Il reclamo e la mediazione tributaria per controversie riguardanti una cartella esattoriale » La guida

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Il reclamo e la mediazione tributaria per controversie riguardanti una cartella esattoriale » La guida

Come funzionano il reclamo e la mediazione obbligatoria per le controversie riguardanti una cartella esattoriale.

In alcuni casi, e comunque esclusivamente per quanto riguarda le cartelle esattoriali per somme non superiori a 20.000 euro, per il ricorso, prima di ricorrere al giudice c’è l’obbligo di procedere al reclamo-mediazione obbligatoria.

In linea generale, si tratta di un incontro con la controparte al fine di trovare una soluzione bonaria alla vertenza.

Tale fase, obbligatoria per legge, può essere utilizzata proprio allo scopo di trovare un accordo con il fisco, senza doversi imbarcare in una causa lunga e costosa.

Il reclamo e la mediazione tributaria per tutti i tipi di atti del fisco

Reclamo e mediazione obbligatoria: la linea generale.

Il reclamo e la mediazione riguardano esclusivamente le controversie di valore non superiore a 20.000 euro relative a tutti gli atti impugnabili emessi dall'Agenzia delle Entrate e notificati a partire dal 1° aprile 2012.

Il valore della controversia si determina con riferimento a ciascun atto impugnato ed è dato dall'importo del tributo contestato, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate. In caso di atto di irrogazione di sanzioni o di impugnazione delle sole sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Rispetto agli altri istituti deflativi del contenzioso, tra i quali l'autotutela e l'accertamento con adesione, l'istituto del reclamo è obbligatorio per gli atti fino a 20.000 euro di valore: la mancata presentazione del reclamo determina, infatti, l'improcedibilità del ricorso presentato.

Atti inclusi ed esclusi dal reclamo e la mediazione tributaria

La procedura di mediazione riguarda tutti gli atti emessi dalle Agenzie delle Entrate e, in particolare:

  1. avviso di accertamento;
  2. avviso di liquidazione;
  3. provvedimento che irroga sanzioni;
  4. iscrizione a ruolo;
  5. rimborso tributi e accessori, espresso o tacito;
  6. diniego o revoca di agevolazioni tributarie;
  7. rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
  8. ogni atto emanato dall’agenzia delle entrate per il quale la legge preveda l’autonoma impugnabilità innanzi alle commissione tributarie.

Ciò significa che non tutti gli atti ricorribili sono anche soggetti a reclamo, ma solo quelli che sono emessi dall’ente impositore costituito dall’Agenzia delle Entrate. Il maxi emendamento alla suddetta legge di stabilità estende comunque gli effetti di tale mediazione anche ai contributi previdenziali.

Rimangono esclusi da tale procedimento:

  1. le intimazioni di pagamento ex avvisi di mora
  2. l’iscrizione di ipoteca sugli immobili,
  3. il fermo dei mobili registrati,
  4. gli atti relativi a operazioni catastali,
  5. la cartella esattoriale ( a parte alcuni casi che vedremo nel paragrafo successivo),
  6. tutti gli altri, di valore superiore a ventimila euro.

I casi in cui è obbligatorio il reclamo e la mediazione per una controversia riguardante una cartella esattoriale

La cartella esattoriale è, come noto, uno strumento con il quale l'agente della riscossione riscuote tasse e tributi per conto dello Stato e degli enti locali.

La cartella esattoriale, però, anche se relativa a tasse e tributi, non rientra in termini generali tra gli atti per i quali si deve presentare il reclamo obbligatorio, perché non e' direttamente emessa dall'Agenzia delle entrate.

Tuttavia vanno distinti i casi:

  • se si intende contestare la cartella esclusivamente per vizi della stessa (essenzialmente vizi di notifica o di forma) NON SI DEVE presentare il reclamo obbligatorio. In questo caso, tentativi di autotutela a parte, si deve procedere direttamente col ricorso in commissione tributaria;
  • se si intende contestare la cartella per vizi riconducibili solo all'attività dell'Agenzia delle entrate SI DEVE presentare il reclamo obbligatorio;
  • se si intende contestare la cartella per vizi riconducibili solo all'attività dell'agente della riscossione NON SI DEVE presentare il reclamo obbligatorio. In questo caso, tentativi in autotutela a parte, si deve procedere direttamente col ricorso in commissione provinciale tributaria.
  • Se si intende contestare la cartella per vizi riconducibili sia all'Agenzia delle entrate che all'agente della riscossione occorre presentare sia il reclamo obbligatorio all'Agenzia delle entrate sia il ricorso vero e proprio all'agente della riscossione. Quest'ultimo va pero' presentato dopo che sia decorso il lasso di tempo utile per l'eventuale accordo, di 90 giorni.

In parole povere, la cartella esattoriale, essendo questa emessa dall'agente di riscossione, dovrebbe essere esclusa dall'istituto del reclamo.

Tuttavia, poiché tale atto contiene anche il ruolo, che invece è emesso dall'agente impositore, cioè dall'Agenzia delle Entrate, esso andrebbe incluso nella procedura del reclamo.

La contraddizione si risolve in base al tipo di contestazione sollevata: a secondo che essa riguardi o meno anche vizi riconducibili all'attività dell’agenzia dell’entrate.

In questi casi, il ricorrente deve notificare il ricorso all'agente della riscossione ed il reclamo all'Agenzia delle Entrate.

L'agenzia delle entrate come legittimato passivo per quanto riguarda il reclamo e la mediazione tributaria riguardante una cartella esattoriale

Per quanto riguarda il reclamo e la mediazione tributaria, occorre precisare quanto segue, con particolare riferimento alle controversie relative agli atti emessi dall'Agente della riscossione, quale, ad esempio, la cartella esattoriale, che, come accennato, di norma non rientra tra gli atti per i quali è prevista la fase di mediazione.

Se il contribuente solleva contestazioni attinenti esclusivamente a vizi propri della cartella esattoriale, quali, ad esempio, le eccezioni relative alla ritualità della notifica, la controversia non può essere oggetto di mediazione.

Nel caso in cui impugni la cartella esattoriale sollevando vizi riconducibili solo all'attività dell'Agenzia delle entrate e la relativa controversia sia di valore non superiore a ventimila euro, il contribuente deve preventivamente esperire il procedimento di mediazione.

Qualora il contribuente, in sede di impugnazione della cartella di pagamento, formuli eccezioni relative sia all'attività svolta dall'Agenzia sia a quella dell'Agente della riscossione, si possono verificare le seguenti ipotesi:

  1. Il contribuente notifica il ricorso solo all'Agente della riscossione. In questo caso, l'Agente della riscossione ha l'onere di chiamare in causa l'Agenzia delle entrate, considerato che il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato. In mancanza, risponde delle conseguenze della lite. Intervenendo in giudizio, la Direzione eccepisce, limitatamente alle contestazioni sollevate in relazione all'attività dell'Agenzia, l'inammissibilità del ricorso, in base al quale La presentazione del reclamo (i.e. istanza di mediazione) è condizione di ammissibilità del ricorso.
    L'inammissibilità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. In subordine, la stessa Direzione si difende nel merito, mentre l'Agente della riscossione svolge la propria difesa per quanto concerne i vizi propri della cartella di pagamento, riconducibili quindi alla propria attività, non operando rispetto a questi la previsione di inammissibilità
  2. Il contribuente avvia la fase di mediazione nei confronti dell'Agenzia, senza notificare il ricorso all'Agente della riscossione. In ipotesi di mancata conclusione favorevole della mediazione, il contribuente potrà valutare l'eventuale prosecuzione del contenzioso.
  3. Il contribuente notifica il ricorso all'Agente della riscossione e contestualmente avvia la fase di mediazione con l'Agenzia delle entrate. Anche in tal caso il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio decorre dal giorno successivo alla scadenza di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza ovvero dal giorno successivo alla data di comunicazione del provvedimento di rigetto dell'istanza o dell'atto con il quale l’Agenzia, prima del decorso di novanta giorni, accoglie parzialmente l’istanza.

La procedura per il reclamo e la mediazione tributaria per qualsiasi tipo di atto

Innanzitutto, il reclamo deve essere diretto all'ufficio che ha emesso l'atto (Direzione provinciale o alla Direzione regionale) e deve essere redatto dal contribuente intestatario dell'atto stesso, direttamente o tramite procuratore delegato. Se il valore della lite supera i 2.582,28 euro occorre obbligatoriamente delegare un avvocato difensore. La delega del procuratore o del difensore deve essere autenticata.

Per redigere il reclamo è consigliabile, ma non obbligatorio, utilizzare il modulo ricorso con istanza predisposto dall'Agenzia delle entrate, che contiene anche il testo dell'eventuale procura.

Il modulo è formato da due parti, uno è l'introduzione del ricorso, l'altro e' il reclamo vero e proprio, ovvero l'istanza.

Gli elementi, di fatto e di diritto, su cui si basano il reclamo e le richieste di annullamento totale e parziale dell'atto, devono essere gli stessi utilizzati nel testo del ricorso, pena l'inammissibilità dell'intera procedura di reclamo.

Questo punto e' fondamentale, tenendo conto che gli elementi utilizzati saranno poi gli stessi utilizzabili nell'eventuale successiva fase giudiziaria (che scatta automaticamente nel caso non venga raggiunto l'accordo), senza possibilita' di integrazione se non in casi particolari.

Sul reclamo, in più', il contribuente può anche inserire una propria proposta conciliativa con ricalcolo dell'ammontare dovuto.

In allegato e' bene inserire:

  • una copia dell'atto impugnato;
  • una copia di tutti i documenti utili a provare la fondatezza delle proprie ragioni. Questi documenti servono sia a consentire all'Agenzia delle entrate un completo esame della pratica ma diventano necessari per l'eventuale successiva fase giudiziale, quindi diventano parte integrante del fascicolo della causa in commissione tributaria.

In parole semplici, se ci sono dei documenti che si intende presentare in causa e' bene allegare gli stessi al reclamo pre-causa, quindi fin da subito. Si può evitare di allegare solo i documenti citati nel reclamo già in possesso dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate a cui ci si rivolge.

Successivamente, il reclamo va notificato all'ufficio che ha emesso l'atto, Direzione provinciale o Direzione regionale, in una delle seguenti modalità:

  1. raccomandata a/r in plico senza busta, senza segni o indicazioni dai quali si possa desumere il contenuto dell'atto;
  2. consegna diretta all'ufficio che rilascia ricevuta;
  3. a mezzo di ufficiale giudiziario con modi previsti dal codice di procedura civile.

Il reclamo va inviato o presentato entro 60 giorni dalla notifica dell'atto che si vuole contestare, e in tal senso fa fede, nel caso dell'invio postale, la data di spedizione della raccomandata.

In caso di reclamo che riguarda il rifiuto ad una domanda di rimborso, il termine di presentazione va dal novantesimo giorno dalla domanda di rimborso (presentata entro i termini) fino a quando si prescrive il diritto alla restituzione.

Ai fini del calcolo del termine si deve tener conto della sospensione dei termini processuali, attiva dal 1 Agosto al 15 Settembre di ogni anno. Questa sospensione non si applica, invece, nel corso della procedura della mediazione, che deve quindi perentoriamente chiudersi entro 90 giorni.

Infatti, dalla data di ricezione del reclamo da parte dell'ufficio scatta una fase amministrativa pre-processuale di 90 giorni entro i quali può essere o meno raggiunto un accordo.

Entro 90 giorni il reclamo potrebbe, infatti:

  1. essere accolto totalmente dall'ufficio, con annullamento dell'atto o comunque con approvazione dell'eventuale proposta del contribuente;
  2. non essere accolto con rielaborazione di una contro-proposta da parte dell'ufficio che viene sottoposta al vaglio del contribuente. Tale contro-proposta potrebbe anche essere una semplice riduzione delle sanzioni senza alcuna modifica del tributo. Nella fase valutativa l'ufficio può decidere anche di sentire personalmente il contribuente, ma ciò non e' obbligatorio;
  3. non essere accolto con invio del diniego da parte dell'ufficio senza alcuna contro-proposta.

Nel primo caso, e nel caso in cui il contribuente accetti la contro-proposta dell'ufficio, la procedura di mediazione si può dire conclusa con successo.

In questo caso tutto si ferma e non c'e' alcun passaggio, ovviamente, alla fase giudiziale.

La fase finale è la firma di un accordo tra le parti o l'accettazione della proposta.

Le eventuali sanzioni amministrative contenute nell'atto vengono, con l'accordo, ridotte del 40%. La procedura si perfeziona con il pagamento, entro 20 giorni dalla conclusione dell'accordo, delle eventuali somme dovute dal contribuente, ovvero della prima rata se viene stabilito un pagamento a rate.

Nel terzo caso, e comunque se il contribuente non accetta la contro-proposta dell'ufficio, la mediazione fallisce e si passa in automatico alla fase giudiziale alla fase giudiziale, la vera e propria causa in commissione tributaria.

In questo caso il contribuente dovrà, entro 30 giorni, costituirsi in giudizio.

La costituzione in giudizio dopo il fallimento del reclamo e della mediazione tributaria

Trascorsi novanta giorni, a cui non si applica la sospensione feriale dei termini, dal ricevimento dell’istanza da parte della Direzione regionale o provinciale o del Centro operativo, senza che sia stata conclusa la mediazione ovvero che sia intervenuto l’accoglimento, anche parziale, o il diniego dell’istanza, inizia a decorrere il termine di trenta giorni per l’eventuale costituzione in giudizio del contribuente, a cui invece si applica la sospensione feriale dei termini.

La costituzione avviene con il deposito presso la Commissione tributaria provinciale, del ricorso con l’istanza, con le stesse modalità previste per il ricorso non preceduto da mediazione tributaria obbligatoria.

Se il contribuente riceve il diniego o l’accoglimento parziale entro il novantesimo giorno, il termine per l’eventuale costituzione in giudizio decorre dalla data di ricevimento.

Se il procedimento di mediazione si conclude con esito negativo, nell'eventuale successivo giudizio tributario, la parte soccombente e' condannata a pagare, in aggiunta alle spese di giudizio, una somma pari al 50% delle spese di giudizio, a titolo di rimborso delle spese del procedimento di mediazione.

Inoltre, al di fuori dei casi di soccombenza reciproca, la Commissione tributaria può compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti solo se ricorrono giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, che hanno indotto la parte soccombente a rifiutare la proposta di mediazione.

La sospensione della riscossione durante la fase di reclamo e mediazione tributaria

Come accennato, la presentazione del reclamo non comporta la sospensione automatica dell'esecuzione dell'atto impugnato.

Va detto, però che, anche nell'ambito del procedimento amministrativo, per sua natura funzionale al riesame ed eventuale rideterminazione della pretesa, il contribuente può chiedere la sospensione degli effetti dell'atto.

Quando le eccezioni sollevate nell'istanza non appaiono infondate, la Direzione può dunque concedere, su istanza formulata contestualmente all'atto introduttivo del procedimento di mediazione, ovvero separatamente, la formale sospensione, in tutto o in parte, dell'esecuzione dell'atto in presenza del richiamato presupposto.

Il periodo di sospensione degli effetti dell'atto non può comunque protrarsi oltre il tempo necessario alla conclusione della fase di mediazione.

modello di reclamo per la mediazione tributaria obbligatoria
modello di reclamo

Motivi di inammissibilità del reclamo e della mediazione tributaria

Quali sono i motivi di inammissibilità del reclamo e della mediazione tributaria.

Gli unici motivi per cui l'istanza di mediazione e reclamo può essere rigettata dall'ufficio per inammissibilità sono:

  • invio oltre i termini;
  • carenza dei requisiti che impedisce di attribuire l'istanza al contribuente (per esempio mancanza di dati, mancanza di sottoscrizione) o che impedisce di individuare l'oggetto (mancanza di informazioni sull'atto contestato o sul tributo).

In certi casi le mancanze possono essere sanate nella fase di costituzione in giudizio.

La mancanza di una proposta di mediazione elaborata dal contribuente non è invece motivo di inammissibilità'. Essa è, infatti, facoltativa.

Ovviamente ci sono anche i casi in cui l'istanza è improponibile, ovvero tutti quei casi in cui l'atto non rientra tra quelli per i quali è obbligatorio presentare il reclamo, dettagliati nei paragrafi precedenti. In questi casi l'opposizione deve avvenire direttamente tramite ricorso in commissione tributaria, previo eventuale tentativo in autotutela.

7 Gennaio 2015 · Paolo Rastelli


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