Recuperare crediti in Europa

Il 1° Luglio, presso il Palazzo di Confindustria in Roma, è stata presentata da UNIREC (Unione Nazionale Imprese gestione Recupero e informazione sul Credito), la prima ricerca comparata sulle normative relative all'attività di recupero stragiudiziale dei crediti nei principali Paesi della UE.

La ricerca, commissionata all'Istituto di Diritto Privato Comparato dell'Università di Roma III e diretta dal Professore Zeno Zencovich è stata sponsorizzata da Vodafone in partnership con Euler Hermes SIAC.

La comparazione effettuata tra Italia, Spagna, Francia, Germania e Regno Unito sulla base di alcuni parametri, ha mostrato profonde differenze come ad esempio la Spagna, completamente sprovvista di una normativa in materia contrariamente a quanto avviene in Francia, Germania e Inghilterra, dotate invece di disposizioni specifiche.

In Italia invece, le disposizioni in materia, regolano l’attività in modo non specifico e attraverso un intreccio di svariate normative.

Oggetto della Ricerca

• Requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività
Dalla ricerca condotta sui cinque Paesi europei selezionati, risulta che la sola Germania regola l’attività di recupero come ‘professione regolamentata’ gli altri paesi si concentrano essenzialmente sull’onorabilità dei recuperatori di credito.

• Tipologia di attività (stragiudiziale/giudiziale)
In tutti i Paesi esaminati le agenzie possono svolgere attività stragiudiziale.
In Italia l’attività di recupero è prevalentemente stragiudiziale (l’attività giudiziale è prevista solo per le cause di valore inferiore ai 516.46 euro davanti al giudice di pace, ex articolo 82, comma 1, codice di procedura civile, articolo 317 comma 1 codice di procedura civile).

Nel Regno Unito, laddove si arrivi alla fase giudiziale, le agenzie possono offrire servizi di consulenza e di preparazione degli atti necessari all'instaurazione della causa, ma non possono però agire direttamente o affiancare il creditore nel corso della causa, che resta riservata ai sollicitors.

In Germania la normativa dedicata regola solamente l’attività stragiudiziale, ma è prevista anche la possibilità di attività giudiziale con assistenza e rappresentanza di un avvocato.

In Spagna vi è una completa libertà circa l’attività stragiudiziale da parte delle agenzie di recupero, mentre quella giudiziale sembra si realizzi prevalentemente tramite il procedimento monitorio, applicabile solo ai crediti pecuniari liquidi, esigibili e non superiori a 30.000 euro.

• Differenze mercato B2B e B2C
Sotto questo profilo mentre emerge una sostanziale similitudine nel settore del recupero dei crediti BTB. Uniformità dovuta alla Direttiva 35/2000/EU recepita in tutti gli Stati membri, le differenze riguardano invece il settore del recupero dei crediti sui consumatori soprattutto in ordine al problema dell'imputazione delle spese di recupero ovvero a chi spetta pagarle tra il debitore ed il creditore.

• Misurazione ed applicazione delle tariffe:
la ricerca ha anche analizzato la misurazione e l’eventuale applicazione di tariffe pubbliche nei paesi oggetto dello studio.

• Conservazione dati
L’ultimo profilo su cui si sono concentrati gli sforzi dei ricercatori riguarda quello della “privacy” ovvero il trattamento e la conservazione dei dati dei debitori. Anche qui grandi differenze.

A tutelare ad esempio le aziende debitrici ci pensa il legislatore italiano che ha esteso la tutela della riservatezza anche ai soggetti giuridici producendo come effetto potenziale, un utilizzo strumentale della stessa da parte delle imprese debitrici, che possono avvalersene per tentare di non pagare le proprie obbligazioni.

11 Luglio 2008 · Patrizio Oliva




Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato (ma potrebbe essere utile per soddisfare eventuali esigenze di contatto). I campi obbligatori sono contrassegnati con un (*)


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!