Recupero crediti in ambito fallimentare » Possibile solo con insinuazione al passivo

Recupero crediti in ambito fallimentare » Possibile solo con insinuazione al passivo

Recupero crediti nei confronti del fallimento solo con insinuazione al passivo: l'accertamento del credito, può avvenire nel rito ordinario se c’è stata acquiescenza, nei gradi di merito, sulla declaratoria di fallimento.

Vero è che l'accertamento del credito nei confronti del fallimento è devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato, ai sensi degli articoli 52 e 93 l.f.

, per cui l’adozione di un rito diverso produce un vizio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado e determina l’improponibilità della domanda.

Chi intende recuperare un credito nei confronti di un soggetto fallito, quindi, non può agire con un ordinario giudizio di cognizione, dovendo seguire le regole dell'insinuazione al passivo fallimentare.

Questo, in breve, l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 1115/2014.

Fallimento e recupero crediti

Con la sentenza sopra citata, la Cassazione ha chiarito che chi intende recuperare un credito nei confronti di un soggetto fallito non può agire con un ordinario giudizio di cognizione dovendo, invece, seguire le regole dell'insinuazione al passivo fallimentare.

Gli Ermellini hanno sancito l’importante principio secondo cui la domanda diretta a far valere un credito nei confronti del fallimento è soggetta al rito dell'accertamento del passivo davanti al giudice del fallimento, ossia il cosidetto giudice delegato.

Ne deriva, quindi, che se questa domanda viene proposta davanti ad un giudice diverso deve essere dichiarata inammissibile o improcedibile, a meno che il danneggiato non dichiari che la richiesta di condanna nei confronti del fallimento deve intendersi eseguibile solo nell'ipotesi in cui la società ritorni in attivo.

Le conseguenze della sentenza sono importanti, in quanto, come già detto, piazza Cavour afferma il principio che chi intende recuperare un credito nei confronti di un soggetto fallito non può agire con un ordinario giudizio di cognizione, dovendo seguire le regole dell'insinuazione al passivo fallimentare.

In altri termini, cioè, dovrà presentare la domanda al giudice del fallimento (ossia il giudice delegato), con il rischio che, ove si segua tale procedura, la sorte è segnata: la domanda verrà respinta.

Mini flash: recupero crediti e insinuazione al passivo

Per poter capire bene le motivazioni dell'importante pronuncia della Cassazione, è bene fare un passo indietro e spiegare cosa si intende per recupero crediti e insinuazione al passivo in ambito del fallimento.

Procedura fallimentare

La procedura fallimentare si svolge attraverso fasi distinte. Tali fasi, in ordine progressivo, sono le seguenti:

    1. L’accertamento del passivo
    2. L’accertamento dell'attivo
    3. La liquidazione dell'attivo
    4. La divisione dell'attivo
    5. La chiusura del fallimento

Accertamento del passivo

La fase dell'accertamento al passivo serve ad individuare i singoli creditori ammessi al concorso, cioè a partecipare, in ragione dei propri crediti ed alla pari (salvo le cause di prelazione - privilegi, pegni, ipoteche) al riparto dei beni del debitore fallito.

Questa fase ha inizio con le domande di insinuazione al passivo che i creditori e tutti coloro i quali vantino diritti su beni mobili e immobili in possesso del fallito debbono presentare entro 30 giorni prima dell'udienza fissata per la verifica dello stato passivo fallimentare.

Le domande sono esaminate dal curatore il quale, dopo aver preparato elenchi separati dei creditori e dei terzi che vantino diritti, deposita il progetto di stato passivo in cancelleria.

All'udienza di verifica, il giudice decide su ogni domanda, accogliendola o respingendola, o dichiarandola inammissibile. Il giudice inoltre può ammettere con riserva i crediti sottoposti a condizione oppure accertati con sentenza non ancora passata in giudicato al momento del fallimento oppure i crediti privi di titoli che li giustifichino.

Terminato l’esame, il giudice rende esecutivo lo stato passivo.

La definitività dello stato passivo non pregiudica i creditori negligenti poiché costoro, se non hanno presentato domanda di insinuazione al passivo nei termini sopradetti, possono presentare domanda tardiva, fino a 12 mesi successivi al deposito del provvedimento del giudice con cui costui ha reso esecutivo lo stato passivo.

Decorso tale termine, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo, le domande tardive sono inammissibili a meno che il creditore non provi che il ritardo non è dipeso da sua colpa.

Tuttavia i creditori tardivi (a meno che non abbiano un diritto di pegno, ipoteca, oppure un privilegio) possono partecipare solo alla divisione di quanto rimarrà dopo che si saranno soddisfatti i creditori che hanno fatto tempestivamente domanda di recupero del credito (30 giorni prima dell'udienza di verifica). I creditori invece che hanno un diritto di pegno, ipoteca, oppure un privilegio hanno comunque diritto a prendere le quote che gli spettino.

Impugnazione dello stato passivo

I creditori che hanno fatto domanda di insinuazione al passivo possono fare opposizione alle decisioni del giudice in 3 modi:

Accertamento dell'attivo

Accertato il passivo, si verifica la consistenza dell'attivo, rappresentato da tutti i beni del fallimento e da quei beni che per effetto di revocatoria sono tornati. L’accertamento di tale stato avviene mediante la redazione dell'inventario e la presa in consegna dei beni da parte del curatore.

La liquidazione dell'attivo

Ha la funzione di convertire in denaro i beni del fallito. Essa avviene tramite un programma di liquidazione preparato dal curatore ed approvato dal giudice, con il parere vincolante del comitato dei creditori.

Il piano viene formato entro 60 giorni dalla redazione dell'inventario dei beni del fallito.

Il programma indica i termini e le modalità previste per la realizzazione dell'attivo ed in particolare: l’eventuale esercizio provvisorio dell'impresa, le proposte di concordato con il loro contenuto, le azioni risarcitorie, revocatorie, e restitutorie intraprese per conto del fallito ed ai danni dello stesso, le possibilità di cessione dell'azienda o di singoli rami o di singoli beni e le relative condizioni.

Per la vendita dei beni la legge attribuisce preferenza alla vendita in blocco dell'azienda, potendosi procedere a vendita dei singoli beni solo quando è prevedibile che la prima non possa avvenire.

La vendita dell'azienda può avvenire all'incanto o a trattativa privata, al curatore spetta la scelta tra quale delle due si riveli nel caso concreto più competitiva.

La vendita di singoli beni può avvenire invece in base alle offerte private perché la nuova legge fallimentare non considera vincolanti in tal caso il sistema dell'incanto o il sistema senza incanto previsto dal codice di procedura civile, ma il curatore può decidere, nel programma di liquidazione, la modalità di vendita più conveniente ai fini del maggior realizzo possibile.

Costui potrà quindi prevedere nel piano qualsiasi forma di vendita, sulla base del solo giudizio di convenienza per la procedura.

La divisione dell'attivo (riparto)

Effettuata la liquidazione si provvede ad attribuire il ricavato ai singoli creditori. Le somme disponibili debbono essere ripartite secondo questo ordine:

Chiusura del fallimento

La chiusura del fallimento avviene quando si divide l’attivo senza che tutti i creditori siano stati soddisfatti integralmente; manca un attivo; non vi è nessun creditore che abbia presentato domanda di insinuazione al passivo nei termini sopra indicati; sono estinte tutte le passività.

La chiusura viene dichiarata dal Tribunale il quale fa cessare dalle funzioni gli organi fallimentari, restituendo al debitore tutti i suoi diritti patrimoniali e facendo riacquistare ai creditori il potere di agire individualmente contro il debitore per il recupero di quanto non pagato con il fallimento.

Ipotesi particolari di chiusura

Il fallimento si può chiudere anche perché il debitore propone un concordato fallimentare che viene approvato dai creditori ed omologato dal Tribunale.

Riapertura del fallimento

Il fallimento può essere riaperto quando i creditori non sono stati integralmente soddisfatti oppure quando il fallimento si è chiuso per mancanza di attivo.

In tali casi il Tribunale può dichiarare la riapertura a condizione che:

27 Gennaio 2014 · Paolo Rastelli




Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

2 risposte a “Recupero crediti in ambito fallimentare » Possibile solo con insinuazione al passivo”

  1. Anonimo ha detto:

    Un farmacista fallito puo’richiedere i debiti personali come iscrizione all’ordine,enpaf al fallimento?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato (ma potrebbe essere utile per soddisfare eventuali esigenze di contatto). I campi obbligatori sono contrassegnati con un (*)


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!