Recupero crediti in ambito comunitario

Recupero crediti in ambito comunitario - Le controversie transfrontaliere civili nell'Unione europea

Vi è già capitato di fare acquisti su Internet da un altro paese dell'Unione europea, che poi non avete più ricevuto? O di comprare un computer in vacanza per scoprire, arrivati a casa, che non funziona? O ancora di avere affidato la ristrutturazione della casa di villeggiatura a un'impresa che non ha lavorato come doveva? Sono classiche situazioni, queste, in cui di solito si va per le vie legali.

Ma cosa fare se il commerciante o la persona contro cui volete fare causa risiedono in un altro Stato membro? L'Unione europea ha predisposto tutto un corpus di leggi il cui scopo è aiutare il cittadino a districarsi nelle controversie transfrontaliere.

La presente guida ne illustra alcune e spiega i principi sui cui si fondano, in modo che chiunque possa scegliere se ricorrere a tali leggi ed eventualmente sappia dove procurarsi i moduli e tutte le informazioni necessarie. La guida riguarda solo le cause civili e commerciali e non tratta né di diritto penale o diritto di famiglia, né di fallimenti o successioni. Inoltre, non si applica alla Danimarca*.

Adire le vie legali è fonte di stress, richiede tempo e denaro. È meglio prima cercare un accordo consensuale, tentare i modi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR - Alternative Dispute Resolution) o la via della mediazione. Se tutto ciò non dà i risultati sperati, è bene assicurarsi di conoscere il nome e l'indirizzo esatti del la persona contro cui si intende fare causa, cercare di sapere se dispone dei mezzi per pagare poiché altrimenti non avrebbe molto senso intraprendere un'azione legale.

Recupero crediti in ambito comunitario - Normativa di riferimento ed organi giurisdizionali competenti

Il regolamento (Bruxelles I numero 44/2001) detta le regole che determinano la scelta del giudice competente a risolvere le controversie transfrontaliere. È infatti fondamentale sapere in quale luogo avviare l'azione. La regola generale vuole che a trattare il caso sia il giudice dello Stato membro in cui risiede il convenuto o nel quale ha sede la società citata in giudizio, ma con alcune eccezioni. Per ulteriori informazioni si rimanda al punto 7.

L'UE ha definito le seguenti procedure volte a semplificare e accelerare le cause transfrontaliere e a far valere più facilmente eventuali diritti nei confronti di convenuti in altri Stati membri.

Recupero crediti in ambito comunitario - Ingiunzione di pagamento europea

È un procedimento che serve per il recupero di crediti da una persona che non contesta l'importo dovuto (cosiddetti "crediti pecuniari non contestati") e si basa su moduli standard che l'interessato deve compilare. Tali moduli e molte altre informazioni sono disponibili in tutte le lingue dell'UE sul sito dell'Atlante giudiziario europeo in materia civile.

Recupero crediti in ambito comunitario - Titolo esecutivo europeo

Il titolo esecutivo europeo è un certificato che accompagna una decisione giudiziaria nazionale, una transazione giudiziaria o un atto pubblico e ne consente l'esecuzione in un altro Stato membro, e vale anche per i crediti non contestati laddove un giudice nazionale abbia già deciso che l'importo in questione è dovuto al ricorrente. Di norma il titolo esecutivo europeo va richiesto al giudice che ha pronunciato la decisione giudiziaria, secondo le norme di procedura interne dello Stato membro in questione.

Ai fini del titolo esecutivo europeo un credito si considera non contestato se il debitore lo ha riconosciuto davanti al giudice, in una transazione giudiziaria o in un atto pubblico, oppure se non lo ha contestato o se, dopo averlo contestato, non è comparso davanti al giudice (ammissione tacita).

Recupero crediti in ambito comunitario - Controversie di modesta entità

Questo procedimento riguarda le controversie transfrontaliere il cui valore non supera i 2000 euro, interessi esclusi, e si svolge per iscritto sulla base di moduli standard che l'attore deve compilare e a cui il convenuto può replicare, scaricabili da questo sito.

L'Atlante giudiziario europeo in materia civile dà informazioni pratiche sulle controversie transfrontaliere e contiene tutti i moduli standard direttamente scaricabili.

Recupero crediti in ambito comunitario - Come attivare la procedura

Il credito da recuperare non supera i 2000 euro? Allora si può attivare il procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Se si ritiene però che il debitore non contesterà il credito, si può ricorrere anche al titolo esecutivo europeo o all'ingiunzione di pagamento europea. È importante sapere che il titolo esecutivo europeo nasce come procedimento nazionale (un giudice ha già pronunciato una decisione contro terzi) e solo dopo diventa un procedimento europeo inteso ad agevolare l'esecuzione di quella decisione giudiziaria in un altro Stato membro.

L'ingiunzione di pagamento europea, invece, è sin dall'inizio un procedimento europeo. Se l'obiettivo è intentare causa contro una persona che risiede in un altro Stato membro, è forse più semplice fare domanda di ingiunzione di pagamento europea potendosi avvalere di moduli e informazioni direttamente nella propria lingua. Se invece esiste già una decisione giudiziaria contro il debitore, allora il titolo esecutivo europeo è probabilmente lo strumento migliore.

Se l'importo da recuperare è maggiore oppure si ritiene che il credito sarà contestato, allora sarà bene seguire una procedura diversa, che andiamo ad illustrare.

Recupero crediti in ambito comunitario - Come ottenere il titolo esecutivo europeo

La prima cosa da fare è adire il giudice per ottenere una decisione a proprio favore nei confronti del debitore. Le norme per determinare l'organo giurisdizionale competente sono illustrate al punto 7 (se però il debitore è un consumatore, a decidere del caso sarà sempre il giudice del suo paese). Pur trattandosi di crediti non contestati, vige comunque l'obbligo di informare il debitore circa la motivazione della domanda giudiziale, l'importo del credito (interessi inclusi, se richiesti), il nome e l'indirizzo delle parti. La decisione giudiziaria dovrà ingiungere al debitore di riparare al danno causato versando l'importo dovuto.

Bisogna poi richiedere che la decisione giudiziaria sia certificata come titolo esecutivo europeo. Per questo ci si rivolge al giudice che ha emesso la decisione..

Il titolo esecutivo europeo così rilasciato va inviato all'autorità competente dello Stato membro in cui è domiciliato il debitore o nel quale possiede dei beni. L'esecuzione in un altro Stato membro può essere rifiutata solo se incompatibile con una decisione anteriore riguardante le stesse parti, pronunciata nello stesso Stato membro.

Al titolo esecutivo europeo va allegata una copia della decisione giudiziaria originale emessa in favore del creditore, il quale potrà essere tenuto a presentare una traduzione del certificato se così esige l'autorità di esecuzione dell'altro Stato membro (per sapere quali sono le lingue accettate si consulti il sito dell'Atlante giudiziario europeo). Perché la decisione sia resa esecutiva nell'altro Stato membro non saranno necessari ulteriori adempimenti; si ricordi tuttavia che l'esecuzione avviene secondo le norme procedurali interne per cui, se nello Stato membro in questione all'esecuzione delle decisioni giudiziarie provvede di norma l'ufficiale giudiziario, a questi occorrerà rivolgersi per il proprio caso.

Recupero crediti in ambito comunitario - Come ottenere l'ingiunzione di pagamento europea

Si tratta di un procedimento analogo a quello appena descritto, è previsto per le controversie transfrontaliere aventi ad oggetto somme di denaro e fa uso di moduli standard, ma non presuppone che un giudice nazionale si sia già pronunciato nel merito. Il procedimento prosegue fino all'eventuale opposizione del debitore, nel qual caso non si tratta più di un credito non contestato e si può passare al rito ordinario secondo le norme di procedura civile interne dello Stato membro da cui è partita l'ingiunzione di pagamento.

La domanda di ingiunzione di pagamento europea va presentata compilando il modulo A allegato al regolamento e scaricabile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione da questo sito.

La domanda deve riportare il nome e l'indirizzo delle parti (ricorrente e convenuto) e una descrizione del caso, deve dimostrare che la controversia è di natura transfrontaliera e descrivere le prove a sostegno della domanda.

Le informazioni sui giudici competenti per l'ingiunzione di pagamento europea nei diversi Stati membri e gli indirizzi ai quali inviare le domande sono consultabili su questo sito.

Il giudice dovrà allora esaminare il fondamento della domanda e, se il modulo è corretto e se avrà ricevuto gli eventuali complementi di informazione richiesti, emetterà l'ingiunzione di pagamento europea entro 30 giorni.

A questo punto l'ingiunzione di pagamento sarà notificata al convenuto che potrà pagare l'importo richiesto oppure contestarlo presentando opposizione all'ingiunzione entro 30 giorni. In tal caso, il procedimento proseguirà dinanzi al giudice civile ordinario secondo le norme di procedura interne.

In caso di mancata opposizione, l'ingiunzione di pagamento europea diviene automaticamente esecutiva. L'esecuzione in un altro Stato membro può essere rifiutata solo se incompatibile con una decisione anteriore riguardante le stesse parti, pronunciata nello stesso Stato membro.

Il ricorrente dovrà allora inviare una copia dell'ingiunzione di pagamento europea, corredata eventualmente di una traduzione, alle autorità competenti dello Stato membro in cui viene richiesta l'esecuzione (ovvero quello in cui è domiciliato il debitore o nel quale possiede dei beni).

Recupero crediti in ambito comunitario - La procedura per le controversie di modesta entità

Si tratta di un procedimento per crediti non superiori a 2000 euro (interessi esclusi) che si svolge per iscritto in base a moduli standard e che vuole essere il più semplice e rapido possibile.

Chi intraprende il procedimento ("attore") deve anzitutto compilare il modulo A inserendo i propri dati e la richiesta di pagamento. Il modulo è accluso al regolamento ed è scaricabile da questo sito.

Alla domanda vanno allegati eventuali documenti giustificativi quali ricevute, fatture, e simili.

Ricevuta la domanda, il giudice competente deve a sua volta compilare i campi riservati nel "modulo di replica" (anch'esso scaricabile dal sito dell'Atlante giudiziario europeo). Entro 14 giorni dal ricevimento del modulo di domanda, il giudice ne notifica una copia al convenuto, corredata del modulo di replica.

Il convenuto ha 30 giorni per rispondere, per compilare cioè le parti del modulo di replica previste a questo scopo. Il giudice ha a sua volta 14 giorni per trasmettere all'attore copia di ogni singola replica.

Entro 30 giorni dall'eventuale replica del convenuto, l'organo giurisdizionale emette una sentenza o richiede nuove informazioni alle parti, oppure ne ordina la comparizione a un'udienza. In caso di udienza, non è necessario essere rappresentati da un avvocato.

Se la sentenza è a favore dell'attore, questi può richiede al giudice di compilare il modulo D disponibile sul sito dell'Atlante giudiziario europeo, senza incorrere in spese. Il modulo (di cui può essere richiesta una traduzione nella lingua dell'altro Stato membro), corredato di una copia della sentenza, rende la sentenza esecutiva in un altro Stato membro dell'Unione europea senza ulteriori adempimenti.

L'esecuzione può essere rifiutata solo se è incompatibile con una decisione anteriore riguardante le stesse parti, pronunciata nello stesso Stato membro.

Secondo il regolamento sulle controversie di modesta entità, per la compilazione dei moduli i cittadini possono rivolgersi alle autorità degli Stati membri, per esempio agli uffici giudiziari più vicini, che hanno il dovere di assisterli.

Recupero crediti in ambito comunitario - Cause transfrontaliere civili in generale

Il regolamento (Bruxelles I numero 44/2001) detta le regole di selezione del giudice competente per le cause transfrontaliere e le procedure di riconoscimento ed esecuzione in un altro Stato membro.

La regola generale vuole che siano competenti i giudici dello Stato membro in cui è domiciliato il convenuto. Tuttavia, se a promuovere l'azione è un consumatore, a questo è lasciata la scelta di adire il giudice del proprio Stato oppure quello dello Stato in cui è domiciliata l'altra parte del contratto. In generale i consumatori intraprendono il procedimento nello Stato membro in cui vivono, e questo per motivi sia di costi che di lingua.

Se l'azione verte sulla violazione di un'obbligazione contrattuale, sono competenti i giudici del luogo in cui l'obbligazione doveva essere eseguita. In caso di responsabilità extracontrattuale derivanti da fatto illecito, sono competenti i giudici del luogo in cui è avvenuto l'evento dannoso. Se per esempio una persona ha subito danni fisici per negligenza altrui, la causa si svolgerà nello Stato membro in cui si è verificato il fatto.

Il regolamento si applica a tutte le cause civili e commerciali e ai crediti contestati o di importo superiore ai 2000 euro.

Determinato il giudice competente e ottenuta una decisione favorevole, occorre ancora che questa sia riconosciuta nell'altro Stato membro. Tuttavia, perché la decisione sia eseguita nell'altro Stato membro bisogna chiedere al giudice dello Stato membro di esecuzione un decreto di esecutorietà. Come per gli altri procedimenti illustrati sopra, una volta rilasciato tale decreto, saranno applicati i procedimenti di esecuzione dello Stato membro del debitore, quali ad esempio il ricorso all'ufficiale giudiziario, al pignoramento dello stipendio ecc.

Recupero crediti in ambito comunitario - Conclusioni sulle controversie transfrontaliere

Intentare una causa contro una persona o una società in un altro Stato membro può essere un'impresa difficile. Ma il solo fatto di vivere all'estero non dovrebbe consentire al convenuto di eludere le proprie responsabilità. Per aiutare i cittadini a far valere i loro legittimi diritti, l'Unione europea ha adottato le norme comuni e i procedimenti uniformi applicabili alle controversie transfrontaliere illustrati nella presente guida.

2 Aprile 2013 · Simone di Saintjust


Commenti e domande

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Una risposta a “Recupero crediti in ambito comunitario”

  1. Annapaola Ferri ha detto:

    Recupero crediti più facile nell’ Unione europea. I ministri della Giustizia, con l’Italia rappresentata dal sottosegretario Giuseppe Berretta, hanno raggiunto un accordo per la creazione di un Ordine europeo di sequestro conservativo che, in attesa del giudizio definitivo sulla esigibilità del credito, permetterà il congelamento dei conti del debitore anche prima di ottenere un titolo esecutivo.Potranno essere emesse ordinanze senza che il debitore venga previamente informato garantendo l’effetto sorpresa.

    Secondo quanto riportato dall’agenzia ANSA, grazie all’Ordine europeo di sequestro cautelativo, i creditori potranno rivolgersi alle autorità del paese del debitore e – quando ci sono evidenti motivi di ragione – sfruttare l’effetto sorpresa ed impedire che il debitore moroso svuoti i suoi conti bancari e lasci insolute le fatture portate all’incasso, un fenomeno che fa volatilizzare qualcosa come 600 milioni di euro l’anno per cancellazioni di credito ingiustificate. Ma è per evitare gli effetti negativi di possibili “cause temerarie” che il creditore dovrà versare il deposito.

    Prevista anche la creazione di autorità nazionali ai quali il creditore potrà rivolgersi per ottenere informazioni bancarie sul debitore ed individuare così tutti i suoi conti. L’Italia, ha spiegato il sottosegretario, ha cercato di tutelare la privacy “pressando” ed ottenendo che l’accesso alle informazioni sia però limitato solo alla fase in cui il creditore abbia già ottenuto un titolo esecutivo nel paese del debitore.

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