Recesso dalla fideiussione – Illegittima la clausola che estende la garanzia alle obbligazioni future del debitore principale

Dopo il recesso dall'impegno fideiussorio, il residuo obbligo di garanzia è limitato, entro l'importo massimo della fideiussione a suo tempo convenuto, alle sole obbligazioni già esistenti, con esclusione di quelle non ancora sorte a tale data.

Pertanto, l'estensione della garanzia alle obbligazioni del debitore principale non ancora sorte al momento di efficacia del recesso del garante, seppure entro l'importo massimo della fideiussione a suo tempo convenuto, si pone in contrasto con la previsione del codice civile nella parte in cui dispone che la fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, in quanto renderebbe nulli gli effetti del recesso.

Così ha stabilito l'Arbitro Bancario Finanziario nella decisione 4526/14.

8 Dicembre 2014 · Loredana Pavolini


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2 risposte a “Recesso dalla fideiussione – Illegittima la clausola che estende la garanzia alle obbligazioni future del debitore principale”

  1. peppecannarozzo ha detto:

    Sono mutuatario di un contratto di mutuo fondiario dell’importo di euro 150.000,00, con garanzia ipotecaria di Euro 250.000.00.
    L’ipoteca grava su un immobile e su un fondo rustico.
    Il mutuo è inoltre garantito da una fideiussione fino alla concorrenza dell’importo massimo di Euro 225.000.00.
    Ad oggi, ho già corrisposto circa il 35% del debito.
    A fronte della diminuzione dell’esposizione debitoria, posso richiedere alla banca di “svincolare” il fideiussore? E, in caso di prevedibile diniego, posso invocare la violazione del principio di proporzionalità tra il debito esistente e le garanzie prestate?
    Vi ringrazio anticipatamente

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Una volta che sia stata prestata garanzia in favore del debitore principale, se nel corso del rapporto e alla luce di eventi sopravvenuti (come, ad esempio, la parziale estinzione anticipata del debito) deve trovare applicazione il principio di proporzionalita’ delle garanzie rispetto all’entita’ del debito residuo.

      Il Testo Unico Bancario gia’ sancisce il diritto dei debitori, ogni volta che abbiano estinto la quinta parte del debito originario, ad una riduzione proporzionale della somma iscritta e ad ottenere la parziale liberazione di uno o piu’ immobili ipotecati quando risulti che i rimanenti beni vincolati “costituiscono una garanzia sufficiente” alla copertura del debito residuo.

      La norma appena indicata ha la funzione di mantenere, nel corso del finanziamento, un rapporto di adeguata proporzionalita’ tra il valore e l’estensione dell’ipoteca, da un lato, e la somma dovuta, dall’altro.

      Il principio in questione e’ stato talora invocato, nella giurisprudenza dell’Arbitro Bancario Finanziario, anche con riferimento a casi rispetto ai quali la condotta della banca e’ stata ritenuta meritevole di censura, per avere essa ecceduto nel pretendere la costituzione di garanzie da parte del cliente e la censura e’ stata, appunto, motivata sulla base dell’esistenza di un principio generale di proporzionalita’ delle garanzie creditorie rispetto all’entita’ del debito a cui si accede.

      Dell’applicabilita’ del principio di proporzionalita’, anche all’importo garantito da fideiussione, si e’ fatto interprete l’Arbitro Bancario Finanziario nella decisione 524/14.

      In conclusione, per quanto attiene il caso da lei esposto, l’importo massimo garantito dal fideiussore, su richiesta di quest’ultimo, dovrebbe attestarsi al 150% del capitale residuo (non sarebbe ammesso il recesso del fideiussore, visto che ancora sussiste una esposizione debitoria).

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