio e dagli enti gestori dell'erogazione di servizi pubblici, nonché da altra idonea documentazione probante.

Lo stato di insolvibilità è comprovato dalle risultanze dell'esperimento infruttuoso dell'esecuzione forzata nelle varie forme possibili. Rientra in tale ipotesi anche la chiusura della procedura fallimentare promossa nei confronti di società di persone o imprese individuali nel caso in cui i crediti siano rimasti insoddisfatti per mancanza o insufficienza di attivo in sede di ripartizione finale.

Ai fini dell'accertamento dello stato di irreperibilità e/o di insolvibilità temporanea, si acquisiscono, laddove possibile, elementi informativi da parte degli Enti pubblici previdenziali, dell'Amministrazione finanziaria, dell'Amministrazione del lavoro e della previdenza sociale, delle altre Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, e delle autonomie locali, dell'INAIL, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Irrecuperabilità definitiva del credito

L’irrecuperabilità definitiva sussiste nei casi di:

  • estinzione della persona giuridica debitrice dell'Ente per effetto di procedure concorsuali o di liquidazione della stessa, a condizione che non sussistano soggetti giuridici solidamente responsabili dei relativi debiti e che non siano esperibili azionidi responsabilità o di risarcimento a carico di terzi;
  • morte della persona fisica debitrice dell'Ente che risulti impossidente e senza successibili che abbiano accettato l'eredità;
  • intervenuta prescrizione del credito;
  • erroneo accertamento per avvenuto incasso;
  • somme non più dovute in forza di esplicita disposizione di legge;
  • erronea o duplicata registrazione contabile;
  • insussistenza del credito a seguito di sentenze passate in giudicato;
  • antieconomicità dell'azione di recupero. In tal caso la non convenienza dell'azione di recupero è determinata a seguito di comparazione di congruità tra l’importo del credito e le spese prevedibilmente occorrenti per l’esperimento delle azioni di recupero del credito stesso, tenuto, altresì, conto delle possibilità di riscossione.

PROCEDURA PER LA DICHIARAZIONE DI INESIGIBILITA’ DEL CREDITO

La procedura amministrativa per l’eliminazione contabile del credito dovrà essere intrapresa a seguito dell'accertamento dell'irrecuperabilità del credito, e della valutazione in ordine all'opportunità di abbandonare, temporaneamente o definitivamente, le azioni intraprese per la riscossione del credito medesimo, ovvero il non proponimento delle predette azioni.

ELIMINAZIONE DAL BILANCIO DEI CREDITI IRRECUPERABILI

Sulla base dell'adottato provvedimento di dichiarazione di inesigibilità, viene redatta una proposta di eliminazione dalla gestione dei residui attivi dei crediti dichiarati irrecuperabili. Le partite creditorie soggette ad abbandono temporaneo confluiscono in appositi archivi, gestiti attraverso idonee procedure informatiche, muniti di scadenzari, sulla base delle quali gli esattori incaricati provvederanno ad effettuare i necessari accertamenti finalizzati a rilevare lo stato di solvibilità ovvero di reperibilità del debitore, con periodicità, almeno, biennale, ovvero, qualora queste risultassero antieconomiche, all'abbandono definitivo del credito.

Gli atti interruttivi preordinati ad evitare la prescrizione del credito dovranno essere effettuati prima della scadenza dei termini prescrizionali di legge. Il passaggio dei crediti dallo stato di inesigibilità temporanea a quello definitivo avverrà con determinazione del Funzionario Responsabile

CREDITI INESIGIBILI - RIPRESA IN CARICO DI PARTITE CREDITORIE ELIMINATE DAL BILANCIO

I crediti dichiarati inesigibili potranno in ogni caso essere ripresi in carico, attraverso idonee procedure di accertamento, al verificarsi di condizioni che modifichino o determinino situazioni difformi da quelle che hanno dato luogo alla declaratoria di irrecuperabilità e conseguentemente alla loro eliminazione.

La ripresa in carico, potrà avvenire, fino a che non sia intervenuta la prescrizione del credito, sulla base dei dati conosciuti prima dell'avvenuta fase di eliminazione.

Per fare una domanda  sull'inesigibilità del credito, sulle procedure giudiziali ed extragiudiziali di recupero crediti, sul recupero crediti in generale e su tutti gli argomenti correlati cliccaqui.

18 Luglio 2013 · Paolo Rastelli


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

12 risposte a “Recupero crediti – inesigibilità del credito”

  1. Anonimo ha detto:

    Una società SRL intervenuta per un credito di crica 70.000 euro in una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto numerosi crediti per milioni di euro da parte di altri creditori (banche) contro un’impresa agricola debitrice, dovrà rinunciare/abbondanare detta procedura una
    volta effettuata la dichiarazione di inesigibilità del credito di euro 70.000?

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Non vedo altra soluzione, a meno che non voglia contestare la dichiarazione di inesigibilità del Tribunale, ricorrendo ex articolo 26 della legge fallimentare (regio decreto 267/1942).

  2. andy ha detto:

    Perdite su crediti non soddisfatti: recupero e svalutazione

    Il recupero dei crediti con agenzie e società specializzate nella riscossione è successivo alla valutazione e alla svalutazione dei crediti a fine anno, questione critica, che spesso solleva una serie di problematiche in sede di chiusura di bilancio sia per quello che concerne la quantificazione delle svalutazioni e delle perdite su crediti non soddisfatti di debitori insolventi sia per il trattamento fiscale da riconoscere per il versamento delle imposte.

    Le perdite su crediti devono essere certe e tali da far ritenere che il credito sia in tutto o in parte non recuperabile per insolvenza parziale o totale del debitore. Tali fattispecie possono essere:

    1. Atto di rinuncia unilaterale del creditore: con il quale si procede alla remissione totale o parziale del debito con lettera (art. 1236 del c.c.) semprechè non risponda ovviamente ad una scelta di convenienza economica operata dall’azienda (cfr RM n. 9/517/1980) e che sia deliberata dagli organi societari (cfr Cass 11329/2001).

    2. Credito di modesto importo: l’entità dei crediti rendere econmicamente più conveniente non intraprendere azioni di recupero con società o agenziae di recupero crediti insoddisfatti che comporterebbero il sostenimento di ulteriori oneri e tempi di attesa non ragionevolmente stimabili (cfr RM 9/124/1976).

    3. Prescrizione del diritto del credito dipendente dalla natura.

    4. Accordo transattivo delle parti con il quale si addiviene ad una risoluzione e riduzione del debito originario da parte del debitore insolvente. In questo caso si è in presenza di una rettifica di un ricavo o di una sopravvenienza a seconda dei precedenti accantonamenti fatti al fondo svalutazione crediti.

    5. Cessione del credito con la clausola pro soluto; per i crediti non ancora scaduti, la perdita è configurabile solo se il prezzo di cessione è inferiore al valore attualizzato dei crediti ceduti, al netto degli interessi impliciti non ancora maturati (cfr Cass, 13916/2000). In questo caso opera la norma antielusiva che prevede la nel caso di cessione di crediti senza valide ragioni economiche al fine di ottenere riduzioni o rimborsi di imposta, altrimenti indebiti.

    6. Crediti verso soggetti esteri garantiti Sace sono deducibili se c’è la dichiarazione del sinistro e dovrà contenere l’indicazione dell’indennizzo liquidato a titolo di risarcimento per la mancata riscossione del credito. (cfr CM 131/11/1730/1978).

    7. Crediti verso soggetti esteri senza garanzia Sace semprechè vi sia una dichiarazione di irrecuperabilità rilasciata dall’organo deputato al controllo contabile. (cfr RM 9/016/1981).

    8. Procedure concorsuali: procedura che deve considerarsi aperta in capo al debitore (Fallimento, concordato preventivo, Amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa) e nel caso di fallimento, indipendentemente dall’insinuazione del creditore al passivo fallimentare. Per l’identificazione del momento da cui far partire l’imputazione della perdita il tuir idnvidua proprio i momenti da cui si dà alla perdita dei crediti il carattere di certezza e precisione. resta comuqnue opinabile se portare a perdita l’intero importo del credito a valore nominale o tenere in considerazione comunque una quota relativa alla parte che potrebbe esseere recuperata insinuandosi al passivo, sempre tenendo a mente la convenienza economica.

    Per ulteriori fattispecie che esulano da tale elenco sarà necessario effettuare un giudizio sulla certezza della perdita sulla base di evidenze documentali rigorosamente cartacee e riproducibili in qualsiasi momento (ex visure camerali, dichiarazioni dello stato di insolvenza con lettere raccomandate, solleciti di pagamento con lettera raccomadnata, accordi scritti, sentenze ecc ecc).

    Vi ricordo inoltre che la quantificazione come anche l’esercizio di imputazione della perdita non può essere totalmente discrezionale ma dovrà attenersi ai principi del c.c. (art. 2423 c. 2 e di 2423, bis, c.1, n.4 del c.c.) tenendo conto dell’effettivo grado di ricuperabilità anche in funzione di eventuali garanzie, privilegi, ipoteche o garanzie personali prestate a terzi.

  3. Roberto ha detto:

    Rieccomi per chiedere ancora un suo intervento…
    Come spiegato nei post qui sotto, sono pronto a pagare il mio debito. Giusto o ingiusto che sia!!!
    Di quei 12.500 che dovrò versare, circa 1500, riguardano una cartella ricevuta per delle multe a mio nome, per auto che non ho mai posseduto ed in luoghi dove non sono mai andato. Il tutto, certificato e per cui ho fatto una denuncia penale ora depositata presso la pretura della mia città. Volevo chiedere come devo comportarmi in questo caso. Equitalia, ha messo tutti i miei ruoli in un unico calderone. Tra 15 giorni pagherò ed è inutile dire che forse non mi restituiranno nulla…! Oddio mi dia una mano sennò non ne esco più! Grazie

    • c0cc0bill ha detto:

      Di quei 12.500 che dovrò versare, circa 1500, riguardano una cartella ricevuta per delle multe a mio nome, per auto che non ho mai posseduto ed in luoghi dove non sono mai andato.

      Caso frequente.

  4. Roberto ha detto:

    Salve
    Non è la prima volta che vi scrivo e vi ringrazio molto per le risposte che puntualmente mi sono arrivate.
    Il problema è sempre lo stesso ma ora siamo all’epilogo, perchè la cartella esattoriale, trasformata in rateazione per 7 anni, di cui sono riuscito a pagare solo 6 rate, ormai, è diventata revoca della rateazione e nuovo fermo entro 20 gg.
    Si tratta di pagare 12.500 euro che ovviamente non ho.
    Ho intenzione di pagare ma, sapete, Equitalia non fa deroghe ne sconti ne proroghe. tra le cartelle da pagare ce ne una di circa 2000 euro per la quale ho fatto denuncia penale contro ignoti ed è depositata presso la pretura della mia città. Ce ne sono altre che non sono molto chiare e non posso pagare sicuro che non mi venga nulla restituito. Posso fare il passaggio di proprietà prima della scadenza dei 20 gg…? Eventualmente avessi la possibilità di pagare una parte della cartella, posso considerare la mia auto, parte dell’importo totale? Infinitamente grazie
    Roberto

    • c0cc0bill ha detto:

      Non le consiglio la vendita dopo il preavviso di fermo. Metterebbe in difficoltà il compratore che poi effettuerebbe rivalsa nei suoi confronti. Non credo abbia bisogno di altre grane.

      Ma anche se il compratore fosse un parente o conoscente ecc. il fermo amministrativo, visto i tempi, verrebbe ugualmente disposto. E quindi …

      Le auto, a meno che non siano oggetti di valore elevatissimo, non vengono quasi mai messe all’asta.

      L’auto non ha un valore in sè. Il fermo amministrativo è più che altro uno strumento di pressione affinchè il debitore paghi.

    • Roberto ha detto:

      Grazie mille per la celerità e gentilezza
      Ma se io non ho i soldi e si prendono la macchina, del valore di circa 6000 euro,non possono prendermi nient’altro e rimanendo il residuo, se lo versassi in contanti non sarebbe…soldi + macchina…? Poi, scusi lo sfogo: ma sono tutti impazziti? per colpa loro ho dovuto chiudere la ditta, ho difficolta a lavorare e consideri che non ho mai fatto debiti in vita mia…!!! Grazie ancora

    • c0cc0bill ha detto:

      Ma se io non ho i soldi e si prendono la macchina, del valore di circa 6000 euro,non possono prendermi nient’altro e rimanendo il residuo, se lo versassi in contanti non sarebbe…soldi + macchina…?

      Dovrebbero venderla loro e le spese, in questo caso, sarebbero tali da assorbire quasi per intero il valore di mercato dell’auto.

      Poi, scusi lo sfogo: ma sono tutti impazziti? per colpa loro ho dovuto chiudere la ditta, ho difficolta a lavorare e consideri che non ho mai fatto debiti in vita mia…!!!

      Sì, siamo tutti impazziti. Secondo lei per quale ragione uno mette su un blog senza pubblicità e perde ore a rispondere o a pubblicare articoli su questi argomenti? Qualche esperienza negativa di questo mondo di pazzi dovrà pure averla avuta o no?

    • Roberto ha detto:

      Vero, ed è veramente un gran BLOG! Complimenti!!!
      Ma non se ne può parlare con nessuno perchè o non ti capiscono o si preferisce non affrontare discorsi con l'”onta” di essere considerati dei cattivi pagatori. Avevo semplicemente bisogno di dirlo! Ma mi sembra che Equitalia stia facendo di tutto per evitare che se ne parli. Il caro signor Befera, incontrastato uomo politico dai poteri pressocchè illimitati e il cui nome viene menzionato sempre meno, sta giocando veramente in maniera molto sporca. Credo si erga a paladino della giustizia ma è il vero responsabile della crisi all’interno delle famiglie. Non capisco come mai Beppe Grillo non si sia accorto di voi che rappresentate la coscienza pulita degli italiani. Leggere gli argomenti di chi vi scrive è veramente struggente. Ci si rende conto che a pagare sono sempre i soliti onesti cittadini con i ringraziamenti dei reali evasori. Facile il lavoro del signor Befera, molto facile!!!

    • c0cc0bill ha detto:

      A proposito di Attilio Befera

      A Napoli si dice “E’ sciuta pazza a cartella …” cioè “la cartella è diventata (uscita) pazza”.

      Ma per carità non nominate mai la cartella pazza quando c’è Attilio presente; perchè se sente parlare di cartella pazza, Attilio Befera si incazza!

    • Roberto ha detto:

      RI…DI…CO…LI……!!!
      Di una estrema pericolosità per la democrazia!!!
      Non esiterei a chiedere le dimissioni immediatamente!
      Ma stiamo scherzando? E’ spettacolo o che altro?
      Sono basito e terrorizzato!!!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!