Recupero crediti di soggetto deceduto senza lasciare eredità

Il defunto non lascia eredità essendo solo titolare dell'usufrutto dell'appartamento in cui viveva

A novembre 2009 muore il signor XY senza lasciare eredità, essendo titolare solo di usufrutto dell'appartamento in cui viveva (primo ed unico proprietario era il coniuge alla cui morte nel 1993, per testamento, nomina usufruttuario il marito e titolare della nuda proprietà uno degli eredi).

Perviene in questi giorni, da parte di una società recupero crediti, a mezzo di lettera libera intestata al sig XY, una richiesta di contatto per una definizione bonaria di un debito a carico dello stesso sig.

XY risalente a circa 10 anni fa. La società scrivente, ovviamente, non è a conoscenza della morte dell'intestatario.

Queste le domande :
- è stato giusto non presentare domanda di successione? (è stato iscritto in catasto il solo consolidamento di usufrutto)
- gli eredi sono solidali con il debitore? Ed in particolare lo è il possessore della nuda proprietà dell'immobile in cui XY abitava e di cui era titolare solo di usufrutto?
- è consigliabile interagire con la società richiedente od ignorare la comunicazione?

La società di recupero crediti presume errando che il defunto abbia proprietà

La società di recupero crediti forse presume che il signor XY (che non sa essere defunto) debba necessariamente avere una qualche proprietà.

Non essendo stato diseredato a suo tempo dalla moglie defunta (lo prova l'assegnazione dell'usufrutto con testamento) c'è il problema che il coniuge proprietario dell'immobile non poteva lasciare il marito in braghe di tela.

Si può fare testamento di una quota di eredità indicata come "disponibile", ma al coniuge va riconosciuta almeno una parte "legittima".

Diciamo che la successione in capo al debitore defunto appare fortemente viziata. Anche perchè il coniuge XY aveva comunque diritto di abitazione "iure proprio". L'assegnazione di un usufrutto con legato, integra un plus assolutamente insignificante rispetto alla legittima cui egli aveva comunque diritto.

17 Ottobre 2012 · Piero Ciottoli


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