Recupero crediti per un finanziamento cointestato che non si è potuto rimborsare

Finanziamento e minacce da recupero crediti

Ho fatto un finanziamento per il valore di 30 mila euro, con mia moglie cointestataria del prestito, e hanno chiesto una ulteriore firma di mio padre a garanzia.

Ho pagato regolarmente i 415 euro poi ho perso il lavoro nel 2010 e sono iniziati i problemi non sapendo le varie procedure ho chiesto un rifinanziamento a rate piu piccole e loro sono scesi a 350 euro e hanno spedito una lettera a mio padre in cui dicevano che non avevano piu nulla a pretendere da lui

Adesso ho dovuto emigrare e vivo in romania ho continuato a pagare non ce la faccio a pagare 350 euro e mandavo 200 euro in italia

Volevo chiedervi

1) posso chiedere la sospensione per un anno io voglio pagarli ma magari avessi il tempo di riprendermi un po ?

2) possono pignorare i beni di mio padre (pensionato per malattia 400 euro al mese nulla tenente a parte la casa dove vive con mia madre casalinga) per la prima firma apposta nel contratto come da minacce della recupero crediti?

3) c'e un modo alternativo? Ripeto io voglio pagare ma non ho come fare adesso.

Società recupero crediti e finanziarie - Giocare sulla loro avidità

  1. chiedere è lecito, rispondere è cortesia. Io dubito che accettino la sua proposta di moratoria annuale;
  2. la casa di suo padre è, purtroppo, pignorabile. La pensione fino a circa 500 euro no. Si tratta del cosìddetto "minimo vitale";
  3. mi spiace, ma non vedo alternativa con coniuge coobbligato e genitore garante.

Può solo provare a tergiversare. Rassicuri il creditore sul fatto che le hanno offerto un lavoro ben remunerato, a tempo indeterminato, e che è sul punto di firmare il contratto. Suo padre, invece, potrebbe ereditare dal fratello che purtroppo è mal messo in salute. Insomma, la situazione economica sta per cambiare da così a così ...

Deve giocare sulla loro avidità; le società di recupero crediti e le finanziarie puntano a prendere il massimo senza spendere nulla. Per loro una soluzione stragiudiziale è sempre da preferire.  Quindi massima disponibilità ed abilità nel rassicurare il creditore che, se ha un attimo di pazienza, potrà ottenere il rimborso totale senza rimetterci tempo e denari in spese legali. Mai dare solo il sospetto che all'orizzonte "non c'è trippa per gatti".

Con una relazione positiva sull'imminente possibilità di rientro dall'esposizione debitoria, la finanziaria potrebbe anche decidere di vendere il credito ottenendone un prezzo conveniente. La cessione giocherebbe a suo favore sotto l'aspetto dilatorio.

25 Ottobre 2012 · Piero Ciottoli


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

2 risposte a “Recupero crediti per un finanziamento cointestato che non si è potuto rimborsare”

  1. cfa64 ha detto:

    Nel 1997 ho chiesto un finanziamento di 5 milioni di lire che son riuscito a pagare in parte, poi son dovuto andare via da casa per cercare lavoro in un’altra regione, ho pagato ancora qualcosa ma lavoravo in nero e la mia condizione finanziaria non era delle migliori.

    Qualche giorno fa mi è arrivata una lettera ordinaria in cui mi si chiedeva dei soldi 3800 euro in virtù di quel finanziamento in uno dei due fogli c’era scritto e non sembrava rifferito a me ma a loro ‘scadenza 01/01/2013′ in filigrana pensando che questi non fossero troppo seri e con la certezza che fossero passati perlomeno 15 anni e che fosse tutto ormai prescritto ho lasciato cadere la cosa.

    Qualche giorno dopo si è presentato a casa un signore che mi ha detto che il credito era stato ceduto questa’anno a loro.
    Ho chiesto al signore di mandarmi qualcosa di scritto (cosa che ora ha fatto via raccomandata).

    Ho chiesto al signore se non dovesse considerarsi prescritto e lui mi ha risposto che nel 2006 mi avrebbero inviato una comunicazione e che dunque per altri 10 anni la cosa si teneva in essere.

    Ora cercavo su internet e mi pare di capire che l’art. 1335 Codice Civile prevede che tale invio possa essere anche sconosciuto dal sottoscritto che stava a circa 600 km dal luogo di residenza (cosa dimostrabile in qualsiasi momento)

    “La proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia”.

    Ho capito male? Di conseguenza senza avere conoscenza di questa comunicazione io non mi sono certo conservato i bollettini pagati.

    Che posso fare? ieri 13/12/2012 ho ricevuto una raccomandata e non capisco bene (su internet non ho trovato niente di chiaro) se ha validità dal gg di spedizione o da quando la ritiro (perché ovviamente conto di ritirarla) e se, vista la scritta in filigrana, posso ritirarla dopo il 01/01/2013 e porre fine a questa cosa.

    Scusate non è per non pagare ma tra affitto auto trasporti acqua gas luce etc etc non è che mi rimanga molto per mangiare con una paga da metalmecanico.

    • Carla Benvenuto ha detto:

      Se, nel 2006, il creditore ha inviato una raccomandata con avviso di ricevimento alla residenza del debitore risultante dalla certificazione storica registrata presso gli uffici anagrafici, la comunicazione si intende comunque notificata, anche se il debitore si fosse trovato al Polo Nord.

      Per quanto attiene la comunicazione inviatale nei giorni scorsi essa va ritirata. Per il creditore, infatti, la notifica si perfezionerebbe comunque alla data di spedizione.

      Il creditore ha l’obbligo, su richiesta del debitore – formalizzata per iscritto e inviata con raccomandata A.R. – di esibire copia della comunicazione interruttiva dei termini di prescrizione (quella risalente al 2006) nonché copia della ricevuta di spedizione A.R. della predetta comunicazione.

      Senza la prova della intervenuta interruzione dei termini di prescrizione, il debitore non è tenuto a pagare. Nè un giudice potrebbe obbligarlo al pagamento.

      Infine, ammesso che non sia intervenuta prescrizione, il creditore dovrà integrare la richiesta di saldo dell’importo preteso dal debitore con un estratto conto cronologico (per dare modo al debitore di verificare entità di capitale, spese ed interessi moratori) nonché lettera di cessione del credito, affinchè il debitore possa avere la sicurezza che il soggetto a cui consegnerà i soldi sia effettivamente legittimato a riscuotere il credito.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!