Come presentare correttamente un reclamo all’IVASS » Il manuale per gli utenti assicurativi

Come presentare correttamente un reclamo all'IVASS » Il manuale per gli utenti assicurativi

E' bene sapere che gli utenti assicurativi (assicurati e/o danneggiati), sia persone fisiche che giuridiche, possono presentare un reclamo all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) se ritengono di aver subito un torto a causa del comportamento scorretto di un operatore del settore assicurativo.

Ma, nel dettaglio, chi può presentare reclamo all'IVASS e su quali materia?

Quando invece non si può presentare?

A queste ed altre domande risponderemo nel prosieguo dell'articolo.

La normativa di riferimento per la presentazione del reclamo all'IVASS

Innanzitutto c'è da chiarire che le fonti principali della normativa in materia di reclami sono il Codice delle Assicurazioni (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e il Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008.

Il Regolamento ha aggiornato le disposizioni sulla procedura di gestione dei reclami da parte delle imprese di assicurazione e disciplinato quella di presentazione dei reclami all'ISVAP, ora IVASS.

In merito alla trattazione dei reclami da parte delle imprese di assicurazione, la disciplina contenuta nel Regolamento individua nella gestione dei reclami un efficace strumento di controllo, indirizzo e analisi dell'attività d'impresa, di misurazione del grado di soddisfazione del consumatore e, in ultima istanza, di stimolo all'attivazione di processi di auto-correzione del mercato assicurativo.

Per quanto attiene alla gestione dei reclami da parte dell'Autorità il Regolamento ne individua con chiarezza gli ambiti di competenza, anche rispetto alle altre Autorità di settore, e descrive le procedure per la loro trattazione.

Sono previsti termini per la comunicazione al reclamante dell'avvio del'attività istruttoria e dei relativi esiti, nonché termini per fornire risposta alle richieste istruttorie dell'Autorità a carico dei soggetti vigilati.

Il Regolamento disciplina:

  • i soggetti che possono presentare un reclamo;
  • le materie oggetto di reclamo;
  • i reclami che non rientrano nella competenza dell' IVASS;
  • i documenti da allegare al reclamo;
  • la procedura di gestione dei reclami da parte dell'IVASS e i termini di riscontro al reclamante;
  • la procedura di gestione dei reclami relativi a liti transfrontaliere;
  • la procedura di gestione dei reclami da parte delle imprese e i termini di riscontro al reclamante.

I principi cardine della nuova regolamentazione sono i seguenti:

  • le imprese di assicurazione che operano in Italia gestiscono tutti i reclami ricevuti, anche se riguardano soggetti terzi coinvolti nel ciclo operativo;
  • le imprese devono fornire riscontro al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Il mancato rispetto del termine è oggetto di sanzione amministrativa pecuniaria da parte dell'Autorità;
  • le imprese riportano sul proprio sito internet tutte le informazioni utili per la presentazione dei reclami;
  • le imprese che operano in Italia affidano la gestione dei reclami ad una specifica funzione aziendale, dotata di idonee procedure, che garantisce imparzialità di giudizio, anche al fine di evitare conflitti di interesse con le strutture o i soggetti interessati dal reclamo;
  • le imprese riportano in un archivio gestito in forma elettronica tutti i reclami ricevuti;
  • l'organo amministrativo delle imprese e quello di controllo formulano le proprie valutazioni in ordine alla relazione sui reclami che l'impresa redige trimestralmente che vengono trasmesse all'IVASS per finalità di vigilanza;
  • le note informative precontrattuali contengono tutte le informazioni per la presentazione di un reclamo, inclusi i recapiti dell'impresa.

Come presentare un reclamo all'IVASS

Come e per quali motivazioni presentare un reclamo all'IVASS: ecco quando si può ricorrere e quando no.

Possono presentare reclamo all'IVASS gli utenti assicurativi (assicurati e/o danneggiati), sia persone fisiche che giuridiche, e le associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori.

Si possono presentare i reclami su:

  • la mancata osservanza, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi;
  • le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali si chiede l'attivazione della rete FIN-NET (risoluzioni extragiudiziali delle controversie).

Non si può presentare il reclamo, invece, quando lo stesso riguarda aspetti per i quali è già stata adita l'Autorità Giudiziaria.

Il reclamo in prima battuta va inviato all'impresa che al suo interno è dotata di una specifica funzione per la gestione dei reclami ricevuti, inclusi i riscontri ai reclamanti, il cui indirizzo è reperibile nelle Note informative precontrattuali o nel sito dell'IVASS Uffici reclami delle imprese o accedendo al sito internet dell'impresa.

Se l'impresa non fornisce risposta o la risposta è insoddisfacente, in quanto non completa o non corretta, ci si può rivolgere all'IVASS (si veda il successivo punto 5).

Se il reclamo riguarda aspetti di trasparenza dei prodotti unit e index linked o delle operazioni di capitalizzazione va inviato alla CONSOB (via G.B. Martini, 3 - 00198 Roma); se, invece, riguarda forme di previdenza complementare va inviato alla COVIP (via in Arcione, 71 - 00187 Roma).

Si sappia, inoltre, che il processo di gestione dei reclami da parte delle imprese è stato regolamentato dall'ISVAP, ora IVASS che ha previsto, tra l'altro, un ampio coinvolgimento nel processo dell'organo amministrativo e di quello di controllo delle imprese.

Le imprese autorizzate ad operare in Italia, infatti, devono registrare tutti i reclami ricevuti in un archivio elettronico che viene aggiornato nel continuo con i dati relativi alla loro trattazione; le procedure di gestione vengono monitorate dal responsabile della revisione interna dell'impresa stessa. Almeno trimestralmente viene portata all'attenzione dell'organo amministrativo e di quello di controllo di ciascuna società la situazione dei reclami unita alla relazione della revisione interna sulla correttezza delle procedure di gestione, al fine di una valutazione.

L'IVASS riceve una dettagliata informativa trimestrale, sulla base della quale interviene a fini di vigilanza sulle singole imprese e rilascia statistiche di mercato.

Si sappia, inoltre, che se in prima battuta il reclamo viene presentato all'IVASS, l'Autorità deve provvedere a trasmetterlo alle imprese, con l'effetto per l'utente di un allungamento dei tempi per il riscontro.

E' utile, invece, coinvolgere l'Autorità quando, come detto, la risposta dell'impresa non arriva nei termini o è ritenuta dall'utente insoddisfacente in quanto non completa o non corretta.

In questo caso, l'IVASS, ricevuto il reclamo, avvia l'attività istruttoria, dandone notizia al reclamante entro 90 giorni; acquisisce notizie, se necessarie, da altri soggetti sui quali esercita la vigilanza, ivi incluse le imprese.

Nella maggior parte dei casi l'IVASS chiede all'impresa di fornire al reclamante una risposta di merito e di trasmetterne copia all'Autorità in modo da poterne valutare il contenuto.

Qualora il contenuto della risposta fornita dall'impresa al reclamante risulti completo e corretto, la procedura di reclamo si intende conclusa senza necessità di ulteriori comunicazioni. Qualora, invece, la risposta fornita dall'impresa risulti nel contenuto incompleta o scorretta l'IVASS interviene fornendo una apposita informativa al reclamante a conclusione dell'attività istruttoria posta in essere.

In tale ultimo caso, o per le istruttorie particolari in cui non viene chiesto all'impresa di fornire risposta al reclamante, l'IVASS comunica l'esito dell'attività istruttoria entro il termine massimo di 120 giorni dalla data in cui ha ricevuto il reclamo. Il termine è sospeso nei periodi di tempo necessari ad acquisire informazioni o dati dalle imprese.

L'Autorità, qualora ravvisi da parte dei soggetti vigilati una violazione delle norme, avvia un procedimento sanzionatorio (amministrativo pecuniario o disciplinare), del cui esito dà notizia nel proprio bollettino e nel sito internet.

L'impresa deve fornire una risposta all'utente entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Il mancato rispetto del termine - che si raccomanda di segnalare all'Autorità - è oggetto di sanzione amministrativa pecuniaria da parte dell'IVASS.

Nel caso in cui l'impresa non abbia fornito risposta nel termine di 45 giorni o la risposta sia incompleta o scorretta, l'IVASS, effettuata la necessaria istruttoria, da notizia dell'esito della stessa entro 120 giorni dal ricevimento del reclamo. Il termine è sospeso nei periodi di tempo necessari ad acquisire informazioni o dati dalle imprese.

Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell'impresa, dell'intermediario o del perito di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Se destinataria è l'impresa, il reclamo deve essere inoltrato mediante posta, telefax o e-mail all'Ufficio reclami dell'impresa di assicurazione interessata, il cui indirizzo è reperibile nelle Note informative precontrattuali o nel sito dell'IVASS Uffici reclami delle imprese o accedendo al sito internet dell'impresa.

Se invece è indirizzato all'IVASS, il reclamo deve essere inviato all'Autorità, in Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma oppure trasmesso ai fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353 e deve contenere copia del reclamo già inoltrato all'impresa ed il relativo riscontro.

In caso di liti transfrontaliere, il reclamo in questi casi può essere presentato direttamente al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto o all'IVASS, che provvede lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

Nelle note informative precontrattuali e nei siti internet delle imprese (l'indirizzo web è anche reperibile sul sito dell'IVASS) sono indicati gli uffici preposti ai reclami e i relativi recapiti ai quali rivolgersi.

L'IVASS, inoltre, ha attivo un Contact Center rivolto ai Consumatori per fornire informazioni e assistenza in materia assicurativa.

Il nuumero Verde Contact Center Consumatori IVASS è lo 800486661: per chiamate dall'estero +39.0642021095.

Il riepilogo del reclamo all'Ivass e i fac simile per la presentazione dell'istanza

Vi forniamo un breve riepilogo di come gestire il reclamo all'Ivass, allegando anche i fac simile per la presentazione dell'istanza.

Dunque, come precedentemente chiarito, le lamentele possono riguardare l'attribuzione di responsabilità nei sinistri, la quantificazione dei risarcimenti, l'ammontare dell'indennizzo o altri aspetti del contratto. In tutti questi casi il reclamo va inviato in prima battuta all'Ufficio reclami dell'impresa, mediante posta, telefax o e-mail.

Sul sito internet delle imprese assicurative e nelle note informative precontrattuali sono riportate tutte le informazioni utili al consumatore per la presentazione di un reclamo.

Le imprese autorizzate ad operare in Italia devono registrare tutti i reclami ricevuti in un archivio elettronico che viene aggiornato nel continuo con i dati relativi alla loro trattazione.

L’impresa deve fornire una risposta all'utente entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Il mancato rispetto del termine è oggetto di sanzione amministrativa pecuniaria da parte dell'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (succeduto nel 2013 all'Isvap).

Infine, se l’impresa non fornisce risposta o se la risposta è insoddisfacente ci si può rivolgere all’IVASS.

Il reclamo deve essere inviato all’Autorità, in Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma oppure trasmesso ai fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353 e deve contenere copia del reclamo già inoltrato all'impresa ed il relativo riscontro.

L'IVASS, ricevuto il reclamo, avvia l’attività istruttoria, dandone notizia al reclamante entro 90 giorni; acquisisce notizie, se necessarie, da altri soggetti sui quali esercita la vigilanza, ivi incluse le imprese. Il reclamante riceve una risposta dall’Autorità sull’esito del reclamo nel termine massimo di 120 giorni dalla presentazione del reclamo stesso.

Di seguito, vi forniamo un esempio dei reclami, sia per quanto riguarda quello da inviare alla compagnia assicurativa che quello all'Ivass.

9 Aprile 2015 · Andrea Ricciardi


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