Giudice competente per il recupero giudiziale degli onorari dovuti all’avvocato

Secondo il codice di procedura civile, per l'ingiunzione finalizzata al rimborso dei crediti è competente il giudice di pace o, in composizione monocratica, il tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria. Se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari è competente anche l'ufficio giudiziario che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce.

In più, gli avvocati o i notai possono proporre domanda di ingiunzione contro i propri clienti anche al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell'ordine al quale sono iscritti o il consiglio notarile dal quale dipendono.

Il consiglio dell'ordine, in relazione al quale si determina il giudice competente, va identificato in quello al quale il legale è iscritto attualmente, cioè con riferimento al momento della proposizione del ricorso.

La norma è evidentemente finalizzata ad agevolare l'avvocato, per consentirgli di concentrare le cause, nei confronti dei clienti, nel luogo in cui ha stabilito l'organizzazione della propria attività professionale, cioè la sede principale dei propri affari ed interessi.

In pratica, in tema di procedimento di ingiunzione, il codice di procedura civile, nell'individuare un foro facoltativo e concorrente per avvocati e notai, attribuisce a questi ultimi, ai fini del recupero dei crediti conseguenti a prestazioni professionali, la facoltà di agire dinanzi al giudice del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine al cui albo egli è iscritto. Il consiglio dell'ordine, in relazione al quale si determina il giudice competente, va identificato in quello al quale il legale è iscritto "attualmente", cioè con riferimento al momento della proposizione del ricorso, a nulla rilevando che, al tempo della richiesta in via stragiudizia1e di pagamento della parcella, il medesimo avesse la sede principale dei suoi affari ed interessi in altro luogo e fosse iscritto ad altro consiglio dell'ordine.

Unica eccezione si verifica qualora il cliente possa essere considerato un consumatore: in tale ipotesi è sempre prevalente il foro del consumatore.

In tal senso si sono espressi i giudici della Corte di cassazione redigendo la sentenza numero 5810/15.

5 Giugno 2015 · Loredana Pavolini




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