Elenco dei paesi esteri con i quali vigono specifici accordi per assistenza al recupero crediti esattoriale

Gli Stati esteri con i quali sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni e per l’assistenza al recupero crediti

La direttiva comunitaria sull’assistenza reciproca tra gli Stati membri (e di quelli dell'Unione) per il recupero dei crediti di origine esattoriale (imposte) è stata recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo numero 149 del 14 agosto 2012, che recepisce la direttiva comunitaria 2010/24.

La direttiva comunitaria, che mira a tutelare meglio gli interessi finanziari degli Stati membri e la neutralità del mercato interno, fissa le regole in base alle quali gli Stati membri dell'Unione europea sono tenuti a fornire assistenza per il recupero di eventuali crediti relativi a dazi, imposte e altre misure applicate in un altro Stato membro dell'Unione europea.

L'obiettivo della normativa comunitaria è migliorare e facilitare l'assistenza reciproca in materia di recupero all'interno dell'Unione. Il decreto legislativo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 202 del 30 agosto 2012, in 19 articoli, fissa le norme di mutua assistenza per il recupero dei crediti sorti nel territorio nazionale o in un altro Stato membro.

Tra le norme di rilevo contenute nel decreto di recepimento della direttiva comunitaria quella che prevede per l’Agenzia delle Entrate italiana la possibilità di essere chiamata a riscuotere anche un credito sorto in un altro Stato membro.

Gli Stati o territori con i quali sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni e per l’assistenza al recupero crediti di tipo esattoriale, sono quelli indicati nel seguente elenco:

- Austria
- Belgio
- Bulgaria
- Cipro
- Danimarca
- Estonia
- Finlandia
- Francia
- Germania
- Grecia
− Irlanda
− Islanda
− Lettonia
− Lituania
− Lussemburgo
− Malta
− Norvegia
− Paesi Bassi
− Polonia
− Portogallo
− Regno Unito
− Repubblica ceca
− Romania
− Slovacchia
− Slovenia
− Spagna
− Svezia
− Ungheria

Assistenza al recupero crediti esattoriale negli stati esteri - Normativa di riferimento

Legge 24 dicembre 2012, numero 228 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 302 del 29 dicembre 2012;

Decreto del Ministro dell'economia e finanze del 21 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 50 del 28 febbraio 2012, recante le modalità di attuazione dell'imposta sulle transazioni finanziarie di cui all'articolo 1, commi da 491 a 499, legge 24 dicembre 2012, numero 228;

Direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011 relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE;

Direttiva 2010/24/UE del Consiglio del 16 marzo 2010 sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure, recepita con decreto legislativo 14 agosto 2012, numero 149, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 202 del 30 agosto 2012;

Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa e i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988, ratificata con legge 10 febbraio 2005, numero 19, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 48 del 28 febbraio 2005, modificata con protocollo firmato il 27 maggio 2010 ratificato con Legge 27 ottobre 2011, numero 193 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 273 del 23 novembre 2011.

14 Marzo 2013 · Simone di Saintjust


Commenti e domande

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9 risposte a “Elenco dei paesi esteri con i quali vigono specifici accordi per assistenza al recupero crediti esattoriale”

  1. paoletto ha detto:

    io chiedevo se e’ possibile per la PA recuperare i crediti a questi soggetti nei loro paesi nel caso pratico, cioe’ se qualche comune si attivera’ mai per riscuotere una multa per esempio ad un romeno in un villaggio della romania?

    • La cosa è teoricamente possibile. La multa non pagata diventa un credito esattoriale di cui si occupa il concessionario della riscossione del Comune. Il concessionario trasmette la richiesta di escussione coattiva all’omologo nel paese estero con cui vige l’accordo di assistenza. Quest’ultimo soggetto si occuperà di avviare le azioni di recupero crediti in terra straniera, se ve ne sono i presupposti, con le modalità e le forme previste dalle leggi del paese in cui si è trasferito il debitore.

  2. paoletto ha detto:

    Salve, mi scuso nella eventualità che questo non sia il post giusto, ma leggo spesso che le forze dell’ ordine comminano sanzioni amministrative pecuniarie ingenti a “vu cumprà”, parcheggiatori abusivi, prostitute etc. che sono sempre stranieri, spesso romeni e che mai pagano. Esiste possibilità per le P.A. di riscuotere le somme nei loro paesi di origine,magari se appartengono alla UE, perché non penso che nei loro paesi essi siano nullatenenti.Altrimenti si creerebbe grave disparità di trattamento tra cittadini italiani e stranieri, i primi cioè costretti a pagare tutto con magari uno stipendio di 800 euro, i secondi invece non rischiano nulla perché poi tanto ritornano a casa.

  3. Qualsiasi studio legale in Italia può stabilire relazioni di collaborazione, finalizzate al recupero crediti, con altri team, ubicati ovunque nel mondo. Naturalmente, il creditore deve anticipare costi fissi rilevanti. Ne consegue che deve valerne la pena, non solo in riferimento all’importo da recuperare ma, soprattutto, per quel che riguarda il ritorno economico che ci si può ragionevolmente attendere dall’avvio dell’azione esecutiva all’estero.

    Per quanto appena scritto, qualora il debito, seppure ingente, risulta frazionato fra più creditori (come sembra di capire da quanto ci riporta) la probabilità che venga avviata un’azione esecutiva in Canada è da ritenersi esigua.

  4. maria69 ha detto:

    La rigrazio per le parole dispensate ma in realta’ la mia non sarebbe solo una fuga dai debiti ma datutto cio’ dal quale i debiti sono stati scaturiti, situazioni ormai ingestiili; pertanto cerco di emigrare in un posto dal wellfare migliore con la speranza di trovare la pace e la serenita’ che non ho avuto qui con la certezza che se non dovessi riuscire a tener testa ai debiti possa se non altro potrei rimanere serena.
    Cosa mi dice della svizzera?

  5. maria69 ha detto:

    Nella lista dei paesi non vedo comparire la svizzera, la si può ritenere una corsia preferenziale per un eventuale piano di fuga per lasciarsi tutto alle spalle definitivamente?

    Sto scappando anche io per una somma di oltre 60 mila euro distribuiti tra prestiti personali revolving card cessioni e deleghe.

    Tuttavia sto cercando di fare in modo di poter migrare li’ dove il potere d’acquisto possa consentirmi di dare continuità al pagamento di debiti che attualmente rasentano i 1000 euro mensili. magari in un paese scandinavo dove magari il pagamento degli stipendi ommisurato al carovita possa consentirmi di risparmiare e continuare a pagare.

    Altrimenti mi toccherà scegliere tra Oceania e Canada.

    Potreste dirmi attualmente i tempi e le cifre per il quale viene posto in essere il recupero crediti transfrontaliero per i paesi comunitari ed extra?

    • Gentile Maria, non è possibile individuare un importo soglia sopra al di sopra del quale vengono attivate le procedure di recupero crediti transfrontaliero. Le variabili in gioco sono tante, oltre all’entità del debito. Per un creditore duemila euro potrebbero rappresentare una cifra importante a cui non rinunciare, per un altro duecentomila un importo su cui mettere tranquillamente la classica pietra sopra. Il paese in cui si trasferisce il debitore è un altro fattore importante, rispetto agli accordi bilaterali in essere con quello di origine nonché in relazione alle eventuali lungaggini delle procedure giudiziali da attivare. Vanno poi valutati i costi dello studio legale che, in loco, dovrà gestire il contenzioso. In ultimo, ma non ultimo elemento da considerare, le informazioni affinché l’azione coattiva abbia successo: il creditore, o chi per esso, devono venire a conoscenza, prima di affrontare ulteriori spese che non saranno rimborsate, degli eventuali immobili posseduti dal debitore nel paese in cui egli si è trasferito, dei rapporti di conto corrente che egli trattiene con istituti bancari presenti sul territorio, del tipo di attività lavorativa che il debitore svolge laddove è emigrato. Capirà, per questo, che il creditore dovrà necessariamente disporre di informazioni frutto di una mirata ricerca investigativa, sostenendone, peraltro, i costi.

      Se poi il debito, per quanto consistente, è frazionato fra più soggetti creditori, le probabilità di un’azione di recupero crediti all’estero diviene quanto mai improbabile. Così come lo sarebbe in Italia.

      Se le ragioni della sua “fuga” sono legate solo ai debiti accumulati nel tempo, direi che lei sta drammatizzando la questione. Se è nullatenente, basterà depositare i suoi risparmi in un conto corrente intestato a persona di sua fiducia. Sul conto corrente potrà operare con delega. Il massimo che rischia a questo punto, ove mai trovasse un impiego stabile non retribuito in nero, è il pignoramento del quinto del suo reddito mensile netto. Il 20% per tutti i creditori, i quali potranno disporre della rata in modo sequenziale, man mano che coloro che per primi hanno proceduto vedranno rimborsato il proprio credito.

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