Recupero crediti e IVA
L’attività di recupero crediti non è esente IVA.
Infatti, “l’articolo 13, parte B, lettera d), punto 3, della sesta direttiva deve essere interpretato nel senso che non rientra nell’esenzione dall'IVA prevista da tale disposizione una prestazione di servizi che consiste, in sostanza, nel richiedere alla banca di un terzo il trasferimento, attraverso il sistema di «addebito diretto», di una somma dovuta da detto terzo al cliente del prestatore di servizi sul conto di quest’ultimo, nell’inviare al cliente un resoconto delle somme riscosse, nel contattare i terzi da cui il prestatore di servizi non ha ricevuto il pagamento e, infine, nel dare ordine alla banca del prestatore di servizi di trasferire i pagamenti ricevuti, diminuiti della retribuzione di quest’ultimo, sul conto corrente del cliente” (CGE sent.
28 ottobre 2010, C 175/2009).
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