Reati tributari e confisca per equivalente

Reati tributari e confisca per equivalente - Quali beni può riguardare

In tema di reati tributari, il sequestro, sia quello diretto che quello finalizzato alla confisca per equivalente va riferito all’ammontare dell’imposta evasa, costituisce un indubbio vantaggio patrimoniale direttamente derivante dalla condotta illecita e, in quanto tale, riconducibile alla nozione di profitto del reato, costituito dal risparmio economico conseguente alla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale, di cui certamente beneficia il reo.

A tal fine, per la quantificazione di questo risparmio, deve tenersi conto anche del mancato pagamento degli interessi e delle sanzioni dovute in seguito all'accertamento del debito tributario. In particolare, va sottolineato che l’IVA sottratta al fisco costituisce il profitto del reato.

Qualora il profitto tratto da taluno dei reati sia costituito da denaro, l’adozione del sequestro preventivo non e’ subordinata alla verifica che le somme provengano dal delitto e siano confluite nella effettiva disponibilità dell’indagato, in quanto il denaro oggetto del provvedimento di confisca deve solo equivalere all’importo che corrisponde per valore al prezzo o al profitto del reato, non sussistendo alcun nesso pertinenziale tra il reato e il bene da confiscare.

Ma vi e’ di piu’. Non e’ necessario che il danaro rinvenuto sia liquido. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca costituiscono profitto del reato anche gli impieghi redditizi del denaro di provenienza delittuosa e i beni in cui questo e’ trasformato, in quanto tali attivita’ di impiego di trasformazione non possono impedire che venga sottoposto alla confisca cio’ che rappresenta l’obiettivo del reato posto in essere. E, ancora di recente e’ stato ribadito che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del denaro, costituente il profitto del reato, puo’ colpire sia la somma che si identifica proprio in quella che e’ stata acquisita attraverso l’attivita’ criminosa sia la somma corrispondente al valore nominale, ovunque sia stata rinvenuta e comunque sia stata investita (titoli, valori, beni mobili, immobili ed altre utilita).

Reati tributari e confisca per equivalente - Quando non è consentita nei confronti degli organi sociali

E’ consentito nei confronti di una persona giuridica il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario commesso dagli organi della persona giuridica stessa, quando tale profitto (o beni direttamente riconducibili al profitto) sia nella disponibilita’ di tale persona giuridica.

Non e’ consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti di una persona giuridica qualora non sia stato reperito il profitto di reato tributario compiuto dagli organi della persona giuridica stessa, salvo che la persona giuridica sia uno schermo fittizio.

Non e’ consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti degli organi della persona giuridica per reati tributari da costoro commessi, quando sia possibile il sequestro finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario compiuto dagli organi della persona giuridica stessa in capo a costoro o a persona (compresa quella giuridica) non estranea al reato.

La impossibilita’ del sequestro del profitto del reato puo’ essere anche solo transitoria, senza che sia necessaria la preventiva ricerca generalizzata dei beni costituenti il profitto di reato.

Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato, corrispondente all’ammontare dell’imposta evasa, puo’ essere legittimamente mantenuto fino a quando permane l’indebito arricchimento derivante dall’azione illecita, che cessa con l’adempimento dell’obbligazione tributaria.

Il mantenimento della misura e’ giustificato fino al momento in cui si realizza il recupero delle imposte evase a favore dell’amministrazione finanziaria con corrispondente diminuzione del patrimonio personale del contribuente, momento superato il quale non ha piu’ ragione di essere mantenuto in vita il sequestro preventivo.

La ratio contenuta nelle norme che prevedono il sequestro e la confisca per equivalente nei reati tributari, infatti, impone di ritenere che solo l’adempimento dell’obbligazione tributaria faccia venir meno la ragione giustificativa del provvedimento di confisca.

Reati tributari e confisca per equivalente - salvaguardia dei diritti dei terzi ed insinuazione al passivo in caso di fallimento del reo

In caso di confisca per equivalente debbono essere comunque salvaguardati i diritti dei terzi acquisiti in buona fede, e il sistema non pone alcun limite temporale alla prova della acquisizione del diritto.

Può benissimo accadere, infatti, che al terzo venga riconosciuta l’acquisizione in buona fede del diritto dopo che sia stata disposta la confisca (cosi’, ad esempio, per il terzo che, per ragioni varie, non abbia fatto valere il proprio diritto nell’ambito del procedimento di cognizione e prima che venisse disposta la confisca dei beni dell’ente trattata nei paragrafi precedenti); anche in siffatta situazione deve essere salvaguardato il diritto del terzo. Tale ultima ipotesi e’ proprio quella che si verifica in caso di apertura della procedura fallimentare, venendo il diritto del terzo riconosciuto soltanto alla chiusura della procedura fallimentare.

Tuttavia, coloro che si insinuano nel fallimento vantando un diritto di credito non possono essere ritenuti per tale solo fatto titolari di un diritto reale sul bene, perché sara’ proprio con la procedura fallimentare che, sulla scorta delle scritture contabili e degli altri elementi conoscitivi propri della procedura, si stabilirà se il credito vantato possa o meno essere ammesso al passivo fallimentare.

Il curatore nel contempo individuerà tutti i beni che debbono formare la massa attiva del fallimento, arricchendola degli eventuali esiti favorevoli di azioni revocatorie, e soltanto alla fine della procedura si potrà, previa vendita dei beni ed autorizzazione da parte del giudice delegato del piano di riparto, procedere alla assegnazione dei beni ai creditori.

E’ soltanto in questo momento che i creditori potranno essere ritenuti titolari di un diritto sui beni che potranno far valere nelle sedi adeguate.

In pratica, il creditore che non abbia ancora ottenuto l’assegnazione del bene a conclusione della procedura concorsuale non puo’ assolutamente essere considerato terzo titolare di un diritto acquisito in buona fede perche’ prima di tale momento egli vanta una semplice pretesa, ma non certo la titolarita’ di un diritto reale su un bene. E percio’ legittimamente su quei beni potranno insistere il sequestro penale prima e la confisca poi.

Quelli appena elencati son i principi giuridici enunciati dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 30484/15.

26 Agosto 2015 · Giorgio Valli




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