Recupero crediti e procedure giudiziali – domande e risposte

Quali sono i mezzi predisposti dalla legge per il recupero dei crediti?

Per il recupero crediti la legge appronta diverse procedure.

1) Nel caso in cui il credito sia incorporato in un titolo di credito (cambiale, assegno bancario o altri documenti ai quali la legge attribuisce la medesima efficacia), alla scadenza, questi divengono automaticamente esecutivi, ed è possibile procedere subito ad un’azione di recupero mediante precetto di pagamento (v. risposta specifica per l'assegno).

2) Un’altra procedura assai utilizzata è quella del ricorso per decreto ingiuntivo. Si tratta di un ordine di pagamento (o consegna) dato al debitore dal giudice mediante decreto. Tale provvedimento può anche essere emesso (o divenire) esecutivo, garantendo al creditore di poter agire immediatamente e coattivamente senza intraprendere un’azione giudiziaria ordinaria. Il decreto ingiuntivo può però essere richiesto solo ove sussistano determinate condizioni.

3) Resta infine, qualora non siano esperibili le procedure sopra indicate, il ricorso ad un procedimento ordinario (con all'esito una sentenza), volto ad accertare l’esistenza e la consistenza del credito e a condannare il debitore all'adempimento.

Normalmente ogni azione di tipo giudiziario, è preceduta dalla cosiddetta costituzione in mora del debitore, che si sostanzia in un invito al pagamento fatto dal creditore al debitore per iscritto, dalla quale la legge fa scaturire determinati effetti.

Oltre a tali mezzi, che intervengono successivamente alla costituzione del rapporto obbligatorio, esistono delle specifiche garanzie, che possono essere inserite all'atto della stipula di un contratto, con lo scopo di aumentare le probabilità che il credito venga onorato.

Recupero crediti e procedure giudiziali - Che significa la costituzione in mora del debitore?

La costituzione in mora del debitore consiste nella richiesta fatta al debitore dal creditore, e per iscritto, di adempiere l’obbligazione. Tale richiesta viene comunemente inoltrata a mezzo piego o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in modo da consentire di provare la data del ricevimento.

L’articolo 1219 del codice civile prevede che non sia necessario ricorrere alla costituzione in mora se:

1.l’obbligazione deriva da fatto illecito;
2.il debitore dichiara per iscritto di non voler adempiere;
3.l’obbligazione è a termine e la prestazione (o il pagamento) deve essere eseguita al domicilio del creditore.

Dalla costituzione in mora del debitore, la legge fa scaturire taluni effetti a beneficio del creditore.

Recupero crediti e procedure giudiziali - Quali sono gli effetti della costituzione in mora del debitore?

Gli effetti della costituzione in mora del debitore sono:

1.l’inizio della decorrenza degli interessi moratori, nella misura dell'interesse legale, se non pattuiti diversamente;
2.l’interruzione del termine di prescrizione (articolo 2943 del codice civile);
3.l’obbligo in capo al debitore di risarcire l’eventuale danno;
4.la cosiddetta perpetuatio obligationis, ossia il passaggio del rischio che la prestazione divenga impossibile in capo al debitore.

Recupero crediti e procedure giudiziali - Che cos’è un decreto ingiuntivo?

Un decreto ingiuntivo è l’ordine dato dal giudice al debitore di adempiere l’obbligazione assunta (es. pagamento di una somma di denaro o consegna di una cosa mobile determinata) entro un determinato periodo di tempo (normalmente 40 giorni). Trascorso tale termine, il decreto diventa esecutivo e si può procedere al pignoramento dei beni del debitore.

Il decreto ingiuntivo viene emesso su richiesta del creditore, ed ha il vantaggio di essere molto più celere e assai meno oneroso di un procedimento giudiziario ordinario. È disciplinato dagli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile e richiede, per la sua emissione, la sussistenza di specifiche condizioni. Contro un decreto ingiuntivo è possibile fare opposizione nei termini previsti dallo stesso decreto (normalmente 40 giorni)

Quali sono le condizioni per poter richiedere l’emissione di un decreto ingiuntivo?

Affinché si possa far ricorso al procedimento per decreto ingiuntivo è necessario che il credito consista nella consegna di una somma determinata di denaro o di una quantità determinata di cose fungibili, oppure nella consegna di una cosa mobile determinata. È inoltre necessario che il credito sia provabile mediante prova scritta.

Più precisamente, si intendono per prove scritte idonee alla richiesta di decreto ingiuntivo (articolo 634 del codice civile):

1.le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata;
2.i telegrammi;
3.gli estratti autentici delle scritture contabili;
4.in alcuni casi, la giurisprudenza considera prova scritta anche le fatture commerciali.

In quali casi un decreto ingiuntivo viene emesso provvisoriamente esecutivo?

L’articolo 642 codice di procedura civile prevede che, su istanza del ricorente, il decreto ingiuntivo possa essere dichiarato immediatamente esecutivo (senza perciò che sia necessario attendere il termine di quaranta giorni per verificare se il debitore paga o si oppone).

Tale richiesta può essere accolta se il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, atto ricevuto da notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato. L’esecuzione provvisoria può anche essere concessa se vi è pericolo di un grave pregiudizio nel ritardo.

L’articolo 63 delle disp. att. del codice civile prevede inoltre che l’amministratore di un condominio può ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo per la riscossione dei contributi condominiali, in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea.

È possibile fare opposizione ad un decreto ingiuntivo?

L’opposizione ad un decreto ingiuntivo può essere proposta mediante atto di citazione (articolo 645 codice di procedura civile) entro i termini strettamente previsti nel decreto stesso (normalmente 40 giorni). Ci si oppone al decreto ingiuntivo, ad esempio, se il credito non è scaduto o se è addirittura inesistente perché mai sorto o perché già estinto a seguito di pagamento. A seguito dell'opposizione, il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario. Su istanza dell'opponente, se ricorrono gravi motivi, il giudice può sospendere l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo (articolo 649 codice di procedura civile).

Recupero crediti - Per evitare le procedure giudiziali quali garanzie si possono inserire in un contratto per avere più probabilità che venga adempiuto?

Quali clausole accessorie ad un contratto, al fine di garantire l’adempimento dell'accordo, o permettere un più facile e pronto risarcimento in caso di danno, la legge predispone vari strumenti. Innanzi tutto può prevedersi una caparra con funzione penitenzile o confirmatoria, oppure una clausola penale (con funzione di determinazione anticipata del valore del danno in caso di inadempimento).

Possono poi sempre prevedersi delle specifiche garanzie, tanto di natura reale (cioè riferite a beni mobili o immobili) oppure di natura personale (che fanno invece riferimento al patrimonio personale di un soggetto terzo).Come garanzie reali la legge prevede il pegno (che si costituisce su beni mobili il cui possesso si trasferisce al creditore sino all'adempimento) e l’ipoteca (che si costituisce invece su beni immobili o su altri diritti immobiliari, senza trasferimento del possesso).

Pegno e ipoteca possono anche essere concessi da un terzo. A titolo di garanzia personale possono invece prevedersi, tra le altre, la fidejussione, o la fidejussione omnibus, oppure la garanzia a prima richiesta.

Cosa fare per recuperare il credito contenuto in una cambiale?

La cambiale è considerata un titolo esecutivo dalla legge (regio decreto numero 1669/33, articolo 63). Nella pratica, questo comporta che, ove il credito non sia pagato alla scadenza della cambiale, è possibile procedere direttamente all'esecuzione forzata. Il pagamento della cambiale dovrà essere chiesto formalmente a mezzo di un precetto (cioè un’intimazione ad adempiere) notificato al debitore. Se il pagamento della cambiale non interviene nei dieci giorni successivi alla notifica del precetto, si potrà procedere al pignoramento e alla vendita forzata dei beni del debitore. Una disciplina simile è stabilita per l'assegno bancario.

Cosa fare per recuperare il credito se il pagamento è avvenuto con assegno?

Anche l'assegno bancario, al pari della cambiale) è considerato dalla legge un titolo esecutivo (regio decreto numero 1736/33, articolo 55). Nella pratica, questo comporta che, ove il credito non sia pagato alla data indicata sull'assegno, è possibile procedere direttamente all'esecuzione forzata. Il pagamento dell'assegno dovrà essere chiesto formalmente a mezzo di un precetto (cioè un’intimazione ad adempiere) notificato al debitore. Se il pagamento dell'assegno non interviene nei dieci giorni successivi alla notifica del precetto, si potrà procedere al pignoramento e alla vendita forzata dei beni del debitore.

In caso di ritardo nell’adempimento di un contratto, si possono chiedere gli interessi al debitore?

Gli interessi sono dovuti di diritto, in ragione del tasso legale, dal momento della scadenza del credito e se il credito è liquido, cioè se è determinato nel suo ammontare (cosiddetti interessi corrispettivi).

In caso diverso gli interessi sono dovuti dal momento della costituzione in mora del debitore (articolo 1224 del codice civile). Inoltre è sempre possibile stabilire convenzionalmente un tasso di interesse, che andrà a sostituirsi a quello legale, purché il saggio non sia considerato usurario (articolo 1815 del codice civile) e il relativo patto sia stipulato in forma scritta (articolo 1284 del codice civile).

Infine, in taluni casi, la giurisprudenza ammette il cumulo degli interessi legali con la rivalutazione monetaria. Ciò avviene per le cosiddette obbligazioni di valore, ad esempio per le ipotesi in cui il credito non sia costituito da una obbligazione pecuniaria, oppure per il risarcimento del danno derivato da inadempimento contrattuale.

Il decreto legge 231 del 9.10.2002 “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali” ha previsto inoltre che se il termine per il pagamento non è stabilito nel contratto, gli interessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza del seguente termine legale:

1. trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
2. trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
3. trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
4. trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

Recupero crediti e procedure giudiziali - A quanto ammonta il tasso di interesse legale?

Il tasso di interesse legale, a seguito della riforma dell'articolo 1284 del codice civile decretata dalla legge 662/96, è facoltativamente stabilito anno per anno dal Ministro del Tesoro, che provvede con decreto. L’ultimo provvedimento in tal senso è stato il decreto ministeriale del primo dicembre 2003, con il quale la misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile è stata fissata al 2,5% in ragione d’anno, con decorrenza dall'1.1.2004.

Sempre l’articolo 1284 del codice civile prevede che, in caso il Ministro del Tesoro non provveda entro il 15 dicembre, il tasso dell'interesse legale rimane invariato per l’anno successivo.

In caso di interessi relativi a transazioni commerciali, vale il diverso tasso di interesse stabilito sulla base del criterio previsto dal D.lgv. 9 ottobre 2002, numero 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali).

In particolare, l’articolo 5 stabilisce che, salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi, è determinato in misura pari al saggio d’interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi.

Il Ministero dell'economia e delle finanze da’ notizia del saggio di cui al comma 1, al netto della maggiorazione ivi prevista, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.

Nel caso di vendita di beni deteriorabili i tassi da applicare devono essere aumentati di due punti percentuali.

È fatta comunque salva la facoltà delle parti di accordarsi, preventivamente o al fine di definire la controversia, per l’applicazione di un diverso saggio degli interessi.

fonte Studio Legale online.net

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5 Luglio 2013 · Paolo Rastelli


Commenti e domande

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4 risposte a “Recupero crediti e procedure giudiziali – domande e risposte”

  1. luigetto ha detto:

    Buongiorno. Dopo un decreto ingiuntivo emesso nel 2001 dal Giudice del lavoro nei confronti di un Comune dove prestavo servizio per il riconoscimento di una somma remunerativa dello stipendio non corrisposta, seguiva una prima opposizione dell’ente la quale veniva dichiarata inammissibile per scadenza dei termini dal magistrato e subito dopo una richiesta di riammissione con ricorso in appello dal quale scaturiva il 4 marzo scorso una sentenza definitiva con condanna dell’ente al pagamento della somma richiesta più gli interessi legali. Dopo i vari tentativi fatti dal mio legale compresa la trasmissione della sentenza il Comune si ostina a non pagare. Cosa si può fare. Mi hanno detto che anche con decreto esecutivo l’ente può fare un nuovo ricorso e ritardare ulteriormente il pagamento, E’ vero?

    • Simonetta Folliero ha detto:

      L’avvocato che l’ha assistita, le avrà certamente spiegato quali possono essere gli scenari futuri. La sentenza, da quanto lei riferisce, dovrebbe essere passata ormai in giudicato e non potrà essere rimessa in discussione la sua qualità di creditore e quella del Comune di debitore insolvente. Il Comune può ritardare di ottemperare ai suoi obblighi come un qualsiasi debitore, dal momento che è pressoché impossibile pignorare i conti correnti dove vengono versati gli stipendi destinati ai dipendenti e i fondi trasferiti dallo Stato e dalle Regioni a vario titolo (ammesso che ciò avvenga). Può tentare la strada della compensazione forzata, con il supporto di un buon fiscalista (non si devono sbagliare i calcoli), versando nelle casse comunali, a fronte di tributi locali dovuti (IMU, TIA, Tarsu), solo la quota di competenza regionale e statale.

  2. Giusy81 ha detto:

    Circa un anno fa ho azionato un recupero crediti ottenendo in prima istanza un decreto ingiuntivo, reso esecutivo nonostante l’opposizione del debitore.

    Ottenuto il D.I. il debitore mi propone una transazione evidentemente con il preciso intento di prendere tempo al fine di sottrarre i beni all’eventuale esecuzione.Ed infatti non trovando accordo ho notificato il precetto ed ho iniziato così la ricerca dei beni da pignorare, escludendo il pignoramento mobiliare per una situazione di precedente insolvenza con le banche ed anche perchè non saprei proprio come ricercare eventuali banche presso cui il debitore ha aperto dei conti, ammesso che siano coperti. Avevo intenzione di azionare così il pignoramento immobiliare, ma il furbo debitore risulta nullatenente. Al PRA ha delle auto che risalgono addirittura al 1970 con un valore che certamente non coprirebbero l’ammontare del credito (€15.000 ca.). A questo punto ho pensato o di contattare una società e cedere il credito ( ma non ho idea di quanto potrei recuperare) oppure sostenendo ulteriori costi in aggiunta di quelli già sostenuti per le ricerche effettuate, ingiungere con un pignoramento mobiliare presso l’abitazione costringendo il debitore ad indicare i beni……se non lo fa potrei denunciarlo ai sensi dell’art. 388 c.p.
    Che ne pensate?

    Ho letto il vostro articolo “Quali sono i mezzi predisposti dalla legge per recuperare un credito?” ma in effetti non trovo una risposta alla domanda “ma perchè se io sono creditore la legge non mi consente di recuperare il credito di fronte a chi vuole sottrarsi ad ogni costo?”
    Vi ringrazio per l’attenzione che vogliate rivolgere alla mia problematica.

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Per denunciare il debitore che asserisce di non avere beni da indicare per soddisfare il pignoramento, è necessario, io credo, dimostrare che egli abbia dichiarato il falso. Per far questo, il creditore deve individuare beni pignorabili che siano nella disponibilità del debitore.

      Ed allora, il cechio si chiude. Il creditore potrebbe innanzitutto agire per recuperare quanto gli spetta. Poi, se vuole, può anche togliersi lo “sfizio” di denunciare il debitore …

      Ma, comunque, bisogna trovare prima i beni pignorabili.

      Se vuole cedere il credito, è difficile che una società di recupero crediti lo acquisti. Loro lavorano all’ingrosso.

      Potrebbe invece trovare un avvocato che si occupi anche di recupero crediti e proporre un “patto di quota lite”. In pratica una percentuale sull’importo recuperato. Di solito, questi professionisti sanno come individuare beni (in particolare conti correnti) nella disponibilità del debitore.

      Per rispondere alla sua ultima domanda, l’ufficiale giudiziario può accedere all’anagrafe tributaria. Ma deve volerlo e saperlo fare. E/o trovare un creditore che glielo chieda autorevolmente. Di più la legge non prevede. Al creditore, per fortuna, non è consentito di compensare il proprio credito con il prelievo di una libbra di carne viva del debitore nullatenente …

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